TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-03-28, n. 201300435
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00435/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2008, proposto da:
M D S e N R, rappresentati e difesi dagli avv.ti P L e N F D F, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, via G. Toma, n. 24;
contro
Comune di Capurso, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D E P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 165;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“dell'ordinanza di demolizione lavori abusivi n. 7 del 24.12.2007, emessa dal Settore assetto del territorio del Comune di Capurso e notificata in data 27.12.2007, con connessa diffida all’ottemperanza e ripristino dello stato dei luoghi e contestuale preavviso di eventuale acquisizione di diritto dei manufatti realizzati e dell’ulteriore superficie di mq. 7.316,00, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, e o collegato, anche se sconosciuto.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capurso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 184 del 31 marzo 2008, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte resistente il difensore, l’avv. Domenico Petronella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il 6 marzo 2008, i sig.ri M D S e N R hanno chiesto l’annullamento dell'ordinanza del Comune di Capurso n. 7 del 24 dicembre 2007, notificata in data 27 dicembre 2007, di demolizione dei lavori abusivi e ripristino dello stato dei luoghi e contestuale preavviso, in caso di inottemperanza a quanto disposto con la stessa ordinanza, di acquisizione di diritto al Comune di Capurso dei manufatti realizzati e dell’ulteriore superficie di mq. 7.316,00.
In via preliminare i ricorrenti hanno sollevato la questione di incostituzionalità dell’art. 31, commi 2 e 3 del d.p.r. n. 380 del 2001, in rapporto con il comma 9 dello stesso articolo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
Con un unico motivo di ricorso i sig.ri De Sario e Romanelli hanno poi contestato la legittimità del provvedimento impugnato, deducendo le seguenti censure: violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001 ed all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, travisamento dei fatti, sviamento di potere, errata interpretazione dei presupposti di legge, carenza di motivazione del provvedimento.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Capurso, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed il Comune resistente ha depositato una memoria per la camera di consiglio.
Alla camera di consiglio del 28 marzo 2008, con ordinanza n. 184, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Il Comune di Capurso ha