TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-02-24, n. 202000431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-02-24, n. 202000431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000431
Data del deposito : 24 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2020

N. 00431/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02465/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2465 del 2015, proposto dall’impresa Damir S.r.l. e da A.P.A.S. (Associazione Pubblicità Affissioni Sicilia), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato D D C, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Generale Arimondi, n.1/Z;

contro

- il Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- della delibera del consiglio comunale di Misilmeri n. 18 del 30 aprile 2015 avente ad oggetto " adeguamento degli allegati tecnico - urbanistici annessi al vigente regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ", pubblicato sull'albo pretorio telematico del sito web del Comune di Misilmeri in data 26 maggio 2015 e defisso in data 11 giugno 2015;

- nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale n. 1046 del 7 ottobre 2015 di reiezione della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 883 del 20 ottobre 2015, eseguita dal Comune di Misilmeri il 28/10/2015;

Vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 10 ottobre 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Udito, nella pubblica udienza del 5 novembre 2019, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che:

- la società DAMIR s.r.l. e l’A.P.A.S., Associazione Pubblicità Affissioni Sicilia - rispettivamente, società operante nel settore delle affissioni esterne e Associazione portatrice di interessi diffusi delle aziende operanti nel settore, con ricorso, ritualmente notificato e depositato, hanno impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del Consiglio Comunale di Misilmeri n. 18 del 30 aprile 2015 avente ad oggetto " adeguamento degli allegati tecnico - urbanistici annessi al vigente regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ”);
ne deducono l’illegittimità per i motivi di 1) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 e dell’art. 8 L. Reg. Sicilia n. 10/91, in quanto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento avrebbe loro impedito, quali soggetti nei confronti dei quali il relativo provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, di partecipare all’ iter di formazione di tale atto, nonostante le ripetute sollecitazioni inoltrate dall’Associazione ricorrente”;

2) “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto del principio del “buon andamento” ed “imparzialità” dell’Amministrazione. Violazione - Eccesso di potere per sviamento dalla causa e/o dall’interesse ”, in quanto le modalità di affidamento e gestione degli impianti pubblicitari non sono soggette ad alcuna regola, di talché gli spazi pubblici possono essere assegnati sul solo principio della data di presentazione della domanda, senza alcun correttivo in caso di più domande per il medesimo spazio, impedendo così un’assegnazione concorrenziale degli spazi;
inoltre, sarebbe stata compiuta, di fatto, una sanatoria degli impianti abusivi già esistenti;

- il Comune di Misilmeri, non si è costituito in giudizio;

- con ordinanza collegiale n. 1046 del 7 ottobre 2015 la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato è stata respinta;

- con ordinanza presidenziale istruttoria n. 883 del 20 ottobre 2015, sono stati richiesti al Comune di Misilmeri documentati chiarimenti con specifico riferimento alle eventuali concessioni rilasciate successivamente all’adozione dell’atto impugnato e alle procedure seguite, nonché sulla lamentata omessa adozione di misure per contrastare l'abusivismo in materia di pubblicità;

- in esecuzione della ordinanza istruttoria n. 883/2015, il Comune di Misilmeri, con relazione depositata il 28/10/2015, ha rappresentato che la concessione delle pubbliche affissioni è soggetta a procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del “ Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ” e che al di fuori di quanto previsto dal citato art. 25, c.5, è fatto divieto nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Edilizio Comunale, di installare insegne su aree e spazi pubblici;
ha riferito, altresì, di non avere ancora indetto la relativa procedura di concessione e di avere rilasciate n. 6 autorizzazioni per installazioni di impianti pubblicitari su suolo privato a far data dalla adozione del P.G.I.P. (30 aprile 2015);

- parte ricorrente ha replicato con memoria, sostenendo che il metodo di licitazione privata tramite inviti ai soggetti interessati previsto dal regolamento sull’imposta pubblicitaria sarebbe stato sostituito dalla regolamentazione di cui all’art. 10 del nuovo P.G.I.P. in violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione;

RITENUTO che il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni:

- quanto al primo motivo, va condiviso, riguardo al caso di specie, l’orientamento giurisprudenziale, anche di questo tribunale (v. TAR Palermo, III, 22/01/2018, n. 172;
id. n. 1539/2011, confermata dal C.G.A. con la sentenza n. 53/2014 nonché, le sentenze n. 7319 e n. 7320 del 2010) secondo il quale nella redazione del piano generale degli impianti destinati alle affissioni pubbliche e private, viene in rilievo la formazione di un atto amministrativo generale con contenuto pianificatorio e programmatorio, al cui iter l’unica norma direttamente applicabile è quella, a contenuto negativo, di cui all’art. 13 della l. n. 241/1990 (riprodotta nella Regione Siciliana l’art. 14 della l.r. n. 10/1991) secondo cui “ 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ”.

A identica conclusione interpretativa, peraltro, si giungerebbe seguendo la tesi di parte ricorrente che attribuisce natura normativa (regolamentare) all’atto impugnato;

- quanto al secondo motivo, va premesso che l’atto impugnato interviene a modificare gli allegati tecnico - urbanistici del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni (PGIP): quest’ultimo fa parte integrante del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, disciplinando nel dettaglio - e nel rispetto delle fonti normative comunitarie e nazionali sovraordinate - la collocazione, la distribuzione sul territorio comunale e la quantità degli impianti, avendo riguardo alle esigenze di carattere economico, sociale, ambientale, paesaggistiche e di sicurezza della circolazione stradale.

Va osservato che, contrariamente quanto sostenuto da parte ricorrente, l’atto impugnato non ha novato l’ordinamento previgente introducendo una deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 25 del “ Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ”, secondo il quale “ Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennalmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico - economica adeguata”, poiché tale interpretazione sarebbe non conforme all’attuale assetto dei principi vigenti in materia di impianti pubblicitari.

La recente giurisprudenza amministrativa ha spiegato che, sullo sfondo di una regola generale posta dal Codice della Strada con gli artt. 23 e 53 che legittima l'applicazione di un regime autorizzatorio basato sul duplice presupposto del rispetto del quadro normativo generale e della sussistenza di una priorità di richiesta, resta sempre l'eccezione dovuta alla possibile esecuzione da parte della P.A. di una deliberata ed espressa volontà amministrativa di procedere tramite evidenza pubblica – coerentemente con i principi e i criteri contenuti nell’art. 16 del D. Lgs. 59 del 26 marzo 2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkenstein”) nella parte in cui obbliga le Amministrazioni a svolgere le gare pubbliche nell’ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori, disponibili per una determinata attività di servizi, sia limitato (v. TAR Toscana, Firenze, 21/7/2017, n. 939).

In tal senso è stato affermato che in linea di principio “ E’ legittima la previsione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la concessione degli spazi pubblici da utilizzare per la collocazione di impianti pubblicitari per affissione commerciale da parte di operatori economici privati ” reputandosi, comunque, ammissibile il ricorso al regime autorizzatorio (Cons. Stato, Ad. Pl. 25/2/2013, n. 5).

Non può quindi essere condivisa l’interpretazione presupposta in ricorso dell’abrogazione (implicita) della previsione regolamentare del ricorso alla licitazione privata, né sussiste alcuna antinomia tra le disposizioni del regolamento comunale de quibus, poiché l’indizione e lo svolgimento della licitazione privata prevista dal comma 5 dell'art. 25 del Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni può costituire il presupposto per l’avvio del procedimento distinto di autorizzazione di cui all’art. 10 e ss. del Piano generale degli impianti pubblicitari (cfr. Cons. Stato, V, 11/6/2019, n. 3911).

Il dedotto profilo della sottrazione al confronto concorrenziale, perciò, non sussiste sotto questa angolazione, mentre appare inammissibile sotto la diversa prospettiva sviluppata nella memoria difensiva del 10 ottobre 2019, che fa leva sull’avvenuto rilascio di autorizzazioni senza previa gara e a favore di imprese già destinatarie di provvedimenti sanzionatori.

In disparte la genericità di tale argomento difensivo, i predetti atti autorizzatori non sono stati specificamente impugnati – in disparte la questione della sussistenza della legittimazione di parte ricorrente alla loro eventuale impugnazione – né evocati in giudizio i loro destinatari;

RITENUTO, perciò, che il ricorso in quanto infondato nel suo complesso, va rigettato;

RITENUTO, infine, che nulla va statuito per le spese di lite in mancanza di costituzione del Comune intimato;

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