TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400281

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400281
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00281/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2021, proposto dal sig. FA RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno - Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;



per l'annullamento

a) del decreto di inammissibilità ex art. 7 del D.M.I. 27.05.2020 dell’istanza dell’interessato finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103 d.l n. 34 del 2020, provvedimento adottato dalla Questura di Campobasso il 30.7.2020 e notificato in data 30.03.2021;

b) nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza cautelare n. 160/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. RO FA, di nazionalità gambiana e presente in Italia dal 15 dicembre del 2012, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Scaduto tale titolo l’8 aprile 2019, lo straniero ne aveva chiesto il rinnovo il 30 aprile 2019, che gli era stato però rifiutato dalla Questura di Campobasso con provvedimento Prot. n. 203 DIV.PAS/Cat.A12/Imm/2019/2^Sez. del 9 novembre 2019.

2. Nonostante ciò il RO formalizzava l’8 luglio 2020 una nuova istanza alla stessa Questura, finalizzata stavolta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di durata di 6 mesi ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D.L. n. 34 del 2020.

3. Essendo poi trascorso un considerevole lasso di tempo dall’inoltro della domanda, l’interessato, in data 16 marzo 2021, chiedeva alla Questura un appuntamento. Con messaggio PEC del 25 marzo 2021 l’istante veniva allora invitato a presentarsi il seguente 30 marzo “ per l’ulteriore disamina della sua posizione di soggiorno nel territorio nazionale ”.

Senonché, il giorno fissato la Questura di Campobasso notificava brevi manu al sig. RO il provvedimento, datato 30 luglio 2020, con il quale la sua istanza ex art. 103, comma 2 del D.L. n. 34/2020 veniva dichiarata inammissibile sulla scorta della seguente motivazione: “ Ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90, modificato dall’art. 1, comma 38 della legge 190/2012, si comunica a ON NF ... che l’istanza presentata in data 08/07/2020 finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103 del D.Lgs 34/2020 è INAMMISSIBILE in quanto si è accertato che la relativa documentazione risulta carente di: ... permesso di soggiorno scaduto post 31.10.2019; Tanto premesso, attesa l’impossibilità di questo Ufficio a valutare i requisiti richiesti per la procedura di cui all’oggetto, la relativa pratica è archiviata per inammissibilità ai sensi dell’art. 7 del D.M.I. 27 maggio 2020” .

4. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, corredato di istanza cautelare, per mezzo del quale il sig. RO chiedeva a questo Tribunale l’annullamento del sopra menzionato provvedimento sfavorevole, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:

I. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 103, comma 2 del D.L. n. 34/2020 nonché 3, 7 e 12 del D.M.I. 27 maggio 2020. Eccesso di potere: travisamento del presupposto di fatto e difetto di istruttoria.

II. – Violazione degli 3 e 10-bis della Legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05 e s.m.i. Eccesso di potere: carenza di motivazione, travisamento del presupposto di fatto e difetto di istruttoria.

5. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 21 luglio 2021, respingeva la domanda di sospensiva con ordinanza n. 160/2021 per carenza del necessario fumus boni iuris .

6. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 3 luglio 2024, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato.

8. Occorre brevemente ripercorrere il contenuto essenziale della

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