TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202000401
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Pubblicato il 06/11/2020
N. 00401/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2019, proposto da
R M, V M, N M, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, L D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Foglietti in L'Aquila, piazza Santa Giusta 5;
contro
Comune di Goriano Sicoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 93 del 24 agosto 2009 a firma del Sindaco del Comune di Goriano Sicoli (AQ), con la quale è stata ordinata, con effetto immediato, l’occupazione in uso delle aree site in Goriano Sicoli, individuate catastalmente al Foglio 6, Mappali 449 e 451, da adibire ad area per moduli abitativi provvisori, disponendo contestualmente l’immediata immissione in possesso delle stesse aree;unitamente ad ogni ulteriore atto e/o provvedimento prodromico, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2009 con la quale sono state individuate le aree necessarie atte ad ubicarvi l’insediamento di moduli abitativi provvisori;
nonché
per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Goriano Sicoli e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 10-16 novembre 2009, gli eredi della sig.ra Antonietta Paolucci chiedevano l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Goriano Sicoli, n. 93 del 24 agosto 2009, con la quale era stata disposta l’occupazione di taluni fondi siti in Goriano Sicoli (Foglio 6, p.lle 449 e 451), di proprietà della sig.ra Paolucci, per installarvi dei moduli abitativi provvisori, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 giugno 2009, con la quale erano state individuate tutte le aree da utilizzare per la medesima finalità, e di tutti gli altri atti a questi connessi.
A sostegno del ricorso deducevano la violazione dell’art. 2 del D.L. n. 39/2009, convertito in L. 77/2009, ed il difetto di competenza del Sindaco e degli altri organi dell’Amministrazione comunale, derivante dalla violazione della stessa norma, che riserva al Commissario, nominato ad hoc dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la competenza all’adozione degli atti impugnati, e l’eccesso di potere, per illogicità, irragionevolezza, abnormità e difetto di istruttoria, poiché l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto utilizzare, invece delle aree dei ricorrenti, altri fondi ad essi confinanti, di natura demaniale, o edificabili in stato di parziale abbandono, o di minor pregio.
Nelle more della fissazione dell’udienza, l’Amministrazione comunale si avvaleva dell’istituto regolato dall’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, rilevando l’inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità concernente le aree occupate dal provvedimento impugnato giusta deliberazione consiliare in data 29 luglio 2019, n. 15. Tale deliberazione è stata impugnata con autonomo ricorso iscritto al n. 458/2019.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. Il secondo comma dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 stabilisce che “Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo” .
Il provvedimento emesso ai sensi dell’articolo predetto è stato impugnato con ricorso n. R.G. 458/2019, introitato in data odierna con esito sfavorevole al ricorrente.
Nel caso posto all’attenzione di questo collegio, pertanto, essendo divenuti inefficaci gli atti impugnati con il ricorso in epigrafe, va dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso volto a conseguire la tutela a fronte dell'occupazione di immobili privati.
Ritenuto di compensare le spese di lite in considerazione della pronuncia in rito.