TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2009-10-16, n. 200905817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2009-10-16, n. 200905817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200905817
Data del deposito : 16 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00330/2008 REG.RIC.

N. 05817/2009 REG.SEN.

N. 00330/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 330 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Istituto Diocesano Per il Sostentamento del Clero di Capua, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio eletto presso U G in Napoli, via Melisurgo N.

4 - A.Abbamonte;

contro

Comune di S.Prisco, rappresentato e difeso dall'avv. A N, con domicilio eletto presso A N in Napoli, via S. D'Isernia,24 c/o Varricchio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA :

ORDINANZA N.

2047/A.T. DEL 30.10.2007.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S.Prisco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2009 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 21 dicembre 2007 e depositato il 15 gennaio 2008, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Capua (in appresso, Istituto diocesano) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: a) la determinazione del responsabile dell’Area tecnica del Comune di San Prisco, prot. n. 2047/A.T., del 30 ottobre 2007, con la quale veniva annullata in autotutela l’autorizzazione n. 12/2005 a parcheggio del lotto di terreno di pertinenza dell’edificio “La Meridiana”;
b) la nota della Polizia locale di San Prisco, prot. n. 2527, del 31 luglio 2007;
c) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Richiedeva, altresì, in via subordinata rispetto all’invocato annullamento degli atti impugnati, il risarcimento dei danni derivanti dall’asserita responsabilità da ‘contatto sociale’ dell’amministrazione intimata, instauratosi a seguito del rilascio dell’annullata autorizzazione a parcheggio n. 12/2005.

2. La gravata determinazione del 30 ottobre 2007, prot. n. 2047/A.T., si sostanziava nell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione n. 12/2005 a parcheggio (emessa in favore di D’Anna Pasquale, in qualità di presidente dell’Istituto diocesano) del suolo adiacente al complesso commerciale La Meridiana, in proprietà dell’Istituto diocesano e identificato in catasto al foglio 5, particella 5520, ed era motivata in base al rilievo che, “visti gli atti d’ufficio, l’autorizzazione n. 12/2005 del 3 febbraio 2005 risulta rilasciata a favore di una committenza diversa”.

3. A sostegno dell’impugnazione proposta, venivano dedotte le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per presupposti inesistenti. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento.

Il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione, nella misura in cui non specificherebbe gli elementi di fatto e di diritto su cui sarebbe fondato. Ciò, tanto più che trattasi, nella specie, di provvedimento di annullamento in autotutela, che richiederebbe una congrua motivazione sotto il profilo dell’interesse pubblico.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per presupposti inesistenti. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per assenza dei presupposti. Assoluto difetto di istruttoria.

In violazione dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, l’amministrazione intimata non avrebbe motivato il mancato accoglimento delle deduzioni rassegnate dall’interessato avverso il preannunciato annullamento in autotutela.

3. Ulteriore violazione e falsa applicazione sub n.

1. Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.

Il Comune di San Prisco non avrebbe illustrato le ragioni di pubblico interesse al ritiro dell’autorizzazione n. 12/2005, nonostante il considerevole periodo di tempo (oltre due anni) trascorso tra il suo rilascio e il suo annullamento in autotutela;
tempo che aveva consolidato, in capo al ricorrente, l’affidamento nella legittimità e l’interesse alla conservazione del titolo abilitativo ritirato.

4. Ulteriore violazione e falsa applicazione sub n. 1 e n.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per presupposti erronei Violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.

5. Ulteriore violazione e falsa applicazione sub n.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per presupposti inesistenti.

La mera difformità tra il numero di protocollo assegnato al provvedimento annullato in autotutela (n. 12/2005) e il relativo destinatario (D’Anna Pasquale, in qualità di presidente dell’Istituto diocesano) non sarebbe stata, di per sé, suscettibile di inficiare la legittimità del provvedimento medesimo;
tanto più che l’errata indicazione del numero di protocollo sarebbe, comunque, da reputarsi alla stregua di mera irregolarità sanabile, in forza della regola di emendabilità dei vizi formali sancita dall’art. 38 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 della l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. r. Campania 20 marzo 1982, n. 17. Eccesso di potere per presupposti erronei. Violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.

Sarebbe decaduto, per decorso del termine quinquennale ex artt. 9 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e 38 della l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16, il vincolo di inedificabilità assoluta preordinato all’esproprio imposto dagli artt. 23 e 24 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di San Prisco sull’area occupata dal parcheggio di cui all’annullata autorizzazione n. 12/2005 e destinata a spazi pubblici e attrezzature collettive. Conseguentemente, detta area, da considerarsi priva di classificazione urbanistica, resterebbe assoggettata ai limiti di edificabilità fissati dall’art. 4 della l. r. Campania 20 marzo 1982, n. 17, in quanto ricadente al di fuori del perimetro del centro abitato;
limiti rispetto ai quali sarebbe compatibile la destinazione a parcheggio assentita con l’annullata autorizzazione n. 12/2005 e risultata assistita da conformità urbanistica.

7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per presupposti inesistenti.

Ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi, anche a voler ritenere il suolo de quo ricadente all’interno del perimetro del centro abitato. In tal caso, soccorrerebbe la considerazione che, in quanto non implicante incrementi di superficie o di volumetria, la pretesa vocazione a parcheggio sarebbe annoverabile in termini di ristrutturazione edilizia, la quale è consentita dall’art. 9 del d.p.r. n. 380/2001 “nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici”. Non senza considerare, infine, che la destinazione in parola sarebbe compatibile anche con un’eventuale classificazione dell’area in zona agricola.

4. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva l’inammissibilità e infondatezza dell’impugnazione esperita ex adverso.

5. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2008, la proposta istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 435/2008, così motivata: “il ricorso, da una prima sommaria delibazione, non appare assistito da possibili ragioni di una positiva definizione nel merito in quanto dagli atti versati in giudizio dal resistente si desume che la causa che giustifica l’impugnato provvedimento, diversamente da quanto prospettato, riposa sull’accertata esistenza del rapporto che intercorre tra il titolare dell’autorizzazione ed il soggetto che gestisce il parcheggio”.

6. Avverso tale ordinanza n. 2043/2008, l’Istituto diocesano proponeva appello, che, alla camera di consiglio del 29 aprile 2008, veniva accolto dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2250/2008, sulla base della seguente motivazione: “le doglianze dell’appellante inducono a prevedere il possibile esito positivo dell’appello nella fase di merito, avuto riguardo alla documentazione prodotta da parte appellante in data odierna”.

7. Successivamente, in esito all’udienza pubblica del 13 ottobre 2008, questa Sezione emetteva ordinanza collegiale n. 772/2008, con la quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 44, comma 3, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, l’acquisizione dei seguenti documenti: “a) copia conforme all’originale della istanza e della documentazione a corredo, istanza presupposta dall’autorizzazione annullata dal Comune;
b) documentati chiarimenti in esito a quanto rinvenibile nel verbale di sopralluogo della Polizia municipale, relativi alla gestione del parcheggio ed alla esistenza o meno di una convenzione, tra Curia e Comune, sulla destinazione a parcheggio gratuito dell’area in questione;
c) copia della documentazione prodotta in appello e richiamata nella citata ordinanza della IV Sezione del Consiglio di Stato;
d) documentati chiarimenti in esito alla circostanza dedotta (l’annullamento “[che] si basa sul presupposto della non corrispondenza tra il numero di autorizzazione rilasciata (12/2005) e l’intestatario della medesima, differente dall’I.D.S.C.”) che non appare emergere dall’impugnata ordinanza, la quale richiama il fatto che “l’autorizzazione n. 12/05 del 3 febbraio 2005 risulta rilasciata a favore di una committenza diversa”;
e) attestazioni da parte del responsabile dell’ufficio protocollo sull’acquisizione dell’istanza presentata dal ricorrente ed sul successivo rilascio della autorizzazione annullata (12/2005);
f) ogni altra documentazione utile ai fini del decidere”.

8. In esecuzione della citata ordinanza collegiale n. 772/2008, l’amministrazione resistente, in data 15 dicembre 2008, depositava in giudizio i seguenti documenti: a) nota dell’Istituto diocesano, prot. n. 455/07, del 4 aprile 2007, avente per oggetto l’affidamento dei servizi di vigilanza non armata e di gestione dell’area di parcheggio alla S.I.E.S. s.r.l.;
b) nota del Comune di San Prisco, prot. n. 15/03/A.T., del 3 agosto 2007, attestante che, agli atti dell’Area tecnica, non risulta rilasciata all’Istituto diocesano alcuna autorizzazione a parcheggio;
c) nota del Comune di San Prisco, prot. n. 156/A.T., del 7 settembre 2007, attestante che l’area di pertinenza del complesso “La Meridiana” rientra in zona territoriale omogenea C3 ed è destinata a spazio pubblico attrezzato e parcheggio, con prevista utilizzazione – in base a deliberazione consiliare n. 9 dell’8 aprile 1991 – per sede stradale di progetto e per verde pubblico attrezzato;
d) nota della Polizia locale di San Prisco, prot. n. 2527, del 31 luglio 2007;
e) atto della Polizia locale di San Prisco, prot. n. 2565, del 3 agosto 2007, recante la diffida, rivolta alla S.I.E.S., “alla immediata cessazione dell’attività di parcheggio a pagamento” presso il complesso La Meridiana, “perché mai autorizzata tale destinazione”;
f) verbale di contestazione di illecito amministrativo emesso dalla Polizia locale di San Prisco in data 31 luglio 2007 nei confronti della S.I.E.S.;
g) nota della Polizia locale di San Prisco, prot. n. 2682, del 21 agosto 2007, attestante l’avvenuta cessazione dell’attività contestata alla S.I.E.S.

9. In conseguenza della sopravvenuta conoscenza di tale documentazione, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, notificati il 13 febbraio 2009 e depositati il 7 marzo 2009.

A supporto, formulava le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per presupposti erronei. Violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.

2. Ulteriore violazione e falsa applicazione della normativa richiamata sub n.

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