TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300236
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 00236/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2022, proposto da
Societa Consortile Sangro Aventino A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, A D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Unioncamere, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) della nota del 18.10.2022 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese Divisione VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale Ex Divisione VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale e lo Sviluppo Economico Territoriale, a firma del Direttore Generale Giuseppe Bronzino, con la quale è stato comunicato il rigetto della domanda della ricorrente di agevolazione a valere sul Bando di cui al Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 30 luglio 2021, recante disposizioni attuative per l'assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (conv. con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) e del Decreto interministeriale del 30 novembre 2020 (Bando Progetti Pilota);

B) della nota del 24.8.2022 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Per Gli Incentivi Alle Imprese Divisione VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale Ex Divisione VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale e lo Sviluppo Economico Territoriale, a firma del Direttore Generale Giuseppe Bronzino, con la quale è stato comunicato alla ricorrente, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990, che non sono state soddisfatte tutte le condizioni ai fini del prosieguo dell'iter agevolativo;

C) di ogni altro provvedimento, connesso, collegato, propedeutico se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente,

per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla fase di valutazione tecnica da parte della Commissione di valutazione (art. 10 comma 2 del bando) per beneficiare dei “contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale” di cui al Bando del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del 30 luglio 2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

-la parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Ministero resistente ha rigettato la sua domanda di agevolazioni per i patti territoriali di cui bando adottato con decreto del direttore generale della direzione generale per gli incentivi alle imprese del 30 luglio 2021 (contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale);

- ai sensi dell’articolo 5 del bando, comma 1, potevano presentare domanda di assegnazione dei contributi “i soggetti responsabili di Patti Territoriali ancora operativi”;
e l’art. 1, co. 1, lett. z) del medesimo bando, ha qualificato quale “soggetti/o responsabili/e i soggetti responsabili di Patti territoriali di cui al punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997”;

- il provvedimento di non ammissione è sostanzialmente compendiato nella seguente motivazione illustrata già nella fase di preavviso di rigetto e poi confermata nonostante le controdeduzioni della parte: “ non risulta che il soggetto in indirizzo avesse, al momento della presentazione della domanda, la qualifica di Soggetto responsabile, ai sensi del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000 (GU n. 260 del 7 novembre 2000), come previsto dall’art. 1, lettera z), e dall’art. 5, comma 1 e seguenti del decreto in oggetto. Codesta società non ha fornito evidenza documentale della sottoscrizione dell’apposito disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d’area e del Soggetto responsabile di Patto territoriale, ai sensi del suddetto regolamento ”;
inoltre la ricorrente non sarebbe responsabile di un Patto territoriale già agevolato, essendo asseritamente riservate solo a questi ultimi le misure in esame;

- nel ricorso si contesta il presupposto che la società consortile non sarebbe soggetto responsabile del patto territoriale, per il sol fatto di non aver sottoscritto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità;
e che inoltre il bando nulla prevedrebbe con riferimento alla riserva in favore di patti territoriali già agevolati;

- alla udienza del 2 giugno 2023 la causa è passata in decisione;

- il ricorso è fondato;

- ai sensi della lettera z) del bando in questione, sono soggetti responsabili “ i soggetti responsabili di Patti territoriali di cui al punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 ”;

- sensi del punto 2.4. della delibera

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