TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-02-03, n. 201700276
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Pubblicato il 03/02/2017
N. 00276/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2016, proposto da:
Z U, rappresentato e difeso dagli avv. E C e M C, domiciliato presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 16897/2015 Imm. ID 784009 emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 22.01.2016 e notificato il 16.02.2016, con il quale il Questore di Milano ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno n. I02938131 rilasciato dalla Questura di Milano per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la Questura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato con decreto n. 55/2016 e rilasciato il permesso di soggiorno in favore del sig. Ullah Zia;
- poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di causa possono essere compensate tra le parti poiché il requisito reddituale risulta essere stato adeguatamente comprovato solamente nel corso del procedimento di riesame, disposto da questo Tribunale con ordinanza n. 605/2016.