TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-05-15, n. 202005205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-05-15, n. 202005205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005205
Data del deposito : 15 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2020

N. 05205/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01075/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S R, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio eletto presso lo studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;



contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento prot. n. m_d.alt001/20799/g.15.06 del 10.11. con cui è stato comunicato alla ricorrente l'intendimento di proscioglierla d'autorità dal 14° corso "unicorno" e le successive dimissioni d’autorità per non attitudine al volo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 il dott. R V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Alla ricorrente, allievo ufficiale pilota della Guardia di Finanza, l’amministrazione resistente ha preannunciato la inidoneità al corso di pilotaggio per insufficiente attitudine al volo.

La stessa, posta in licenza, ha, tra l’altro, avanzato un’istanza con la quale ha chiesto il transito nel ruolo speciale.

La p.a., valutate le osservazioni del militare circa la non idoneità al volo, ha disposto le dimissioni d’autorità della ricorrente per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano, con conseguente cessazione dal servizio nella Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 21, comma 12 del bando.

L’amministrazione, con successiva nota del 4 febbraio 2016 ha, altresì, comunicato le ragioni ostative alla sua richiesta di transito, quindi, in data 7 marzo 2016, l’indicata istanza è stata definitivamente respinta.

Avverso tali negative determinazioni è insorta la ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare affidando il gravame a due articolati motivi, integrati da successivi motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 3873/2016 il Tar adito ha respinto la chiesta misura cautelare.

Il successivo appello cautelare è stato, anch’esso, respinto dal Consiglio di Stato.

Alla udienza del giorno 29 aprile il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In particolare la ricorrente, con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, ha contestato :

- il provvedimento con cui il 70° Stormo ha comunicato l’intendimento di proscioglierla d’autorità dal corso di pilotaggio;

- il verbale della Training Review Board n. 5/15, “contenente la decisione del Comandante di procedere alle dimissioni d’autorità per insufficiente attitudine al volo” ;

- ogni atto presupposto, connesso e conseguente, “espressamente compresi i rapportini di profitto relativi ad ogni singola missione di volo effettuata, ivi comprese quelle svolte in sede di esame (29.10.2015 e 3.11.2015); la direttiva CSAM nr. 341 “Norme e procedure in materia di dimissioni dai corsi e funzionamento dei Consigli di Istituto – Edizione 2015”;

- “il bando di concorso nella parte in cui demanda la fase addestrativa dei piloti militari ai Reparti dell’Aeronautica Militare e sulla base dei rispettivi programmi ”;

- il radiomessaggio in data 15 gennaio 2016 del Comando Scuole dell’A.M., con cui sono state disposte le dimissioni d’autorità della ricorrente dal corso B.P.A. per “insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano”;

- la determinazione n. 75424 datata 7 marzo 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, con cui sono state rigettate le istanze del

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