TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2021-07-27, n. 202102365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2021-07-27, n. 202102365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102365
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2021

N. 00216/2020 REG.RIC.

N. 02365/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00216/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;


contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M I, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici comunali siti in Palermo, piazza Marina, 39;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

- dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n.-OMISSIS-, notificato in data 18 dicembre 2019;

- del rapporto di inadempienza n. -OMISSIS-allegato all’atto di accertamento dell’inottemperanza impugnato;

- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di ingiunzione a demolire n.-OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2021 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e trattenuta la causa per la decisione;


Ritenuto che occorre acquisire, a cura di parte ricorrente, documentati chiarimenti, cui sarà allegato ogni atto ritenuto utile, relativi all’eventuale permanenza, alla data in cui è stata accertata l’inadempienza all’ordine di demolizione (cfr. verbale n. -OMISSIS-), dell’efficacia del sequestro convalidato con provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo del 23 ottobre 2014;

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