TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-10-23, n. 201402797

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-10-23, n. 201402797
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402797
Data del deposito : 23 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00119/2013 REG.RIC.

N. 02797/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00119/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2013, proposto da:
Fertec di Ferlito Geom. Biagio, rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso la stessa in Catania, viale Jonio, 116;

contro

Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto in Catania, via G. Oberdan, 141;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dal d.i. n. 682/2012 emesso dal Tribunale di Catania.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il decreto ingiuntivo sopra citato, il Comune intimato è stato condannato al pagamento in favore della ditta ricorrente della somma ivi indicata, oltre alle spese di giudizio.

Non essendo stato opposto, il suddetto decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo.

Non avendo ricevuto il pagamento, la ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

All’udienza camerale del 09.10.2014, dopo la verbalizzazione dell’avviso da parte del Collegio, ex art. 73 cpa, che il ricorso potrebbe essere dichiarato irricevibile per tardività del deposito, il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso in esame è stato notificato al Comune il 17.12.2012, e depositato il successivo 16.01.2013, quindi 30 giorni dopo la notifica. Il deposito è da considerarsi quindi tardivo, visto che l’art. 87 del cpa, nel disciplinare i “procedimenti in camera di consiglio”, tra cui anche “i giudizi di ottemperanza”, al comma 3 prevede espressamente che in tali giudizi “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne nei giudizi di primi grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”.

Ne consegue che il deposito andava effettuato entro 15 giorni, per cui il ricorso va dichiarato irricevibile. Infatti, l’art. 35 del cpa, nel disciplinare le “pronunce di rito”, al comma 1, lett. a), dispone che il giudice, anche d'ufficio, dichiara il ricorso “irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito”.

In considerazione della mancata costituzione del Comune, nessuna decisione va adottata sulle spese.

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