TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502558

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502558
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201502558
Data del deposito : 4 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00766/2002 REG.RIC.

N. 02558/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00766/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 766 del 2002, proposto da:
Ditta Viviano s. n. c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. M G F, con domicilio eletto, in Salerno, alla via G. V. Quaranta, 5;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
Commissione per le Funzioni Consultive in materia di Sostanze Esplosive ed Infiammabili presso il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

1) del decreto del Ministro dell’Interno, n. 557/B.28186-XV.J(3364) del 14 dicembre 2001, pubblicato sulla G. U. n. 7 del 9 gennaio 2002, mai comunicato alla ricorrente;

2) del parere della Commissione per le Funzioni Consultive in materia di Sostanze Esplosive ed Infiammabili presso il Ministero dell’Interno, espresso nella seduta n. 26/01 del 24 ottobre 2001, notificato per estratto alla ricorrente solo in data 27 febbraio 2002;

3) d’ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;




FATTO

La società ricorrente impugnava il decreto ministeriale indicato in epigrafe, di revoca del precedente decreto n. 557/B.18133.XV.J(3364) del 17.09.2001, con il quale il giocattolo pirico denominato “Tuono tipo C” era stato classificato nella 5.a categoria – gruppo C, e di classificazione d’ufficio di detto giocattolo pirico nella 4.a categoria – gruppo C dell’all. “A” al regolamento di esecuzione del T. U. L. P. S.; sollevava censure di violazione degli artt. 3 e 7 e ss. l. 241/90, dell’art. 53 R. D. 773/1931, degli artt. 82 e 83 R. D. 635/1940, dell’all. “A” di detto R. D., con particolare riferimento alla nota “B”, nonché d’eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici.

All’udienza in camera di consiglio del 18 aprile 2002, la domanda cautelare, presentata dalla ricorrente, era abbinata al merito.

Dopo la pronuncia – e la successiva revoca – di decreto di perenzione (attesa la dichiarazione d’interesse alla relativa decisione, ritualmente manifestata dal ricorrente), seguiva, nell’imminenza della discussione, il deposito, da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituita per il Ministero dell’Interno, in data 2.02.2015, di una memoria difensiva, il cui contenuto di seguito si riassume:

“Con ricorso notificato in data 11/03/2002 l’istante impugnava, per ottenerne l’annullamento, il decreto del Ministro dell’Interno n. 557/B.28186-XV.J(3364) del 14 dicembre 2001, pubblicato sulla G. U. n. 7 del 9 gennaio 2002, che revocava il precedente decreto n. 557/B.18133.XV.J(3364), reso in data 17/07/2001, il quale classificava il manufatto esplosivo denominato “TUONO Tipo C” nella categoria V, gruppo C, dell’Allegato

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