TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-08-10, n. 201504225
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N. 04225/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03041/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3041 del 2013, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dall'avv. C D, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Napoli, Via dei Mille, n. 40;
contro
AAMS – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio della Campania – Sezione di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento, prot. n. 27658 del 2 aprile 2013, notificato l’8 successivo, con il quale dell’AAMS - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio della Campania – Sezione di Caserta ha rigettato la domanda per istituire una rivendita speciale in Marcianise, al Corso Italia 170, presso la stazione di servizio automobilistico.
- del preavviso di diniego reso ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990 di cui alla nota prot. n. 12978 del 21 febbraio 2013, dei verbali di sopralluogo del 7 febbraio 2013 e del 22 marzo 2013;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’assegnazione della rivendita speciale di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1192 del 19 luglio 2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, C Raffaele, è titolare di una stazione di servizio carburanti sita nel comune di San Marcellino (CE), Corso Italia 170.
Con domanda del 19 novembre 2012, ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio della Campania, Sezione di Caserta, di potere istituire una rivendita speciale di generi di monopolio, presso la stazione di servizio sopra indicata.
L’Agenzia, ricevuta la domanda, rilevava che non vi erano indicati i requisiti di cui alla L.n.44/2012, relativi all'ampiezza del piazzale e gli estremi della licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.I.F.;inviava quindi nota n. 92565 del 20 dicembre 2012 a C con richiesta di integrare la domanda con l’ulteriore documentazione necessaria.
In data 20 dicembre 2012 l'Ufficio chiedeva i pareri agli Organi consultivi e comunicava 1' avvio del procedimento ai titolari delle rivendite segnalate come più vicine dal richiedente.
Perveniva il parere negativo solo dall'Asso Tabaccai e le osservazioni del titolare della rivendita n.1 in San Marcellino ed, oltre i termini di regolamento, anche quelle del titolare della rivendita n.2 in San Marcellino.
In data 7 febbraio, l’Agenzia procedeva ad un sopralluogo per la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi stabiliti dalla vigente normativa.
Nel corso del predetto sopralluogo, accertava che l'ampiezza del piazzale era inferiore ai 500 mq ed il locale proposto per l'impianto della rivendita speciale superiore a 30 mq, era adibito ad officina e deposito auto.
Con nota n. 12978 del 21 febbraio 2013, il richiedente venne informato dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza di rilascio di licenza di rivendita speciale.
In data 11 marzo 2013, C, nel presentare le proprie osservazioni, poneva in discussione i rilievi dell’Ufficio in merito all'ampiezza del piazzale rilevando la possibilità di un’inesatta misurazione o, comunque, di un’erronea valutazione, in quanto il piazzale aveva una forma ad L e non era stata considerata l’ulteriore superficie;inoltre in relazione all'utilizzo del locale proposto, dichiarava che lo stesso avrebbe cambiato l'uso al quale era adibito, in seguito al provvedimento istitutivo.
In data 22 marzo 2013, a seguito delle osservazioni formulate e della richiesta di riesame del ricorrente, l'Ufficio conduceva un secondo sopralluogo, volto principalmente ad accertare la contestata misurazione del piazzale.
Il sopralluogo confermava tuttavia i rilievi metrici rilevati in quello precedente del 7 febbraio 2013.
I funzionari inoltre avevano accesso ad un’ulteriore area che, a detta del ricorrente, costituiva corpo unico col piazzale ma che, al contrario, come per il primo sopralluogo, risultava non fruibile al pubblico, in quanto chiusa da un cancello apribile con comando elettronico a distanza.
Con nota prot. 12978 del 21 febbraio 2013, l’amministrazione inoltrava al richiedente preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis così motivato “dal sopralluogo è emerso che il piazzale ha un’ampiezza inferiore a 500 mq e che il locale di 53 mq da utilizzare per la vendita di generi di monopolio attualmente risulta destinato ad altro uso”.
Il ricorrente faceva pervenire osservazioni.
L’amministrazione emanava il provvedimento prot. n. 27658 del 2 aprile 2013, notificato il successivo 8 aprile 2013, col quale negava l’apertura.
C Raffaele ha impugnato il provvedimento con l’odierno ricorso, notificato il 4 giugno 2013 e depositato il 1° luglio 2013.
Ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. violazione sotto diversi profili dell’art. 8 d.l. 98/2011, convertito in L. 111/2011, come modificato dalla L. 27/2012 e 44/2012;violazione art. 53 d.p.r. n. 1074/1958;eccesso di potere, erroneità dei presupposti, sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta;
2. violazione dell’art. 83-bis comma XVII, d. l. 112/2008;eccesso di potere per difetto d’istruttoria, inapplicabilità dei criteri sulle distanze.
Ha chiesto l’accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Resiste in giudizio l’Agenzia intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 1192 del 19 luglio 2013, il Tar ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso non merita accoglimento.
I motivi di censura possono ricevere trattazione congiunta in considerazione dei profili di connessione tra gli stessi presenti.
2.- La concessione in gestione delle rivendite speciali presso le stazioni di servizio automobilistico è fissata tuttora dalla legge 1293 del 1957 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al d.p.r. 1074 del 1958.
L’art. 53 del predetto regolamento indica le tipologie di rivendite speciali che possono essere istituite: stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena.
L’art. 22 L. 1293 del 1957 chiarisce che “Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino”.
L’art. 28, comma 8, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 – nella vigente versione come risulta modificata dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – prevede ora che “è sempre consentito negli impianti di distribuzione del carburante…, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della L. n. 1293 del 1957, l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla lett. b) del menzionato comma 8). A tal fine, gli impianti devono avere una superficie minima di 500 mq e per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo deve consentire all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq”.
3.- I requisiti sopra indicati sono considerati – in relazione alla funzione che le stazioni di servizio svolgono - come valori minimi necessari per potere garantire le diverse esigenze dell’utenza in condizioni di sicurezza quali: la circolazione dei veicoli all’interno dell’impianto, l’accesso sicuro e senza impedimenti alla zona di rifornimento nonché alle aree di sosta o di parcheggio, ai locali adibiti a bar, alla vendita di servizi e prodotti diversi, infine alla vendita tabacchi.
Il sopra menzionato art. 28 ha quindi sensibilmente ridotto il potere discrezionale dell’Agenzia, in quanto ha introdotto prescrizioni minime inderogabili alle quali i privati interessati devono conformarsi e le amministrazione sono vincolate ai fini del rilascio della concessione alla vendita.
I presupposti necessari richiesti dalle disposizioni richiamate devono infatti sussistere al momento della presentazione della domanda, posto che la decisione dell’Agenzia non può formarsi sulla previsione di eventuali future variazioni o adattamenti che rendano idonea la stazione di servizio che, al momento della richiesta non lo sia ancora.
4.- Nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione appare esente da censure in quanto l’impianto di distribuzione carburante non risponde ai requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.
Non si ravvisa il dedotto travisamento dei fatti, in quanto l’amministrazione ha potuto accertare l’insufficienza rispetto ai requisiti previsti nel corso di ben due sopralluoghi, nel corso dei quali ha rilevato che la superficie disponibile, intendendosi per tale quella effettivamente fruibile dall’utenza, è inferiore a mq 500;su questo aspetto l’ulteriore area individuata, al contrario di quanto prospettato dal ricorrente, costituisce spazio a se stante, precluso di fatto alla libera fruibilità dell’utenza.
Il locale che sarebbe destinato alla specifica attività di rivendita dei tabacchi è, invece, utilizzato come deposito per motorini e, quindi, al momento della richiesta, adibito ad altra attività.
5.- Per quanto sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.