TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-11-06, n. 202011558
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2020
N. 11558/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12346/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12346 del 2013, proposto da
F F, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele B, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele B in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego al trasferimento presso l'università trasmesso al ricorrente in via telematica in data 03/10/2013 - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 28 novembre 2013 e depositato il successivo 12 dicembre, il sig. Fernando Fortunato, studente iscritto al corso di laurea in Medicina dell’Università di Madrid, ha impugnato il diniego di trasferimento con iscrizione ad anno successivo al primo oppostogli dall’Università degli Studi “Sapienza” di Roma per mancato superamento del test di accesso all’immatricolazione.
2. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 241 octies e ss. e 18 l. n. 241/90, con cui il ricorrente lamenta la mancata comunicazione del preavviso di diniego.
2) Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, violazione degli artt. 2,4,33,34 e 97 della costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, motivo con il quale il ricorrente lamenta la lesione dei principi costituzionali relativi al diritto allo studio e richiama la giurisprudenza del Tribunale sul punto.
I successivi motivi ruotano intorno ai medesimi concetti, in quanto denunziano:
3) Violazione dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002 n. 148 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio superiore nella regione europea sottoscritta a Lisbona l'll aprile 1997 e ratificata con la legge predetta, violazione degli articoli 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e 3 della legge 2 agosto 1999 n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari, violazione degli articoli artt. 3, 14, 17-21 anche in rapporto all' art.165 del trattato ce, eccesso di potere, difetto di istruttoria e sviamento, per cui l’imposizione di superare il test d’accesso sarebbe “a) illogico in quanto parte ricorrente ha già sostenuto un test presso un Ateneo pubblico comunitario; b) inconferente in quanto pretende di usare uno strumento selettivo (il test) rapportato al contingente delle immatricolazioni (ottieni l'ammissione non per il punteggio in assoluto che farai ma per la