TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-02-04, n. 202101461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-02-04, n. 202101461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101461
Data del deposito : 4 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2021

N. 01461/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03266/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G T, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G T in Roma, piazza San Bernardo 101;

contro

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di S.p.A.gna n. 15;
A. G., non costituito in giudizio;

per

l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in seduta plenaria del 22 gennaio 2020, con la quale è stata deliberata la nomina a Presidente Aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di BARI (vac. 09/05/2018 - dott. -OISSIS-- pubblicato con telefax n. 17155 del 25/10/2018) della Dott.ssa -OISSIS-;

- del resoconto sommario della seduta del 22 gennaio 2020, come risultante dalla pubblicazione telematica visibile sul sito internet istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura, dal quale risulta, con riferimento alla pratica Fasc. n. 45/SD/2018 - Conferimento Uffici Semidirettivi, l'approvazione da parte del Plenum della proposta di delibera A) in favore della Dott. -OISSIS-;

- della proposta della V Commissione, pubblicata sul sito internet istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura quale allegato all'ordine del giorno della seduta del 22 gennaio 2020 “ Conferimento dell'Ufficio semidirettivo Presidente Aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di Bari (magistrato uscente -OISSIS-, vacanza del 25.10.2018 ”, ove si da atto che i) “ la Commissione, preso atto di quanto sopra, sottopone al Plenum le suddette conclusioni, assunte con un voto, e per l'effetto PROPONE di deliberare la nomina a Presidente aggiunto di Sezione GIP del -OISSIS- a sua domanda, della dott.ssa -OISSIS-, giudice del -OISSIS-, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado” nonché che ii) “la Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre al Plenum le suddette conclusioni, in favore del dott. -OISSIS- e quindi PROPONE la nomina a Presidente Aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di BARI, a sua domanda, del dott. -OISSIS-, magistrato di V valutazione di professionalità, attualmente giudice del -OISSIS- previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado ”;

- delle valutazioni e dei verbali delle sedute della V Commissione, il cui esatto contenuto si ignora, con riserva di motivi aggiunti al deposito, che sin d'ora si richiede;

nonché

- dell'eventuale provvedimento conseguente di nomina della Dott.ssa -OISSIS- a Presidente Aggiunto Sezione GIP del Tribunale di BARI, comunque ignoto al ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OISSIS-il 1\10\2020:

ove occorra e in aggiunta agli atti e documenti già impugnati con ricorso principale,

- dell'estratto del verbale della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 1° luglio 2019;
- dell'estratto del verbale della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 2 luglio 2019;
- dell'estratto del verbale della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 luglio 2019;
- dell'estratto del verbale della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 gennaio 2020;
- dell'ordine del giorno ordinario del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 22 gennaio 2020, nonché di ogni altro atto e/o documento depositato dal Consiglio Superiore della Magistratura in esecuzione dell'ordinanza collegiale istruttoria n. 4270/2020, ove ritenuto lesivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di -OISSIS- e di Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e dato atto che il ricorrente e la controinteressata hanno depositato note d’udienza ai sensi del D.L. n. 28/2020 e n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con avviso pubblicato il 25 ottobre 2018 il CSM ha indetto la selezione per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente Aggiunto della Sezione GIP del -OISSIS- vacante dal 9 maggio 2018 e precedentemente ricoperto dal dott. -OISSIS-.

2. Il ricorrente ha partecipato alla predetta procedura, in esito alla quale l’incarico semidirettivo in oggetto è stato conferito alla -OISSIS--OISSIS-.

3. Egli si è quindi determinato ad impugnare la determinazione del Plenum del CSM del 22 gennaio 2020, che ha deliberato in tal senso, estendendo l’impugnazione agli atti presupposti, ed in particolare sia alla proposta A della V Commissione del CSM, allegata alla delibera medesima e pubblicata in pari data, in favore della -OISSIS--OISSIS-, sia alla proposta B, in favore del -OISSIS-;
il ricorrente ha inoltre esteso l’impugnazione all’eventuale decreto di nomina della -OISSIS-a Presidente Aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di Bari.

3.1. A sostegno dell’impugnazione il dott. -OISSIS-ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90, degli artt. 10 e segg. del D. L.vo n. 160/2006, del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla Delibera del C.S.M. 28 luglio 2015;
eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza e/o erroneità dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamento.

Il ricorrente censura entrambe le proposte, A e B, formulate dalla V Commissione, che hanno attribuito rilevanza determinante, al fine di ritenere il profilo del ricorrente recessivo, alla vicenda che ha visto il dott. -OISSIS-coinvolto in un procedimento penale, in ragione del quale a suo tempo egli è stato anche trasferito, in via cautelare, al Tribunale di Matera. Il ricorrente, in particolare, rileva come, nonostante egli sia stato assolto con formula piena e nonostante la Sezione disciplinare abbia definito il procedimento con sentenza di non luogo a procedere, revocando il precedente trasferimento d’ufficio, la V Commissione ha argomentato che il ricorrente avrebbe agito con un coefficiente psicologico che nella sentenza della Cassazione si chiarisce non sussistere e che, comunque, sarebbe irrilevante. Nella proposta “B”, addirittura, si cita l’art. 37 del TU, che è inconferente, perché al dott. -OISSIS-. non è stata irrogata alcuna sanzione disciplinare. Il ricorrente ribadisce che è stato il CSM, chiuso il procedimento disciplinare, a disporne d’ufficio il trasferimento a Bari, e proprio all’ufficio GIP/GUP.

II) Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90, degli artt. 10 e segg. del D. L.vo 160/2006, degli artt. 2 e segg., 8,9,11,12,15,25,26 e 27 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria;
eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza e/o erroneità dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamento.

Circa la proposta “A” il ricorrente denuncia l’omessa valutazione effettiva del di lui profilo;
oltre ad una valutazione del tutto arbitraria e fuorviata del profilo della -OISSIS-, conseguente ad una istruttoria non reale, non veritiera e non attenta. Il ricorrente lamenta, in relazione all’indicatore specifico ex art. 15, lett. a), del Testo Unico, che la propria esperienza nello specifico settore penale è molto più e quindi avrebbe dovuto essere valutata anche come tale;
l’esperienza nel settore civile, valorizzata nei confronti della -OISSIS--OISSIS-, avrebbe dovuto, semmai, essere valorizzata ai sensi dell’ art. 8 del T.U. In relazione all’indicatore ex 15 lett. b),del T.U., si è valorizzato il fatto che la dott.ssa -OISSIS- ha presieduto il Collegio presso il Tribunale Riesame, ma anche il dott. -OISSIS-ha esperienza analoga, nel corso della quale egli ha addirittura espletato le funzioni senza riduzione di carico, contrariamente alla dott.ssa -OISSIS- Circa indicatore ex art. 15 lett. c), del T.U., l’esperienza di presidente di collegio della sezione Riesame è stata valorizzata solo per la controinteressata. Il ricorrente sottolinea che i precedenti casi in cui il CSM avrebbe conferito l’incarico anche a candidati che non erano in possesso dell’indicatore specifico in questione non possono assumere rilevanza e, inoltre, egli vanta anche una significativa maggior anzianità di ruolo, rilevante ai sensi dell’art. 24, comma 3, del T.U.. Si deve constatare, pertanto, che nella valutazione comparativa il CSM è incorso in macroscopica disparità di trattamento.

Il ricorrente rivolge poi delle censure anche alla proposta “B”, favorevole alla nomina del dott. -OISSIS-, rilevando di essere nettamente prevalente rispetto a quest’ultimo per un maggior numero di anni di esercizio delle funzioni nel settore penale (quasi 30 contro 16 di A);
relativamente all’indicatore di cui all’art. 15, lett. b) del T.U., il dott. -OISSIS-deduce che le rispettive esperienze direttive non sarebbero state correttamente valutate per i risultati, e che, ad ogni buon conto, sarebbe preminente la di lui esperienza di direzione della Sezione Penale del Tribunale di Matera, rispetto a quella del controinteressato in qualità di direttore di Sezione distaccata di Tribunale, trattandosi di realtà giudiziarie nemmeno lontanamente paragonabili quanto a dimensioni, numero di procedimenti e connesse esigenze organizzative e gestionali. Sull’indicatore ex lett. c), il ricorrente rammenta di essere in servizio presso l’Ufficio GIP/GUP da 8 anni.

Il dott. -OISSIS-, concludendo, rileva che da parte del CSM vi è stata pretermissione di importanti elementi del di lui curriculum , ragione per cui la decisione ne risulta inevitabilmente inficiata.

4. Si sono costituiti in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia, questi rilevando preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva. Si è pure costituita in giudizio, resistendo al ricorso, la controinteressata -OISSIS--OISSIS-.

5. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2020 il Collegio ha disposto l’acquisizione della domanda di partecipazione all’interpello presentata dalla dott.ssa -OISSIS-, unitamente a ogni altro atto connesso alla procedura per il conferimento dell’incarico rilevante ai fini del presente giudizio, ponendo l’adempimento a carico del CSM, contestualmente fissando udienza di discussione del ricorso al 16 dicembre 2020.

6. Con motivi aggiunti depositati il 1° ottobre 2020 il dott. -OISSIS-ha impugnato gli ulteriori atti in epigrafe indicati, prodotti dal CSM in adempimento dell’ordinanza del 10 giugno 2020, deducendo, a sostegno del gravame, le medesime censure articolate a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio.

7. Il ricorso è stato chiamato ed introitato in decisione all’udienza del 16 dicembre 2020, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie: l’Avvocatura dello Stato, con memoria del 27 novembre 2020, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

DIRITTO

8. Prima di procedere all’esame delle doglianze poste a base del giudizio, è opportuno premettere brevi cenni relativi alla normativa che disciplina il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi nell’ambito della Magistratura Ordinaria, normativa che a livello statale è rappresentata dal D. L.vo n. 160/2006, ed a livello secondario dalla Circolare del CSM n. P14858 del 28 luglio 2015.

8.1. I parametri in base ai quali detti incarichi debbono essere conferiti sono riconducibili al “merito” ed alle “attitudini”, i quali debbono confluire in un giudizio complessivo, integrato ed unitario.

8.2. Il profilo del “merito” investe la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

8.3. Il parametro delle “attitudini”, invece, è definito dall'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

8.4. La normativa secondaria, di cui alla Circolare del CSM n. P14858 del 28 luglio 2015, individua alcuni indici particolari delle “attitudini”, distinguendo tra “indicatori generali” - disciplinati dagli artt.

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