TAR Brescia, sez. II, sentenza 2018-07-02, n. 201800642

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2018-07-02, n. 201800642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800642
Data del deposito : 2 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2018

N. 00642/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00973/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2011, proposto da
M M T e Paolo S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;



contro

Comune di Ranica, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, domiciliato ex lege ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;



nei confronti

Arredamenti Coritnovis di Cortinovis Alessandra, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ordinanza del 21.4.2011, n. 22, con cui il Comune ha ordinato la demolizione dei locali accessori di pertinenza dell'autofficina ed atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ranica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in esame, la società odierna ricorrente censura la legittimità del provvedimento con cui, il 21 aprile 2011, il Comune di Ranica ha ordinato la demolizione delle opere accessorie rappresentate da un volume interrato, costruito in adiacenza all’edificio principale, a confine con la proprietà della ditta controinteressata, in quanto realizzate in difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato nel 1974 al dante causa della società Mascher.

Secondo la proprietà l’ordinanza sarebbe illegittima per le seguenti ragioni di diritto:

1. Violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 e conseguente difetto dei presupposti per l’applicazione della sanzione demolitoria, in quanto la costruzione sarebbe stata realizzata in perfetta conformità rispetto alla licenza edilizia rilasciata nel 1974;

2. Omessa istruttoria e difetto di motivazione, in quanto il Comune non avrebbe chiarito le ragioni per le quali la quota da assumere a riferimento dovrebbe essere quella attuale del mappale 1181 confinante, “quando ben vi potrebbe essere stato un mutamento durante gli oltre 35 anni trascorsi” (così l’ultimo periodo di pag. 4 del ricorso). Se il Comune avesse disposto la necessaria istruttoria si sarebbe avveduto del fatto che la contestata difformità non sarebbe dipesa dalla realizzazione non conforme dell’immobile, bensì dalla presumibile modifica dei luoghi intervenuta successivamente all’edificazione e non imputabile alla ricorrente o al suo dante causa;

3. violazione degli artt. 27, 31 e 38 del DPR 380/2001, per aver disposto la demolizione di opere realizzate in conformità rispetto al titolo abilitativo, senza annullare la licenza edilizia del 18 marzo 1974, la rappresentazione dello stato dei luoghi della quale non sarebbe mai stata prima contestata e comunque senza rappresentare l’interesse pubblico sotteso alla demolizione, pur a fronte del legittimo affidamento formatosi in capo alla ricorrente, che ha acquistato l’immobile solo nel 2007;

4. violazione degli artt. 31, 32 e 34 del DPR 380/2001, dell’art. 54 della L.R. 12/2005 e del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, in quanto la contestazione sarebbe riferita a marginali variazioni della linea di andamento naturale del terreno incidente su locali aventi la destinazione, le caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione dell’immobile autorizzato dal Comune.

Parte ricorrente ha, quindi, formulato una generica richiesta del risarcimento del danno, riservandosi di documentare danno emergente e lucro cessante.

Dopo la costituzione formale del Comune e la manifestazione di interesse della ricorrente alla decisione, depositata a seguito della notificazione dell’avviso di perenzione, in vista della pubblica udienza, il Comune, dopo aver chiarito la situazione in fatto (che vede la quota del piano di

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