TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-08-02, n. 201302057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-08-02, n. 201302057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201302057
Data del deposito : 2 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02733/2007 REG.RIC.

N. 02057/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02733/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2007, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. P M, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Bianca Maria n. 21;

contro

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- del Decreto n. 1237/N del Direttore della 7^ Divisione – III° reparto – della Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della Difesa, che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico” diagnosticata al ricorrente ed ha respinto l’istanza di concessione di equo indennizzo;

- nonché di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, con particolare riferimento alla deliberazione del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze resa nell’adunanza n. 67/2007 del 6 marzo 2007;

- nonché per l’accertamento e la dichiarazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico” diagnosticata al ricorrente;

- e per la condanna dell’Amministrazione militare a corrispondere al ricorrente l’equo indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista l’ordinanza n. 21/2009 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Designato relatore il primo referendario A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 2 luglio 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato in data 16 novembre 2007 e depositato il 13 dicembre successivo, il ricorrente ha impugnato il Decreto n. 1237/N del Direttore della 7^ Divisione – III° reparto – della Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della Difesa, che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico” diagnosticata al medesimo ricorrente e ne ha respinto l’istanza di concessione di equo indennizzo.

Il ricorrente, in qualità di sottufficiale dell’Esercito in riserva, impiegato nei reparti logistici di supporto a quelli operativi, in data 6 giugno 2001 ha chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico” diagnosticata al medesimo ricorrente, con la conseguente concessione di equo indennizzo.

Pur dando atto della sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente, il Comitato di verifica per le cause di servizio ne ha ricondotto la genesi a fattori endogeni, certamente non dipendenti da fatti di servizio e, di conseguenza, il Ministero resistente, con l’atto impugnato nella presente sede, ha rigettato la richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente.

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, di difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 21/2009 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa della parte ricorrente ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie posizioni.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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