TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-07-13, n. 201509350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-07-13, n. 201509350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201509350
Data del deposito : 13 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03311/2015 REG.RIC.

N. 09350/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03311/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3311 del 2015, proposto da: Sinergie spa, in proprio e quale mandataria di RTI con Tagliabue spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti G T ed E F, con domicilio eletto presso Michela Reggio D'Aci in Roma, Via degli Scipioni, 288;

contro

Consip spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti A B e M S, con domicilio eletto presso M S in Roma, Via Nomentana, 76;

nei confronti di

Siram spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti F T, C M, M P e Alessandro Arredi, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto n.1700 del 22 gennaio 2015, di conclusione con esito positivo del procedimento di verifica della legittimità dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento di un appalto pubblico relativo al Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, lotto 10, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

per la condanna

dell’Amministrazione a far subentrare nell’aggiudicazione e nella conseguente convenzione la ricorrente o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consip spa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Siram spa;

Visto il ricorso incidentale ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Consip spa bandiva una gara, con procedura aperta, per l’affidamento di un appalto pubblico relativo al Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, diviso in 12 lotti, con metodo di aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, per 24 mesi prorogabili per ulteriori 12, con durata dell’ordinativo principale di fornitura di anni 6.

Il 12 settembre 2014 veniva comunicata l’aggiudicazione definitiva, per il lotto 10, alla Siram spa, con la seguente graduatoria:

1. Siram spa (offerta tecnica punti 24,184;
offerta economica 66,203;
totale 90,387), 2. RTI Sinergie spa (ot 25,726;
oe 62,616;
t 88,342), 3. Manutencoop Facility Management spa (ot 23,436;
oe 64,005;
t 87,441), 4. Antas srl (ot 18,765;
oe 64,703;
t 83,468).

Con atto del 22 gennaio 2015 la stazione appaltante concludeva con esito positivo il procedimento di verifica della legittimità della suddetta aggiudicazione, in particolare in relazione alla permanenza dei requisiti di qualificazione e di fatturato in capo a Siram spa, in occasione della cessione di ramo d’azienda della stessa a terzi;
seguiva il 27 gennaio 2015 la stipula della relativa Convenzione tra Consip spa e Siram spa.

Sinergie spa, in proprio e quale mandataria di RTI con Tagliabue spa, secondo classificato, impugnava la cennata determinazione del 22 gennaio 2015, censurandola per violazione dei punti III.

2.2 e III.

2.3 del bando nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, della manifesta irragionevolezza.

La ricorrente in particolare, dopo aver riaffermato l’ammissibilità dell’impugnativa, di un vero e proprio atto di conferma dell’aggiudicazione, sostitutivo della stessa, ha fatto presente che, per effetto della cessione del ramo d’azienda del 28 dicembre 2012 a Gestione Integrata srl, l’aggiudicataria, in pendenza di gara, aveva perso i requisiti del fatturato specifico e quello di qualificazione per la categoria OG11.

L’interessata richiedeva inoltre di subentrare nell’aggiudicazione e nella conseguente convenzione o, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per la perdita subita ed il mancato guadagno.

Siram spa e Consip spa si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.

La Società controinteressata presentava inoltre ricorso incidentale avverso la mancata esclusione dalla gara del RTI secondo classificato, deducendo la violazione dell’art.49 del D.Lgs. n.163 del 2006, dell’art.88 del D.P.R. n.207 del 2010, del punto III.

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