TAR Palermo, sez. III, sentenza 2010-05-13, n. 201006709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2010-05-13, n. 201006709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201006709
Data del deposito : 13 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02281/2005 REG.RIC.

N. 06709/2010 REG.SEN.

N. 02281/2005 REG.RIC.

N. 02282/2005 REG.RIC.

N. 01051/2006 REG.RIC.

N. 01052/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti:
- ricorso numero di registro generale 2281 del 2005, proposto da:
A R, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall’avv. M M, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via E. Amari n. 38;



contro

il Comune di Ficarazzi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;



- ricorso numero di registro generale 2282 del 2005, proposto da:
A R, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall’avv. M M, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via E. Amari n. 38;



contro

il Comune di Ficarazzi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;



- ricorso numero di registro generale 1051 del 2006, proposto da:
A R, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall’avv. M M, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via E. Amari n. 38;



contro

il Comune di Ficarazzi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;



- ricorso numero di registro generale 1052 del 2006, proposto da:
A R, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall’avv. M M, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via E. Amari n. 38;



contro

il Comune di Ficarazzi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 2281/2005 :

del provvedimento n. 10 del 11.05.2005, notificato il 31.05.2005, con cui il Comune intimato ha negato la concessione in sanatoria richiesta dalla ricorrente per l’immobile di sua proprietà, sito in Ficarazzi, Viale Europa, distinto nel NCT al foglio 1 particella 875 sub 2;

- quanto al ricorso n. 2282/2005 :

del provvedimento n. 11 del 11.05.2005, notificato il 31.05.2005, con cui il Comune intimato ha negato la concessione in sanatoria richiesta dalla ricorrente per l’immobile di sua proprietà, sito in Ficarazzi, Viale Europa, distinto nel NCT al foglio 1 particella 875 sub 3;

- quanto al ricorso n.1051/2006 :

- del provvedimento n. 19 del 16.02.2006, notificato il 23.02.2006, contenente l’ingiunzione alla ricorrente a demolire il fabbricato distinto nel NCT al foglio 1 particella 875 sub 3;

- quanto al ricorso n.1052/2006 :

- del provvedimento n. 18 del 16.02.2006, notificato il 23.02.2006, contenente l’ingiunzione alla ricorrente a demolire il fabbricato distinto nel NCT al foglio 1 particella 875 sub 2;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Preso atto che il Comune di Ficarazzi, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

Vista l’ordinanza n. 683/06 (relativa al ric. 1051/06);

Vista l’ordinanza n. 684/06 (relativa al ric. 1052/06);

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il referendario M C;

Udito alla pubblica udienza del 24 marzo 2010 il difensore della ricorrente, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

A. - Con separati ricorsi (n. 2281/05 e n. 2282/05) ritualmente notificati e depositati, l’odierna ricorrente ha impugnato i provvedimenti di diniego di sanatoria edilizia in epigrafe specificati, riferiti ad un unico immobile abusivamente costruito lungo il Viale Europa del comune di Ficarazzi (PA), esponendo, in punto di fatto:

- di essere proprietaria di un lotto di terreno, ricevuto per donazione nel dicembre del 1975, e di avervi realizzato un immobile per civile abitazione, costituito da un piano terra e da un primo piano;

- di avere realizzato le strutture essenziali nell’anno 1976, nonché di avere ultimato i lavori nel mese di febbraio 1978;

- di avere inoltrato in data 30.04.1986 due distinte istanze di concessione edilizia in sanatoria, per piano terra e primo piano, ai sensi della L. n. 47/1985, versando l’intero importo dell’oblazione dovuta;

- di avere ricevuto i due dinieghi di concessione in sanatoria impugnati, motivati sia sulla base di un’aerofotogrammetria eseguita il 19.06.1978, dalla quale non si evincerebbe la costruzione; sia perché l’immobile ricadrebbe in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 della l.r. n. 37/85 e 15, lettera a), della l.r. n. 78/76.

Chiede, quindi, l’annullamento dei due dinieghi di sanatoria edilizia, con i due ricorsi menzionati, per i seguenti identici motivi:

1) Incompetenza e carenza dei relativi poteri da parte del responsabile del procedimento.

La competenza alla emanazione degli atti in materia di edilizia (compreso il presunto abusivismo edilizio), sarebbe direttamente ascrivibile al Sindaco e, solo per delega, ai dirigenti comunali. Ne conseguirebbe l’illegittimità degli impugnati dinieghi di concessione in sanatoria, in quanto emanati da personale non facente parte dell’organico dell’ente locale.

2) Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea prospettazione di fatti e illogicità manifesta.

Il rilievo aerofotogrammetrico effettuato nel mese di giugno del 1976 non avrebbe rilevato la presenza del fabbricato, in quanto coperto da canneto e da cipressi; inoltre, nel corso del giudizio penale a carico della ricorrente sarebbe risultato provato che la costruzione è stata ultimata nel mese di febbraio 1978.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/85 in relazione agli artt. 7 l. n. 1497/39, 15 l.r. 78/1976 e 2 l.r. n. 15/91.

Il Comune di Ficarazzi avrebbe dovuto, prima di adottare i dinieghi, acquisire sia il parere della commissione edilizia comunale, sia quello della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, autorità preposta al vincolo nella zona.

4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e sviamento di potere.

La costruzione sarebbe stata realizzata nel 1976 e ultimata nel mese di febbraio del 1978: essendo decorsi circa venticinque anni, si sarebbe formata la concessione tacitamente assentita, con conseguente illegittimità dei dinieghi di concessione in sanatoria impugnati.

Inoltre, sostiene la ricorrente che la costruzione non sarebbe entro i mt 150 dalla battigia.

- Il Comune di Ficarazzi, ritualmente intimato, non si è costituito in entrambi i giudizi.

B. – Con successivi ricorsi (n. 1051 e n. 1052 del 2006), ritualmente notificati e

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