TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-24, n. 201700081

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-24, n. 201700081
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700081
Data del deposito : 24 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2017

N. 00081/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00274/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Wall Paper Residence S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A U, A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Moneta, in Ancona, viale della Vittoria, 27;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

Ministero delle Attività Produttive, Ministero della Salute, Regione Marche, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio -Direzione Generale- Divisione IX, Conferenza dei Servizi ex Art.14 Legge 241/1990, Azienda Sanitaria Regionale Unica delle Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Unica delle Marche - Zona Territoriale n. 8 Civitanova Marche, Provincia di Macerata,

ARPAM

Dipartimento Provinciale di Macerata, Comune di Civitanova Marche, Comune di Morrovalle, Comune di Montecosaro, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

dei verbali della Conferenza di Servizi operante presso il MATTM del 10 gennaio 2008 e del 7 giugno 2009 (relativi al sito di bonifica basso bacino fiume Chienti) nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2016 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’odierno ricorso e i successivi motivi aggiunti Wall Paper Residence S.r.l. chiede l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe nella parte in cui prescrivono, a carico della ditta ricorrente, la messa in sicurezza d’emergenza (MISE) e la successiva bonifica dei terreni di competenza e della falda, nell’ambito delle operazioni generali di bonifica del sito di interesse nazionale del Basso Bacino Fiume Chienti identificato con DM 18/9/2001 n. 468 e successivamente perimetrato con DM 26/2/2003.

Tali provvedimenti vengono inoltre impugnati nella parte in cui dettano alcune prescrizioni riguardanti le operazioni di MISE e gli interventi di bonifica che la ricorrente ha comunque attivato in maniera spontanea e collaborativa.

Si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito anche MATTM) per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 93/2011 è stata accolta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti ed è stata nel contempo disposta istruttoria.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2016 la causa è passata in decisione.



2. Va premessa una sintetica ricostruzione del complessivo contenzioso portato all’attenzione di questo Tribunale in merito alla complessa problematica del S.I.N. “Bacino del Basso Chienti” (in seguito declassificato a sito di interesse regionale).

Una prima serie di ricorsi (indicati anche dall’odierna ricorrente nel mezzo introduttivo) ha investito le decisioni assunte dalla conferenza di servizi operante presso il MATTM il 28/12/2005 e il 22/2/2006;
successivamente, pressoché tutti gli originari ricorrenti hanno altresì impugnato le successive determinazioni assunte dalla conferenza di servizi nelle sedute del 10/1/2008, 7/6/2009, 27/9/2010 e 11/10/2011 (ciascun ricorrente ha ovviamente impugnato solo i provvedimenti che lo riguardavano direttamente).

I ricorsi del 2006 sino ad ora definiti nel merito da questo Tribunale sono stati accolti con le sentenze nn. 857/2009 (confermata di recente dal Consiglio di Stato), 124, 126, 127, 128 e 129/2015 (va sin d’ora evidenziato che Wall Paper non era legittimata ad impugnare gli atti precedenti al 2008 in quanto, come esposto a pagina 10 del ricorso introduttivo, essa ha acquistato il compendio immobiliare oggetto dei provvedimenti in epigrafe solo nel luglio 2007).

Alcuni dei ricorsi del 2008 (e relativi motivi aggiunti) sono stati decisi nel corso del corrente anno con le sentenze nn. 344, 345, 346 e 347/2016. Questi ricorsi, a differenza di quelli precedenti, non hanno avuto la medesima sorte, visto che alcuni di essi sono stati respinti e altri accolti, in tutto o in parte.



3. Ciò premesso, l’odierno Collegio ritiene che la posizione della ditta Wall Paper sia del tutto assimilabile a quella del soggetto che ha proposto il ricorso n. 269/2008 R.G., accolto con la citata sentenza n. 345/2016.

In effetti, anche Wall Paper svolge attività di costruzione di edifici e di sviluppo di progetti immobiliare (e quindi attività che non sono suscettibili di produrre alcun tipo di inquinamento del suolo e delle falde, il che non è peraltro posto in discussione dal MATTM, il quale nelle relazioni istruttorie versate in atti riferisce l’inquinamento alle ditte che hanno svolto la propria attività nel sito in argomento in anni ormai lontani);
inoltre, come detto, la ricorrente si è insediata nell’attuale sede solo nel luglio 2007, per cui va ritenuta a fortiori estranea da qualsiasi addebito.

Peraltro, avendo la ricorrente deciso autonomamente di proseguire nelle attività di MISE e bonifica intraprese dal dante causa, vanno esaminate anche le censure inerenti le modalità attuative di tali misure impartite dalla conferenza di servizi, le quali sono invece per la gran parte infondate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi