TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-11-18, n. 202400683
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 00683/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria Area I-Prot. Uscita N.0063776 del 31 maggio 2021, comunicato in pari data, di rigetto dell’istanza di riesame a seguito di interdittiva antimafia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 22.7.2021 e depositato in pari data la -OMISSIS- ha impugnato l’atto di cui in epigrafe, con cui, a seguito di istanza, si concludeva sfavorevolmente il procedimento di riesame dell’interdittiva antimafia emessa il 31.5.2021,
1.1- In particolare, la ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011. Eccesso di potere, per difetto di motivazione e di istruttoria, e travisamento dei fatti.
Parte ricorrente, richiamata la normativa applicabile (par. 1.a) e i principi giurisprudenziali (par. 1.b) formula le seguenti censure:
1.c) travisamento dei fatti, inesistenza di un quadro probatorio avente la caratteristica di gravità, precisione e concordanza, con particolare riferimento agli elementi negativi delineati nella impugnata informativa antimafia;
La ricorrente afferma che gli elementi ritenuti controindicanti sarebbero stati artatamente riportati e risulterebbero inidonei a far inferire il rischio di condizionamento della criminalità organizzata, precisando nel dettaglio che:
-) le condanne richiamate a carico dell’amministratore unico della ricorrente, Ing. -OMISSIS-, risalgono a vent’anni addietro (per taluna di esse è intervenuto proscioglimento in sede di udienza preliminare - sentenza n.-OMISSIS-) e risultano inidonee a trarne elementi utili per il provvedimento impugnato;
-) nessun valore può essere attribuito ai procedimenti penali nei confronti della sorella e del padre (peraltro deceduto) del medesimo Ing. -OMISSIS-, ancora allo stato embrionale e ininfluenti a fini di un giudizio di infiltrazione mafiosa;
-) la segnalazione del predetto Ing. -OMISSIS- in compagnia di soggetto controindicato risulterebbe del tutto neutra e comunque atteneva ad un incontro occasionale e risalente nel tempo;
-) risulterebbe non veritiera l’intercettazione telefonica (inserita nell’istruttoria dell’operazione di polizia giudiziaria “-OMISSIS-”) ove i conversanti riferivano che l’affidamento alla società ricorrente dei lavori di ristrutturazione del Centro commerciale “-OMISSIS-” fosse funzionale ad individuare un imprenditore munito di certificazione antimafia cui imporre subappalti ad imprenditori privi di tale requisito: ciò in quanto la ricorrente aveva ottenuto l’affidamento con l’originaria gestione condominiale (-OMISSIS-) del Condominio “-OMISSIS-” cui però è subentrata una nuova compagine condominiale (riconducibile al sig. -OMISSIS-) che ha osteggiato la ricorrente portandola a sottoscrivere il 9.2.2015 il recesso dal rapporto;
-) sarebbe ininfluente la dichiarazione resa da un collaboratore di giustizia (-OMISSIS-). non avendo l’Autorità giudiziaria promosso alcun procedimento penale nei confronti del predetto Ing. -OMISSIS-;
-) parimenti ininfluente risulterebbe il controllo del -OMISSIS- con -OMISSIS- mentre questi era alla guida di un’auto intestata alla società ricorrente non avendo egli contezza dei pregiudizi penali, con il quale non intrattiene più rapporti, e comunque avendo il -OMISSIS- riportato condanna per il solo delitto di cui all’art. 644 c.p., con esclusione del nesso teleologico e dell’art. 7 l. 203/1991.
1.d) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per la mancata ed in parte errata valutazione dei fatti e circostanze riferite dalla società ricorrente con l’istanza di riesame dell’interdittiva antimafia.
La società ricorrente contesta la mancata valorizzazione degli elementi ad essa favorevoli e segnalati in sede di richiesta di riesame, costituite nello specifico:
a) delle innumerevoli denunce presentate dal -OMISSIS- (quale legale rappresentante della società -OMISSIS- prima e quindi della ricorrente -OMISSIS-): il 20.7.1999 per furto di autocarro di proprietà, il 30.9.2099 per ritenuta intimidazione mafiosa, il 30.5.2001 per esplosione di colpi di arma da fuoco contro le finestre degli uffici della società, il 28.11.2003 per danneggiamento di cantieri, il 10.6.2004 per danneggiamento a mezzi di proprietà di società ad egli riconducibile, il 28.6.2004 per danneggiamento in cantiere, il 23.12.2004 per furto di attrezzature, il 10.9.2008 per danneggiamento di attrezzature, il 25.8.2008 per incendio di un escavatore in cantiere;
b) della condotta tenuta dalla ricorrente stessa nella vicenda relativa al centro commerciale “La -OMISSIS-” (oltre a quanto evidenziato ribadisce di non essersi piegato a concludere, con la nuova committenza, un contratto non rispondente a principi di professionalità, correttezza, coerenza);
c) dall’essere stata altra società (-OMISSIS-) sempre amministrata dal -OMISSIS- dichiarata dalla stessa Prefettura vittima della mafia, con conseguente elargizione del beneficio di € 482.533,55 da parte del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, proprio in virtù del comportamento tenuto dal -OMISSIS-, vittima di intimidazione ambientale, ritenuto collaborativo e partecipativo.
4) (rectius 2): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011.
Parte ricorrente deduce violazione del principio giurisprudenziale del “ del più probabile che non” , rimarcando che in sede di riesame non sarebbe stata valutata, quantunque segnalata dall’istante, l’attività di contrasto del -OMISSIS- rispetto al fenomeno mafioso, riconosciuto appunto dalla Commissione Antiracket con il beneficio precedentemente menzionato.
5) (rectius 3): eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4 lett.d) per violazione dell’art 117 Cost, in riferimento al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 addizionale CEDU, stante la totale assenza di quella adeguata base legale che la Corte di Strasburgo richiede per impedire provvedimenti arbitrari ed anche in riferimento all’art. 6 CEDU sull’equo processo.
Il ricorrente prospetta, alla luce di osservazioni dottrinali, l’illegittimità del provvedimento rispetto a quanto disposto dalle lettere d) ed e) dell’art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 e chiede altresì che venga sollevata questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni per violazione dell’art 117 Cost. in riferimento al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 addizionale CEDU, ritenendo totalmente assente un’adeguata base legale richiesta dalla Corte E.D.U. al fine di non ritenere la sussistenza di un provvedimento arbitrario, nonché per violazione dell’art. 6 CEDU quanto al diritto all’equo processo.
2- Con atto depositato il 26.8.2021 si è costituita la Prefettura di Reggio Calabria per resistere al ricorso.
3- In vista della trattazione