TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2011-06-16, n. 201100682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2011-06-16, n. 201100682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201100682
Data del deposito : 16 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01056/2011 REG.RIC.

N. 00682/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01056/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2011, proposto dal sig.


B Y, rappresentato e difeso dagli avv.ti F Z e M S e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E B in Firenze, via Torselli n. 98


contro

Ministero dell’Interno e Prefettura di Lucca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento della Prefettura di Lucca – Sportello Unico per l’Immigrazione prot. P-LU/L/N2009/101427 del 2 dicembre 2010, notificato il 27 aprile 2011, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 28 settembre 2009 in favore del ricorrente dal sig. Sahli Fethi;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Lucca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo);

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 15 giugno 2011 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza


Considerato che appare più opportuno riservare alla fase di merito le questioni poste dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10 maggio 2011, n. 8, anche in relazione all’effettiva applicabilità al caso concreto delle soluzioni dalla medesima prospettate;

Rilevato, tuttavia, in relazione alle censure dedotte, che, sia pure nei limiti di un sommario scrutino, il gravame può essere delibato con favore, non sembrando che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14 comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, nel caso all’esame ascritta al ricorrente, sia riconducibile al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art.

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