TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2012-05-24, n. 201209902

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2012-05-24, n. 201209902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201209902
Data del deposito : 24 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11230/1995 REG.RIC.

N. 09902/2012 REG.PROV.PRES.

N. 11230/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11230 del 1995, proposto da:
Soc Florida 2000 Srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. A C, P C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Paolo Emilio, 7;

contro

Ministero delle Finanze, in persona del suo Ministro e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Linda Srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Anelli, con domicilio eletto presso Lucio Anelli in Roma, via della Scrofa, 47;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE E' STATO AFFIDATO IN VIA TEMPORANEA, L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIREZIONE GENERALE ALLA SOCIETA' LINDA SRL.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi