TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-06-17, n. 201018471

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-06-17, n. 201018471
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201018471
Data del deposito : 17 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13425/2001 REG.RIC.

N. 18471/2010 REG.SEN.

N. 13425/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 13425 del 2001, proposto da: C M, C N, C G, F D, G C, L P, M M, M G, M N, P M, P S, T M, V M, V R, Z S G, rappresentati e difesi dagli avv. R B e A G, con domicilio eletto presso A G in Roma, via Muzio Clementi, 58;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dei provvedimenti di reiezione dell’istanza presentata dai ricorrenti di determinazione o di rideterminazione della promozione a TV con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui è stato promosso il pari grado di pari o maggiore anzianità dei ruoli normali o speciali in spe, di identico contenuto, tutti del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, II Reparto, IV Div., Stato giuridico e avanzamento Ufficiali;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2010 il dott. Domenico Landi e udite l’avv.to A G e l'avv. dello Stato Beatrice Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 14 novembre 2001, depositato nei termini, il Sig. CE’ Massimiliano e gli altri ricorrenti meglio specificati in epigrafe, hanno proposto gravame avverso le note dell’Amministrazione della Difesa con le quali venivano respinte le istanze avanzate dai ricorrenti dirette ad ottenere la rideterminazione d’anzianità nel grado di Tenente di Vascello, e per il conseguente riconoscimento del diritto alla retrodatazione della promozione al suddetto grado ai sensi dell’art. 114 della legge n. 1137 del 1955, ovvero immediatamente dopo la promozione del parigrado appartenente ai ruoli normale e speciale in s.p.e.

A sostegno del gravame i ricorrenti richiamano una precedente sentenza favorevole di questa Sezione (n. 2609/2000) e ribadiscono come la legge, nel disciplinare l’avanzamento dei piloti di complemento, abbia disposto a loro favore la continuazione dell’applicazione dell’art. 45 della legge n. 574/80, nella sua interezza, e quindi anche dei benefici previsti dall’inciso del primo comma “ferme restando le condizioni più favorevoli di cui alla normativa precedente”.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2010 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va infatti osservato che la sentenza di questa Sezione n. 2609/2000 con la quale si accoglieva un precedente ricorso per la medesima fattispecie in esame è stata successivamente riformata in grado di appello dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, con la decisione n. 6419/08, dalla quale il Collegio non intende discostarsi.

L’art. 15 , l. n. 224 del 1986 così recita: “1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. (omissis) 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all’articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574”.

A sua volta l’art. 45, l. n. 574 del 1980 nella parte che qui interessa dispone che “ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per gli anni 1981, 1982 e 1983 sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che maturino entro il 31 dicembre di ciascuno dei detti anni: (omissis) c) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a: cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell’Arma aeronautica;
sei anni, per i tenenti dei ruoli delle forze armate nei quali l’immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea”.

L’art. 114, l. 12 novembre 1955 n. 1137, infine, prevede, a tutela degli ufficiali dei ruoli normali e speciali in s.p.e., che “l’ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all’avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo”.

Tale disposizione, nel disporre la posposizione dell’ufficiale di complemento a quello di pari grado e anzianità appartenente al corrispondente ruolo normale o speciale mira solo ad evitare un’anteposizione degli ufficiali di complemento a quelli in s.p.e., imponendo ai primi di attendere (anche se già iscritti in quadro d’avanzamento) le promozioni dei secondi, ma non consente affatto che i primi, se promossi in epoca successiva ai secondi, maturino decorrenza con retrodatazione al giorno immediatamente successivo a quello della promozione dei secondi (cfr. negli esatti termini Cons.Stato, sez. IV, 6 marzo 1995, n. 148).

L’art. 45, primo comma, cit. con l’espressione “ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti….”, ha inteso far riferimento soltanto alle condizioni di cui al capo terzo del titolo IV della legge 12 novembre 1955 n. 1137, che prevedeva quali condizioni per l’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento lo svolgimento di determinati corsi e periodi di comando e l’avvenuta promozione di tutti i pari grado in servizio permanente effettivo;
e non anche al verificarsi di quel presupposto di cui all’art. 104 della legge n. 1137 consistente nella necessità, per gli aspiranti all’avanzamento, di essere ricompresi nelle aliquote degli ufficiali da promuovere, determinate dal Ministro, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 24 gennaio 1989).

Le considerazioni chiaramente svolte in tale pronuncia non significano affatto che dalla norma sancita dall’art. 114 cit. si desuma che gli ufficiali di complemento maturino il diritto alla promozione al grado superiore non appena promosso il parigrado con pari anzianità del ruolo normale o speciale;
questa situazione, infatti, è solo una delle precondizioni di promovibilità al grado superiore;
ed è perfettamente compatibile con la norma speciale – enucleabile dal combinato disposto degli artt. 45, l. n. 574 del 1980 e 15, l. n. 224 del 1986- in forza della quale è richiesta la permanenza nel grado di tenente (equiparato a quello di sottotenente di vascello) per un minimo di otto anni, prima di procedere alla valutazione dell’idoneità dell’ufficiale pilota in vista della promozione al grado superiore (Cons. Stato, IV, 3 maggio 2005, n. 2097).

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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