TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-20, n. 202217121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-20, n. 202217121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217121
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2022

N. 17121/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06175/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6175 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G C, P C, I D, F C, G F, A G, J M, D S e D T, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati G F, F C e I D, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Perifano Ester in Roma, via Paolo Emilio n. 7;
A P, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;

contro

il Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Morbidelli, Mario Sanino e Giuseppe Colavitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, non costituita in giudizio;
il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Andrea Armillotta, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 20 novembre 2015, recante “Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori” , pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense a far data dal 14 dicembre 2015;

- di tutti gli atti comunque connessi, tra cui, in particolare, ove occorrer possa, del provvedimento del Consiglio Nazionale Forense del 12 gennaio 2016 AMM05/01/16.024482U, recante “Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 , pubblicato sulla

GURI

4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 4, a far data dal 12 gennaio 2016.


Visti il ricorso introduttivo ed i sei ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Forense e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti avvocati abilitati all’esercizio della professione forense, impugnano il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense in applicazione dell’art. 22 della legge n. 247/2012, approvato il 14 dicembre 2015, con cui è stato introdotto un nuovo regime per l’iscrizione degli Avvocati all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Esso ha previsto la necessità di frequentare il corso di formazione con prova finale, disciplinato dal medesimo, al quale possono accedere solo gli avvocati che abbiano almeno 8 anni di iscrizione all'albo professionale e una pregressa esperienza qualificata in base al numero di cause patrocinate (art. 4 Regolamento).

La nuova disciplina si applica a tutti gli avvocati, ad eccezione di coloro che, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della L.P., alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012, avevano già maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la previgente normativa e di coloro che, in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 22, comma 4, di detta legge, matureranno i requisiti secondo la previgente normativa (12 anni di iscrizione) entro quattro anni (periodo successivamente modificato) dalla sua data di entrata in vigore (ossia entro il 3 febbraio 2017), avendo il d.l. n. 210/2015 elevato il regime transitorio da 3 a 4 anni.

Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato il bando impugnato, meglio indicato in epigrafe, per l'accesso al predetto corso di formazione.

2. Questi i motivi di diritto dedotti con il ricorso introduttivo:

I) Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 247/2012 per violazione degli artt. 3, 10 e 11 Cost. - violazione del principio di libera concorrenza - illegittimità per violazione dell’art. 53 della legge n. 24.12.2012, n. 234.

I.

1. Il regolamento gravato sarebbe illegittimo in via derivata dall’illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 247/2012, nella parte in cui, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, si sarebbe determinata una discriminazione, con violazione dell’art. 3 Cost, tra coloro che conseguono l'abilitazione professionale in Italia e coloro che la ottengono in un altro Stato dell'Unione Europea, ma che intendano svolgere la propria attività professionale nel nostro Paese, cd. avvocati stabiliti;
questi ultimi in un primo momento (di seguito si dirà di quanto accaduto nelle more) avevano la possibilità di iscriversi nell’Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori esercitando d'intesa con un avvocato italiano, previa dimostrazione “di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia” .

Diversamente l’avvocato italiano, oltre a dover frequentare un corso oneroso e gravoso, per accedervi dovrà dimostrare (art. 4 Reg.) di aver patrocinato, negli ultimi 4 anni, alternativamente: almeno dieci giudizi dinanzi ad una corte di appello civile;
almeno venti dinanzi ad una corte di appello penale o almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e conta-bili.

I.

2. Detta diversità di trattamento comporterebbe un effetto distorsivo anche sulla concorrenza e di conseguenza porrebbe altresì la legge in diretta violazione del T.F.U.E. consentendo, pertanto, una sua diretta disapplicazione.

I.

3. Un'ulteriore ragione di disapplicazione della norma si trarrebbe dall’art. 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui “nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'unione europea” .

I.

4. Alla disapplicazione dell’art. 22 in esame, attributivo al Consiglio Nazionale Forense del potere di adottare il regolamento, conseguirebbe altresì la nullità di quest'ultimo per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies della legge n. 241/1990.

II) Illegittimità derivata da illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 247/2012 per violazione dell’art. 3 Cost., irragionevolezza e disparità di trattamento.

II.

1. Il Regolamento sarebbe, altresì, illegittimo in via derivata dalla illegittimità costituzione dell'art. 22 della legge n. 247/2012, nella parte in cui, per l’iscrizione nell'Albo Cassazionisti, non fa salva la previgente disciplina per tutti gli avvocati abilitati a seguito del superamento degli esami indetti con la previgente disciplina o quantomeno iscritti ad un albo alla data di entrata in vigore della medesima legge, ma solo per coloro che rientrano nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4 della suddetta legge.

Il pregiudizio e il conseguente effetto discriminatorio della riforma sarebbero evidenti, tenuto conto che la precedente disciplina subordinava invece l’iscrizione nell'Albo Cassazionisti unicamente alla dimostrazione di aver svolto la professione di Avvocato davanti alle Corti di Appello e ai Tribunali per almeno 12 anni.

II.

2. Si sostiene che l'abilitazione, che si consegue attraverso il superamento dell'esame di Stato, era e rimane unica.

Perciò la legge avrebbe compresso arbitrariamente l'abilitazione già conseguita dagli avvocati, ledendo il loro diritto (ovvero affidamento legittimamente sorto) di ottenere l'iscrizione nell'Albo Cassazionisti sulla base del semplice decorso del termine previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento dell'abilitazione.

II.

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