TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201801120

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201801120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201801120
Data del deposito : 26 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2018

N. 01120/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00930/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 930 del 2009, proposto da
C M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L R, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;

contro

Comune di Solbiate Olona, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;

per l'annullamento

a. dell’ordinanza sindacale n. 6 del 10.2.2009 (prot. n. 1117 UT/ML) avente ad oggetto “Condominio “Marconi” di Solbiate Olona – ordinanza di rimozione di paletti in ferro posti a delimitazione di area destinata a parcheggio aperto all’uso pubblico e ripristino parcheggio pubblico”, notificata in data 13.2.2009;

b. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Solbiate Olona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso all’esame del Collegio il condominio istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune intimato gli ha ordinato la rimozione dei paletti in ferro che lo stesso aveva posto a delimitazione dell’area antistante destinata a parcheggio.

A sostegno del proprio gravame parte ricorrente ha dedotto la nullità dell’ordinanza per carenza del contenuto precettivo, l’eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento e travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 42 della Costituzione e dell’art. 841 c.c., la violazione dell’art. 378 della legge n. 2248/1865, All. F, e dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Si è costituito in giudizio il comune intimato, che ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 492/09 del 22 aprile 2009 la sezione seconda del Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive difese.

All’udienza pubblica dell’11 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune intimato, in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame.

Ed invero, a prescindere dall’accertamento dell’uso pubblico o meno dell’area antistante il condominio, la cui insussistenza non è stata, comunque, provata in modo idoneo, presumendosi, anzi, dal fatto che l’area è sempre stata aperta e non delimitata in alcun modo, dall’esame del provvedimento impugnato risulta che lo stesso sia stato emesso anche in considerazione della mancata concessione di alcuna autorizzazione, né dal punto di vista edilizio, né da quello afferente la normativa del codice della strada, per la collocazione dei paletti a delimitazione dell’area destinata a parcheggio, autorizzazione comunque necessaria in ragione della collocazione dell’area in prossimità della strada pubblica e della necessità di verificarne, dunque, le concrete modalità di apposizione.

Tale motivazione è idonea, autonomamente, a fondare la diffida alla rimozione dei paletti emessa dall’Amministrazione (la cui omissione formale del contenuto precettivo non rileva, ricavandosi lo stesso chiaramente dall’esame complessivo dell’atto).

Del resto, ne era pienamente consapevole lo stesso condominio ricorrente, che aveva richiesto l’autorizzazione per la posa dei paletti in ferro, ma che ha proceduto all’apposizione degli stessi senza attendere la pronuncia sull’istanza medesima da parte del Comune resistente.

Ne discende la legittimità dell’ordinanza impugnata per tale motivo, a prescindere dalle altre motivazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti della spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi