TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-06-07, n. 201201144

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-06-07, n. 201201144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201144
Data del deposito : 7 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00032/2007 REG.RIC.

N. 01144/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2007, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. M F I, con domicilio eletto presso l’avv. M F I in Bari, piazza Garibaldi 63;

contro

Comune di Bisceglie in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G D C, con domicilio eletto presso l’avv. G D C in Bari, via P. Amedeo 31;

per l'annullamento

della nota prot. 45723 a firma del dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie, datata 7.11.2006, con la quale veniva disposto il diniego alla sanatoria richiesta dal ricorrente;

con i motivi aggiunti depositati in data 4.10.2007 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

dell’ordinanza prot. 195, a firma del dirigente della Ripartizione Tecnica, datata 28.6.2007, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive;

con i secondi motivi aggiunti depositati il 3.2.2010 per l’annullamento

della delibera di Giunta Comunale n. 389 del 30.11.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti M F I e G D C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe Pasquale Musci ha impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Bisceglie ha espresso il diniego alla sanatoria da lui richiesta, per il mantenimento di un immobile realizzato in Bisceglie in zona di rispetto cimiteriale.

Il ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85;
il Comune aveva inviato il preavviso di rigetto dell’istanza e sia il ricorrente che altri soggetti privati che avevano chiesto la sanatoria per altri edifici della zona avevano richiesto al Comune di prendere in esame una variante al PRG finalizzata al recupero urbano delle aree, tenendo conto della possibile riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista dalla nuova formulazione dell’art. 338 RD 1265/34, dopo la novella dell’art. 28 L. 166/2002;
il Comune, con delibera del 5.1.2006, aveva quindi assegnato ai privati un termine di giorni 180 per la presentazione di un piano di recupero, sospendendo le procedure di sanatoria;
il comitato istituito per la redazione del piano aveva inoltrato al Comune una richiesta di proroga del termine assegnato a causa della complessità di redazione del piano per la vastità dell’area e il coordinamento con il vigente PRG ma l’amministrazione aveva negato la proroga, procedendo poi al diniego di sanatoria impugnato.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: eccesso di potere per carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta, illegittimità derivata, violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, violazione dell’art. 338 R.D. 1265/34 e 29 L. 47/85, violazione del principio del contrarius actus, incompetenza.

Si è costituito il Comune di Bisceglie chiedendo il rigetto del ricorso.

Con i motivi aggiunti depostati il 2.10.2007 è stata impugnata l’ordinanza con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate, e con i motivi aggiunti depositati il 3.2.2010 la delibera della Giunta Comunale che ha approvato lo schema di atto d’obbligo per la zona di rispetto cimiteriale.

Con ordinanza sospensiva veniva accolta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 24.5.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Con la produzione documentale del 17.5.2012, infatti, il difensore del ricorrente ha prodotto la delibera del Consiglio Comunale di Bisceglie n. 17 del 21.3.2011 con la quale è stato definitivamente approvato il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana e la nota del 16.5.2012 del Dirigente della Ripartizione Tecnica nella quale si dà atto della vigenza dell’indirizzo politico amministrativo per l’adozione del piano di recupero della zona nonché della sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori in corso.

Conseguentemente, stante la dichiarata volontà del Comune di procedere al recupero della zona come richiesto dal ricorrente e da altri soggetti interessati con mantenimento dell’edificato esistente, deve ritenersi venuto meno ogni interesse alla favorevole decisione del ricorso avverso gli atti impugnati.

Nell’ambito di tale procedimento dovrà poi anche essere definitivamente determinato l’ammontare degli oneri a carico dei proprietari, solo provvisoriamente quantificato nella delibera gravata con i motivi aggiunti, che vanno conseguentemente anch’essi dichiarati improcedibili.

L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi