TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-02-26, n. 201000536

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-02-26, n. 201000536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000536
Data del deposito : 26 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02174/2007 REG.RIC.

N. 00536/2010 REG.SEN.

N. 02174/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2007, proposto da:
P L, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, via Camporeggi 3;

contro

Comune di Sovicille, rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso P G in Firenze, via Gino Capponi 26;
Dirigente Ufficio Urbanistico del Comune, Responsabile Procedimento Amministrativo del Comune;

nei confronti di

Z R, P V, rappresentati e difesi dall'avv. T C, con domicilio eletto presso Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino 26;

per l'annullamento

del provvedimento datato 19.09.2007, prot. n. 58, con cui è stato concesso il permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di opere in difformità del permesso di costruire n. 103/05 e contestuale Variante in corso d'opera per le opere interne ed esterne del fabbricato di proprietà Z R e P V, in loc. Carpineto, nonché di tutti gli atti antecedenti, concomitanti e/o conseguenti ancorché non conosciuti..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sovicille e di Z R e di P V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avvocati D. Bari, P. Golini e T. Castiglione.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente espone di essere proprietaria di un villino unifamiliare con circostante terreno in località Carpineto del Comune di Sovicille confinante con l’area di proprietà di Z R e P V, terreni tutti che “occupano il crinale di una collina di cui formano di fatto due lingue discendenti”

Con permesso di costruire n.103 dell’11/8/2005, rilasciato ai sigg.ri Zalaffi –Panichi, il Comune suindicato autorizzava la costruzione di un fabbricato a civile abitazione per n.3 appartamenti e garages , “in conformità al progetto presentato oltreché alla normativa urbanistico-edilizia” e alle prescrizioni speciali dettate con la stessa concessione.

Sulla scorta di accertamenti e sopralluoghi svolti dalla Polizia Municipale e dal Tecnico comunale a seguito di segnalazioni fatte pervenire dalla ricorrente circa pretese irregolarità nell’esecuzione delle opere edilizie autorizzate, il Comune di Sovicille emetteva prima un provvedimento di sospensione dei lavori e successivamente un’ordinanza di demolizione .

Successivamente, in relazione alla istanza di concessione in sanatoria presentata dagli interessati, il Comune rilasciava , con provvedimento n.58 del 19/9/2007, ai titolari dell’originaria concessione n.103/2005, il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art.140 della L.R. n.1/05 con contestuale variante in corso d’opera , recante alcune prescrizioni speciali.

La sig. P L ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

Violazione di legge : art.36 T.U. n.380/2001 e art.14° L.R. Toscana n.1/05, sull’assunto che l’Amministrazione ha violato la regola della c.d. doppia conformità, essendo peraltro ad essa preclusa la possibilità di determinare la conformità urbanistica del manufatto con delle specifiche prescrizioni quali la riduzione dello scannafosso, la creazione delle scarpate e il reinterro;

2) Violazione di legge , eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, carenza e/o insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, sul rilievo che con il permesso in sanatoria per cui è causa, è stato omesso di computare a pieno l’incidenza sulle volumetrie e sulle misurazioni del piano realizzato fuori terra , in luogo dei garages, con la prescrizione di nuovi volumi consistenti nelle necessarie opere per il consolidamento del piano di campagna artificiale;

3)eccesso di potere nella figura sintomatica della illogicità, contraddittorietà della motivazione sul presupposto che il provvedimento impugnato non fa altro che prendere atto delle difformità dell’edificio dei sigg.ri Zalaffi-Panichi delle prescrizioni del PRG comunale , per poi dettare specifici correttivi “da realizzare”;

Violazione di legge , eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, decisione manifestamente ingiusta, rispetto alle volumetrie realizzabili ed al numero dei piani realizzati : il provvedimento in sanatoria è incongruo dal momento che sarebbe stato logico, nell’ottica di dettare prescrizione, che l’Amministrazione avesse imposto la rimozione del secondo ( rectius, terzo) piano fuori terra;

Violazione di legge , eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e/o illogicità della motivazione rispetto alle altezze massime consentite in detta zona.

Parte ricorrente poi ha formulato richiesta di risarcimento danni in ragione della illegittimità del permesso di costruire in sanatoria n.58/07, con la refusione dei danni subiti per il comportamento tenuto dalla P.A.

Il Comune di Sovicille costituitosi in giudizio ha eccepito la inammissibilità del ricorso unitamente alla infondatezza del medesimo.

Anche i sigg.ri Zalaffi – Panichi, titolari del permesso di costruire qui impugnato, si sono costituiti in giudizio sollevando eccezione di inammissibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.



DIRITTO

Il ricorso all’esame si appalesa inammissibile per quanto qui di seguito si va ad illustrare.

Com’è noto, principio fondamentale accolto nel nostro ordinamento è quello secondo cui la possibilità di agire in giudizio è riconosciuta ( e consentita) a colui che vanti un interesse personale qualificato.

In relazione poi al diritto processuale amministrativo sia la dottrina che la giurisprudenza richiedono , ai fini di individuare la condizione dell’azione, due fattori legittimanti la proposizione del ricorso:

il primo, la sussistenza di una situazione giuridica qualificata, di interesse differenziato rispetto a tutti gli altri soggetti , in virtù della quale il soggetto titolare della stessa acquisisce la c.d. legitimatio ad causam;

il secondo costituito dall’effettività ed attualità della lesione subita, lì dove occorre un pregiudizio concreto subito da un soggetto, secondo il canone di cui all’art.100 del codice di procedura civile, applicabile pienamente al processo amministrativo( legittimatio ad processum).

Tanto premesso in linea generale, venendo alla materia edilizia e specificatamente alla posizione dei terzi rispetto al rilascio di titoli ad aedificandum, la giurisprudenza ha fatto leva, quanto all’individuazione delle posizioni legittimanti, in primo luogo al rapporto con l’erigendo immobile e l’ubicazione di questo.

Relativamente al predetto aspetto è stato applicato il criterio della c.d. vicinitas, riconoscendosi la sussistenza della legittimazione per il fatto stesso che il terzo si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione ( in tal senso Cons Stato Sez.VI 26/7/2001 n.4123) e tanto anche con riferimento all’impugnativa di una concessione in sanatoria ( cfr Cons Stato Sez. V 7/5/2008 n.2086 e recentemente, Sez. IV 30/11/2009 n.7491).

In ragione di tale criterio, lo stabile collegamento è idoneo a radicare nel soggetto proprietario o possessore dell’immobile o al semplice residente o domiciliatario una posizione di interesse differenziata rispetto a quella posseduta dal “quisque de populo” e nella fattispecie è indubbio che, in linea generale , tale posizione appare sussistente in capo alla ricorrente.

Ciònondimeno, il suindicato principio di carattere generale non può non trovare una sua specifica limitazione avuto riguardo alla situazione dello stato dei luoghi emergente nel caso di specie, lì dove non può non avere rilievo la verifica dell’esistenza di quel concreto pregiudizio quale requisito che pur deve necessariamente accompagnare la “vicinitas”, così come pure affermato da uno specifico orientamento giurisprudenziale ( cfr ConS Stato Sez. V 28/6/2004 n.4790;
questo TAR (Sez.I 9/1/2008 n.208 )

Ebbene, circa il pregiudizio in concreto desumibile dall’atto impugnato, parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio si è limitata ad affermare di essere proprietaria di un villino unifamiliare con circostante terreno confinante con l’area oggetto della edificazione in questione, senza che sia evidenziata una rilevante lesione del godimento di tali immobili .

D’altra parte non risulta siano stati violati i limiti di distanza tra i fabbricati che si troverebbero a circa trenta metri l’uno dall’altro e neppure i limiti di distanza dal confine e comunque non appare rilevabile una appezzabile alterazione del preesistente assetto urbanistico della zona riguardante il dorsale della collina su cui sono posizionati gli immobili della ricorrente e quello dei sig. Zalaffi- Panichi

In particolare, dalla documentazione tecnica e fotografica dell’area interessata , l’intervento edilizio autorizzato in sanatoria non risulta apportare un aggravio dello stato dei luoghi, né sotto il profilo urbanistico né sotto l’aspetto estetico-ambientale.Inoltre, il permesso in sanatoria , quanto alle opere approvate non innova le caratteristiche essenziali del progetto originaria-mente approvato con la concessione n.103/2005, provvedimento che non è stato impugnato e nei confronti del quale la stessa parte ricorrente ha ammesso di non avere sostanzialmente di che dolersi.

Se così è, deve dedursi che nella specie il requisito della vicinitas, avuto riguardo allo stato dei luoghi, alle risultanze documentali nonché ai motivi di doglianza non risulta accompagnato dalla necessaria condizione di concreto pregiudizio diretto e attuale dell’interesse della ricorrente, sicchè lo stabile collegamento territoriale è insuffficiente a far insorgere in capo alla sig. ra P la posizione legittimante l’azione qui fatta valere sia sotto il profilo sostanziale che processuale, dovendo il Collegio conseguentemente dare atto della inammissibilità della proposto gravame

Alla inammissibilità dell’impugnativa fa seguito la inconfigurabilità della pretesa risarcitoria qui pure fatta valere, in ragione della preclusa possibilità di verificare, nel merito , la legittimità o meno del provvedimento impugnato cui accede necessariamente l’azione risarcitoria.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.





Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi