TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900230
Data del deposito : 15 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2019

N. 00230/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00373/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S B, rappresentato e difeso dagli avvocati E D e A L, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A L, in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V I, con domicilio eletto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, in Ancona, via Conca, 71;

nei confronti

C P, rappresentata e difesa dagli avvocati G O M e S F, e con gli stessi domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

per l'annullamento

previa sospensione

quanto al ricorso introduttivo

- della determina del Direttore della S O Gestione Personale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona n. 316 dell’8 aprile 2016 avente ad oggetto "Avviso pubblico per titoli e colloquio, per n. 1 Dirigente Psicologo Sportello di Ascolto”;

- del verbale della Commissione esaminatrice del 7 aprile 2016;

- del bando di selezione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso conseguente e comunque correlati;

quanto ai motivi aggiunti:

- del verbale della commissione esaminatrice in data 25 maggio 2016 redatto a seguito dell'istanza di riesame;

- di ogni altro atto presupposto, e segnatamente:

a) della determina del direttore della S.O. Gestione Personale dell'Azienda Ospedaliera n. 316 dell’8 aprile 2016;

b) del verbale della Commissione Esaminatrice del 7 aprile 2016;

c) del bando di selezione;

d) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi -G. Salesi” e di C P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in data 23 febbraio 2019 parte ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese del giudizio. Tale dichiarazione è stata ribadita nel corso della discussione orale all’odierna udienza pubblica;

- la difesa dell’Azienda Ospedaliera ha preso atto della suddetta dichiarazione e, per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, si è rimessa alla valutazione del Tribunale;

- i difensori della controinteressata hanno preso atto della dichiarazione di rinuncia, insistendo però per la rifusione delle spese;

- ciò premesso, con riguardo alle domande proposte dal dott. B al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso.

In relazione alle spese del giudizio, le stesse vanno compensate, in ragione dell’andamento del giudizio ed in particolare degli esiti della fase cautelare.

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