TAR Palermo, sez. I, sentenza 2012-11-30, n. 201202508

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2012-11-30, n. 201202508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201202508
Data del deposito : 30 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00137/2011 REG.RIC.

N. 02508/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V C, rappresentato e difeso dagli avv. D P, G R, con domicilio eletto presso G R in Palermo, via G. Oberdan, 5;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amm. ne Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliata per legge;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,


della nota prot. n. 56966 del 5 novembre 2010 e conosciuta in data 20 novembre 2010 con la quale l'Ufficio Regionale della Sicilia ha rigettato l'istanza formulata in data 16 febbraio 2009 dall'odierna ricorrente e tendente ad ottenere il rilascio di un patentino per la rivendita secondaria al pubblico di tabacchi, provvedimento gravato ulteriormente di impugnazione alla luce dei documenti depositati dall'Amministrazione resistente in data 18 febbraio 2011.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amm.Ne Autonoma dei Monopoli di Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. G T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo notificato il 17 gennaio 2011, e depositato il successivo 19 gennaio, la signora V C ha impugnato la nota prot. n. 56966 del 5 novembre 2010, con la quale l'Ufficio Regionale della Sicilia dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha rigettato l'istanza formulata in data 16 febbraio 2009 tendente ad ottenere il rilascio di un patentino per la rivendita secondaria al pubblico di tabacchi.

Si è costituita in giudizio, per resister al ricorso, l’amministrazione intimata, che in data 18 febbraio 2011 depositava documentazione.

A seguito di tale deposito la ricorrente notificava all’amministrazione, in data 8 marzo 2011, ricorso per motivi aggiunti, depositato il successivo 9 marzo.

Con ordinanza n. 224/2011 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 629/2011, ha respinto l’appello proposto contro la citata ordinanza cautelare, rinviando tuttavia gli atti a questo Tribunale per una sollecita trattazione del merito.

In prossimità dell’udienza di discussione l’Avvocatura dello Stato ha prodotto una memoria.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012.

Viene all’esame del collegio impugnato la nota prot. n. 56966 del 5 novembre 2010, con la quale l'Ufficio Regionale della Sicilia dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha rigettato l'istanza formulata in data 16 febbraio 2009 tendente ad ottenere il rilascio di un patentino per la rivendita secondaria al pubblico di tabacchi.

Il ricorso introduttivo è affidato alle seguenti censure: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 1293/1957;
violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1074/1958;
violazione e falsa applicazione delle circolari nn. 60570/1971, 61500/1996, 62446/1997, 64361/1997, 63406/2001, 64713/2001, 18539/2003 della Direzione generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità, arbitrio ed ingiustizia manifesta;
eccesso di potere per difetto di istruttoria”.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, proposto all’esito del deposito in giudizio della documentazione procedimentale, la ricorrente ha altresì dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per “violazione e falsa applicazione del punto B) del Titolo V della circolare ministeriale n. 04/63406 del 25 settembre 2001;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990;
eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria”.

Il diniego impugnato si fonda sull’assunto che l’esercizio commerciale della ricorrente non è di “elevata frequentazione”, e che la zona è già adeguatamente servita da altre rivendite.

La ricorrente lamenta sia il contenuto della motivazione del diniego;
sia la circostanza che lo stesso sia stato emanato in senso contrario al parere della Guardia di Finanza, nel senso del rilievo commerciale dell’esercizio della ricorrente (pur fondato su una previsione di sviluppo commerciale, più che su di una valutazione attuale, del resto resa impossibile dall’assenza in atto di rivendita).

Il ricorso è fondato.

Le dedotte figure sintomatiche dell’eccesso di potere risultano riscontrate nella valutazione, da parte dell’autorità decidente, dell’attività tecnico-istruttoria posta in essere dalla Guardia di Finanza.

Tale attività ha riscontrato positivamente l’elemento oggetto di apprezzamento in sede di delibazione dell’assenso, vale a dire le potenzialità commerciali della rivendita (peraltro legate a parametri oggettivi): essa è stata tuttavia disattesa dall’amministrazione in modo assolutamente non plausibile, essendo tautologico che simili valutazioni istruttorie si fondano su proiezioni di sviluppo e non sulla ricognizione di un volume commerciale attuale (non configurabile con riferimento ad attività di rivendita di generi di monopolio future ed ancora da assentire).

Il ricorso va pertanto accolto alla luce della fondatezza di tale assorbente censura, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono al regola della soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi