TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-26, n. 202200464

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-26, n. 202200464
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200464
Data del deposito : 26 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2022

N. 00464/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2021, proposto da
Azienda Ospedaliero-Universitaria – Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona e Ispettorato Nazionale del Lavoro, non costituiti in giudizio;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcellino Marcellini e Anna Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento di disposizione, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, con verbale del -OMISSIS-, acquisito dall'Azienda al prot. n.-OMISSIS-, così ha sancito: “si dispone ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla Legge n. 120/2020, dell'art. 2126 c.c., 36 Cost. e sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti, all'Azienda Sanitaria Ospedali Riuniti di Ancona di provvedere al pagamento del credito orario dei sopra elencati dipendenti, risultanti in busta paga alla voce RSC14, ovvero di presentare un piano di adeguamento gestionale che prevede il recupero, infine, di produrre un accordo collettivo aziendale che tuteli il diritto dei lavoratori nel senso previsto dal quadro regolatorio, legale, contrattuale, di riferimento come sopra richiamato” “il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e dovrà essere ottemperato entro li termine di giorni 120 giorni decorrenti dalla notifica dello stesso. Si fa presente che la presente disposizione emessa con riguardo ai lavoratori istanti che hanno esibito documentazione probatoria è da ritenersi efficace anche nei confronti di eventuali ulteriori lavoratori che si dovessero trovare con lo stesso credito orario RSCl 4”;

- del provvedimento della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona prot. n. -OMISSIS-, di rigetto del ricorso ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 124/2004, proposto dalla Azienda Ospedaliero-Universitaria – Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S in data -OMISSIS-avverso la predetta disposizione;

- di ogni atto presupposto e/o consequenziale e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. In data -OMISSIS-il sindacato -OMISSIS- di Ancona, unitamente ai singoli lavoratori istanti, presentava, all’Ispettorato del Lavoro di Ancona, un’istanza per accertamento ispettivo a carico dell’Azienda sanitaria ricorrente e per la conseguente diffida di pagamento in favore di taluni dipendenti della stessa;
ciò sul presupposto della mancata retribuzione, nei loro confronti, del credito orario maturato in ragione di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro ordinario svolte sino alla data del 31 dicembre 2014 e conteggiate in busta paga sotto la voce “RSC14” (residuo saldo cartellino al 2014), come risultanti nei cartellini marcatempo del 2019 ed asseritamente riconosciute come dovute (cfr. verbale di riunione sindacale dell’11 febbraio 2015).

L’ITL di Ancona, con verbale di disposizione prot. -OMISSIS-, reso ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, in accoglimento dell’istanza dei lavoratori, ha imposto all’Azienda Ospedaliera di provvedere al pagamento dell’anzidetto credito orario in favore dei dipendenti ovvero di presentare un piano di adeguamento gestionale di recupero e di produrre un accordo collettivo aziendale che tuteli i diritti dei lavoratori nel senso disciplinato dal quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Avverso detto verbale di disposizione l’Azienda Ospedaliero-Universitaria odierna ricorrente ha proposto ricorso al Direttore dell’ITL di Ancona ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004, che è stato respinto con decisione n.-OMISSIS-).

Di qui il presente ricorso, con cui la ricorrente, premettendo la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia – in quanto avente ad oggetto un provvedimento degli Ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, che impone un comportamento al datore di lavoro atto ad incidere dall'esterno, unilateralmente e autoritativamente, sul rapporto di lavoro tra datore e lavoratore – impugna gli atti indicati in epigrafe affidando il gravame ai seguenti motivi:

- eccesso di potere – erronea applicazione all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004 – assenza dei presupposti normativi – carenza di potere – ingiustizia manifesta;

- eccesso di potere – violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa – violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 111 e 113 Cost.;

- eccesso di potere - violazione dell’art. 34

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