TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-02-14, n. 202200459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-02-14, n. 202200459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200459
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00459/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02261/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2017, proposto da
Solerosso - Aziende Orto Floro Vivaistiche Associate, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e V I, con domicilio eletto presso lo studio G M in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 37;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

nei confronti

Comune di Vittoria, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tamburello in Catania, Via Ventimiglia 145;

per l'annullamento

a) del provvedimento n. 2903 in data 18 ottobre 2017 della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, con cui è stata ordinata la rimessa in pristino dei luoghi previa demolizione dell’opera abusivamente realizzata;
b) ove occorra e per quanto di interesse, le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico, Ambiti 15, 16 e 17 della provincia di Ragusa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

L’azienda ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento n. 2903 in data 18 ottobre 2017 della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, con cui è stata ordinata la riduzione in pristino dei luoghi previa demolizione dell’opera abusivamente realizzata;
b) ove occorra e per quanto di interesse, le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico, Ambiti 15, 16 e 17 della provincia di Ragusa.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente ha realizzato, sulla particella 420 del foglio di mappa 123, un locale tecnico su un unico livello di modeste dimensioni, avente natura pertinenziale, in cui ha installato un sistema preordinato alla irrigazione e fertilizzazione dei terreni per le tipologie di colture ivi presenti;
b) con istanza in data 16 marzo 2015, integrata in data 27 luglio 2016, l’impresa ha richiesto l’accertamento di conformità per il locale tecnico di cui si tratta;
c) con istanza in data 4 maggio 2017 l’azienda ha, poi, chiesto alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa il prescritto parere di compatibilità paesaggistica;
d) la Soprintendenza, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha, invece, ordinato la rimessa in pristino dei luoghi previa demolizione dell’opera abusivamente realizzata, richiamando l’art. 167 del codice dei Beni Culturali e le previsioni del Piano Paesaggistico ed evidenziando l’intervenuta realizzazione di superfici utili e di volumi;
e) il locale di cui si tratta, tuttavia, è stato realizzato allorquando non sussisteva alcun vincolo paesaggistico e, d’altro canto, esso rappresenta una pertinenza del capannone regolarmente assentito e non apporta alcun aggravio al paesaggio, essendo stato realizzato all’interno di un consolidato ed esteso contesto serricolo.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il locale è stato realizzato nell’anno 2010, allorquando non esisteva alcun vincolo paesaggistico;
b) il provvedimento impugnato è, quindi, illegittimo in quanto la Soprintendenza avrebbe dovuto procedere alla verifica della compatibilità tra l’interesse paesaggistico e l’intervento in questione ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, non venendo in rilievo, nel caso di specie, l’ipotesi del divieto di sanatoria di cui alla disposizione indicata a seguito della creazione di superfici utili e di volumi;
c) come già indicato, il locale costituisce, peraltro, una pertinenza di modeste dimensioni del capannone regolarmente assentito e non comporta alcun aggravio per il paesaggio, trattandosi di opere realizzate al solo fine di ospitare impianti tecnologici e dovendosi escludere, in ragione della natura dell’immobile, che sia intervenuta la creazione di superfici utili o di volumi;
d) le disposizioni del Piano Paesaggistico non sono preclusive, comunque, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma;
e) una diversa interpretazione delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico sarebbe illegittima, in quanto le stesse risulterebbero incoerenti ed inadeguate rispetto alle reali caratteristiche e alle effettive esigenze di tutela dell’area interessata e alla stessa previsione di “bene paesaggistico” contenuta nell’art. 184 del codice dei Beni Culturali.

Il Comune di Vittoria, costituitosi in giudizio, ha inizialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

L’Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, osservando, in sintesi, quanto segue: a) non risponde al vero che l’opera sia stata realizzata nell’anno 2010 in assenza di vincolo paesaggistico, in quanto nell’area insiste sin dal 22 gennaio 2004 il vincolo di cui all’art. 142, lettera m, del decreto legislativo n. 42/2004;
b) pertanto, nessuna autorizzazione paesaggistica postuma poteva essere rilasciata nel caso di specie;
c) in ogni caso la valutazione in ordine all’aggravio per il paesaggio è di esclusiva spettanza dell’ufficio preposto alla tutela del vincolo e non può dipendere da valutazioni discrezionali della parte interessata;
d) la realizzazione del locale ha comportato la creazione di nuovi superfici utili e di nuovi volumi, trattandosi di un manufatto realizzato con murature in calcestruzzo armato di notevole spessore e delle dimensioni di metri quadri 73,54, per un’altezza variabile da metri 3,60 a metri 2,26, dotato di autonomia funzionale e che non può essere in alcun modo considerato quale pertinenza o vano tecnico.

Con memoria in data 20 maggio 2021 la ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese.

Con memoria in data 21 maggio 2021 il Comune di Vittoria, nel ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva, ha evidenziato, in particolare, che il parere della Soprintendenza presenta natura obbligatoria e vincolante per l’Amministrazione Municipale e ha sollecitato una pronuncia di rigetto del ricorso.

Con memoria in data 1 giugno 2021 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l’Amministrazione Regionale, nel riferirsi al vincolo archeologico insistente sull’area a far data dal 22 gennaio 2004, ha fornito una motivazione postuma in ordine al diniego opposto, la quale, pertanto, deve ritenersi inammissibile;
b) in ogni caso, il decreto di adozione del Piano Paesaggistico è stato pubblicato in data 19 novembre 2010 e l’ipotizzato vincolo archeologico appare insussistente in quanto l’art. 142, lettera m, del decreto legislativo n. 42/2004 richiede l’esistenza di un atto applicativo;
c) con il decreto di approvazione del Piano Paesaggistico in data 5 aprile 2016, l’Assessorato ai Beni Culturali ha ritenuto, con riguardo al contesto paesaggistico 2b, che sussiste un evidente contrasto fra le presunte peculiarità paesaggistiche dell’area come individuate dal Piano e la relativa previsione di recupero, non sussistendo nella fattispecie le caratteristiche previste dall’art. 136 del decreto legislativo n. 42/04 per sottoporre a tutela l’area stessa, sicché non è stato confermato il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, lettera c, del decreto, rimandandosi a specifici indirizzi le indicazioni per il recupero dell’area (e ciò a seguito delle osservazioni con cui i Comuni interessati avevano rilevato l’aspetto non solo economico, ma anche culturale dell’attività serricola nell’ambito del territorio in questione).

Con ordinanza n. 2459/2021 in data 26 luglio 2021 il Tribunale ha osservato e disposto quanto segue:

Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato fa riferimento all’intervenuta creazione di superfici e di volumi e richiama esplicitamente l’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004.

Secondo la parte ricorrente, tuttavia, l’Amministrazione non avrebbe dovuto effettuare la propria valutazione ai sensi dell’art. 167, quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004 - facendo, quindi, riferimento alla creazione di superfici utili o di volumi - poiché l’intervento sarebbe stato realizzato allorquando l’area non era soggetta a tutela paesaggistica.

Pertanto, ad avviso della ricorrente, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica secondo le modalità e osservando la disciplina di cui all’art. 146 del citato decreto legislativo n. 42/2004.

L’Amministrazione, però, ha obiettato che l’area, per effetto dell’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo, risultava vincolata “ex lege” ai sensi dell’art. 142, primo comma, lettera m), in quanto “zona di interesse archeologico”.

Occorre, quindi, richiedere alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa documentati chiarimenti in ordine alle obiettive circostanze di fatto che renderebbero l’area in esame “di interesse archeologico” e, quindi, tutelata direttamente “ex lege” .

L’Amministrazione ha esitato l’incombente istruttorio e, con relazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa allegata alla nota n. 9170 in data 20 settembre 2021, ha rappresentato, in sintesi, quanto segue: a) nell’area in questione sono presenti preesistenze antropiche di interesse archeologico testimoniate da fonti bibliografiche;
b) testimonianze di epoca preistorica sono, invero, diffuse in tutta l’area, nella quale sono state rinvenute selci e ossidiane, mole laviche e ceramica preistorica;
c) in particolare, sono state individuate una ceramica d’impasto di discreto interesse, un’altra importante concentrazione di ceramica preistorica fine, spessa e a presa plurimamellare sotto l’orlo, oltre lame, raschiatoi e schegge;
d) sono presenti anche tracce di età greca: frammenti di ceramica a vernice nera, acroma, attica e tegoloni, nonché tracce di un notevole abitato (con numerosi frammenti di ceramica a vernice nera, acroma, campana, ellenistica e cumuli di pietrame), embrici, “pithoi” e grandi orci;
d) sono stati, altresì, rinvenuti elementi che dimostrano l’uso dell’area da parte dell’uomo dall’età preistorica sino a quella ellenistico-romana, essendo presente ceramica con ampio arco cronologico, preistorica, greca acroma (coperchi, anforoni, grossi vasi) e a vernice nera, ellenistica a vernice da nera a rossastra, campana impressa e romana;
e) l’area è anche sede di una necropoli di età greca con inumazioni (probabilmente anche cremazioni) in tombe a cappuccina e a cassetta;
f) il punto costituiva un importante snodo viario, probabilmente da identificare con la stazione postale dell’itinerario costiero romano “Mesopotamium”, situato a 12 miglia da Calvisiana (Gela) e 24 miglia da Heraum (Luddieri);
g) l’area è stata indicata come di interesse archeologico nel Piano Territoriale Paesistico dell’anno 1994 ed è stata confermata come tale della Carta dei Beni Paesaggistici della Provincia di Ragusa dell’anno 2004, oltre ad essere di interesse archeologico in virtù del vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, con livello di tutela uno.

In data 29 dicembre 2021 la ricorrente ha depositato una relazione tecnica al fine di provare la sussistenza di un contrasto tra le presunte peculiarità dell’area e il suo stato di fatto.

Con memoria in data 4 gennaio 2022 il Comune di Vittoria ha ribadito il proprio difetto di legittimazione.

Con memoria in data 7 gennaio 2022 la ricorrente ha ribadito le proprie difese.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Va in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Vittoria, in quanto non sono stati impugnati atti adottati da tale Amministrazione.

Tanto precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Ai sensi dell’art. 142, primo comma, lettera m), del decreto legislativo n. 42/2004, le zone di interesse archeologico rientrano tra le aree tutelate per legge.

Come risulta dalla puntuale relazione versata in atti dall’Amministrazione Regionale, sussistono inequivocabili ragioni per ritenere che l’area in questione sia di interesse archeologico.

Tale rilievo consente anche di prescindere dalla considerazione che l’area è stata indicata come di interesse archeologico nel Piano Territoriale Paesistico dell’anno 1994 ed è stata confermata come tale della Carta dei Beni Paesaggistici della Provincia di Ragusa dell’anno 2004 (oltre ad essere stata dichiarata di interesse archeologico in virtù del vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, con livello di tutela 1).

L’art. 167, quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004 consente l’accertamento della compatibilità paesaggistica allorquando non sia intervenuta la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero un aumento rispetto a quanto legittimamente realizzato.

Ne consegue che la determinazione assunta dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa risulta perfettamente conforme al dettato normativo.

Deve, infine, osservarsi che non compete all’interessato, né a questo giudice, sovvertire le valutazioni discrezionali adottate dal legislatore e dall’Amministrazione competente alla gestione del vincolo con riferimento al rilievo archeologico dell’area di cui si tratta.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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