TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2022-11-11, n. 202200646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2022-11-11, n. 202200646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200646
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 02019/2021 REG.RIC.

N. 00646/2022 REG.PROV.CAU.

N. 02019/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’impresa Amer Portella del Vento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;




contro

- la Presidenza della Regione Siciliana, la Giunta di Governo della Regione Siciliana, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza dei Beni Culturali e ambientali di Palermo, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo

- della nota prot. n. 19221 del 03/09/2021 (prot. DRA n. 59498 del 03/09/2021), con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, ha espresso parere negativo ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 in merito al progetto per la realizzazione del Parco eolico della Potenza di 29,40 MW denominato “Portella del Vento” per produzione energia elettrica da immettersi in rete a 150 KV, da realizzare nei Comuni di Polizzi Generosa (PA), relativi "elettrodotti interrati" ricadenti nel territorio di Polizzi Generosa e Castellana Sicula (PA) e "stazione Elettrica di Trasformazione (SET)" ricadente nel territorio di Castellana Sicula;

- del verbale della Conferenza di servizi del 7 settembre 2021, nella parte in cui il Presidente afferma che: “La Dott. La Rosa, in riferimento alla sopra citata nota prot. n. 19221 del 03/09/2021 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo rappresenta che, l'art. 26 (Valutazione di impatto ambientale) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei BB.CC.), così come sostituito dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 104/2017, prevede che il Ministero (n.d.r. Beni Ambientali e Culturali) si esprime ai sensi della disciplina di cui agli art. 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e che "qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente";

- del Decreto del Presidente della Regione del 10 ottobre 2017, nella parte in cui classifica l'area in cui ricade parte dell'impianto eolico in questione come non idonea alla costruzione di tali impianti;

- ove occorra e per quanto di ragione, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 433 del 18 settembre 2017 e relativi allegati, nella parte in cui classificano l'area in cui ricade parte dell'impianto eolico in questione come non idonea alla costruzione di tali impianti;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 30060 del 9 agosto 2017 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nella parte in cui classifica l'area in cui ricade parte dell'impianto eolico in questione come non idonea alla costruzione di tali impianti;

- ove occorra e per quanto di ragione, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 241 del 12 luglio 2016 e relativi allegati, nella parte in cui classificano l'area in cui ricade parte dell'impianto eolico in questione come non idonea alla costruzione di tali impianti;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 3980 del 28 giugno 2016 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica

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