TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-11-28, n. 202200957
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Pubblicato il 28/11/2022
N. 00957/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, via Valle D'Aosta 36 e domicilio digitale come da Registro di Giustizia;
contro
Comune Galeata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato B B in Bologna, piazza M. Azzarita 4 e domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza 8 del 16.5.2017 del Comune di Galeata a firma del responsabile servizio tecnico e successiva ordinanza 12 del 29.6.2017;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
- della deliberazione Consiglio Comunale Galeata n. 23 del 27.7.2020 notificata il 29.9.2020 portante presa d'atto dell'avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Galeata di strutture presunte abusive e della relativa area di sedime, nonché dichiarazione ai fini dell'art. 31 DPR 380/2001 di insussistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere in oggetto e previsione di demolizione delle stesse ad opera del Comune e a spese dei responsabili.
- della determina del Comune di Galeata n. 109 del 9.6.2020 rettificata con determina del Comune di Galeata n. 138 del 7.7.2020 portanti (entrambe) acquisizione al patrimonio del Comune di Galeata dell'area censita al NCT di Galeata sez. B al foglio n. 40 particella 569 di mq 250 di proprietà di C Donatella;
- della nota di trascrizione del 6.7.2020 presso i registri immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì di acquisizione al patrimonio comunale (nota alla ricorrente perché citata nella deliberazione C.C. 23/2020);
nonché tutti gli atti presupposti conseguenti e collegati, in particolare:
- verbale Corpo Polizia Municipale 5.9.2017 portante sopralluogo per verifica ottemperanza a demolizione (all. 4);
- comunicazione Comune Galeata prot. 3262/2017 prot. 1817 con allegati verbale sopralluogo Polizia Municipale del 5.9.2017 e planimetria area da acquisire (all. 5);
- nota 3820 del 21.5.2020 del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Galeata che riferisce dell'avvenuta demolizione nel periodo dal 10.3.2020 al 14.5.2020 dei manufatti n.1,2,3 e della permanenza del manufatto n. 4 (nota alla ricorrente perché citata nella deliberazione C.C. 23/2020)
- verbale n. 12 del 28.5.2020 della Giunta Comunale portante parere favorevole sul completamento dell'iter procedurale di acquisizione al fine di ottemperare l'ordinanza n. 9/2017 (nota alla ricorrente perché citata nella deliberazione C.C. 23/2020)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Galeata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa I S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Galeata in data 06.09.2017 parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n.8/2017 con cui l’ente ha intimato la demolizione di opere eseguite senza titolo edilizio in area a soggetta a molteplici vincoli - idrogeologico, paesaggistico, sismico e idraulico- asseritamente realizzate su suolo pubblico, e precisamente su suolo di proprietà del comune di Galeata lungo la via Mercatale a ridosso dell’abitazione posta sulla medesima via al civico n. 27.
Contestualmente, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n.12 del 29.06.2017 notificata il 3.07.2017 con cui il Comune ha disposto la proroga del termine per eseguire la demolizione.
Ed invero, a seguito di sopralluogo effettuato in data 08.05.2017 con provvedimento n.8/2017 adottato in data 29.06.2017 veniva contestato alla sig.ra C di avere realizzato, su suolo pubblico:
a) una struttura in lamiera lunghezza di mt. 2,50, larghezza di mt. 5,00 ed altezza da mt. 2 eseguito in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art.31 DPR 380/2001;
b) un cancello in ferro verniciato e recinzione metallica con paletti in ferro eseguito in assenza di SCIA, ai sensi dell’art.37 DPR 380/2001;
Entrambi detti interventi secondo quanto contestato dal Comune risultano realizzati in violazione delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio (artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004).
Veniva altresì contestato alla Sig.ra C, con separata ordinanza n.9/2017, di avere realizzato ulteriori interventi su suolo privato, con riferimento ai quali parte ricorrente ha precisato di non avere volutamente impugnato il relativo provvedimento, emanato sempre in data 16.05.2017, avendo prontamente provveduto alla demolizione delle opere contestate.
Con le censure dedotte nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti n.8/2017 e 12/2017:
a) per incompetenza del Dirigente dell’Area Tecnica ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di autotutela possessoria delle strade vicinali, potere già attribuita al Sindaco già ai sensi dell’art.378 L.1865 All.F
b) per violazione degli artt.1168,1179,823,824 c.c., 832,852,841 c.c., erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, essendo la strada su cui è stato realizzato il cancello assolutamente privata e la recinzione di cui trattasi, realizzati nel 1982, analogamente posta a servizio esclusivamente della proprietà privata della Sig.ra C da oltre trent’anni;esclusivamente quanto al cancello, parte ricorrente precisa inoltre nel ricorso introduttivo che si tratterebbe di un intervento sottoposto ad autorizzazione la cui mancanza ai sensi degli artt.2 e 22 DPR n.380/01 non ne consentirebbe la demolizione ma esclusivamente l’applicazione di una sanzione.
c) per violazione della legge n.1150/42;765/77;10/77,47/85, 724/94;Erroneità dei presupposti;eccesso di potere sotto vari profili;violazione del principio di affidamento, in quanto trattandosi di interventi realizzati in proprietà privata a tutela della stessa, l’amministrazione non avrebbe alcun potere di interferire.
Con atto depositato il 21.09.2017 il Comune si è costituito in giudizio per avversare il ricorso.
Con successiva proposizione di motivi aggiunti depositati in data 11.11.2020 parte ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento con cui -decorso il termine assegnato per la demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come accertato a seguito di sopralluogo effettuato in data 05/09/2017 - il Comune ha accertato l’avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la successiva deliberazione n. 23 del 27.07.2020 con cui il Consiglio comunale ha dichiarato l’inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione delle strutture abusive.
Articolando motivi aggiunti sotto quattro riversi profili parte ricorrente ha eccepito sotto vari profili l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, violazione di legge, erroneità dei presupposti carenza di motivazione.
Il Comune di Galeata si è costituito per opporsi anche ai motivi aggiunti, eccependo in via preliminare l’inammissibilità degli stessi per avere ad oggetto delibere che vedrebbero come presupposto l’ordinanza n. 9/2017, che a suo tempo non venne impugnata col ricorso principale e di avere successivamente incaricato una ditta esterna per la demolizione delle opere abusive adottando l’ordinanza n. 21/2021 per il recupero delle relative spese, che veniva impugnata dall’odierna ricorrente innanzi al Tribunale di Forlì (il cui giudizio è tuttora pendente).
Con memorie ex art.73 depositate in data 11.04.2022, 23.04.2022 e 25.04.2022 parte ricorrente ha in parte integrato in parte specificato i motivi dedotti con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e, in via derivata, con i motivi aggiunti, per violazione dell'Allegato 1 lettera g.6) L.R. Emilia Romagna n. 31/2002, attesa la natura precaria e pertinenziale degli interventi realizzati che- come si evince dai verbali- erano di dimensioni ridotte rispetto al bene principale (abitazione sig.ra C) e non comportavano alcun carico urbanistico aggiunto, oltre che privi di un'autonoma destinazione e di un autonomo valore di mercato, esaurendo la propria destinazione d'uso di ricovero attrezzi nel rapporto funzionale con l’edificio principale. Ne conseguirebbe che dette pertinenze non erano soggette a rilascio di titolo abilitativo.
In ogni caso, tali manufatti -come risulterebbe dal verbale di sopralluogo- erano visibilmente vecchi e datati e non è stato possibile stabilirne l'epoca di installazione, probabilmente antecedente al 30/09/1967, sicché ad avviso di parte ricorrente comunque non necessitavano di permessi ai sensi dell’art.31 della legge 1150/1942, mentre la struttura precaria costituita da 4 pali ed 1 tettoia senza opere di fondazione ed il box in lamiera a ridosso dell'abitazione, rientrerebbero per le piccole dimensioni nella normativa sulla Edilizia Libera di cui al D.Lgs. 222/2016.
Sempre in dette memorie, parte ricorrente ha precisato – quanto al secondo motivo formulato nel ricorso introduttivo- che, in ogni caso, tali interventi non sarebbero stati realizzati su suolo pubblico: infatti, nell'elenco Strade Comunali a pag. 5 al punto 22, viene così definita la Via Mercatale: “Inizia dal centro urbano presso l’oratorio della Madonna dell’Umiltà, attraversa la fattoria di Mercatale e termina nella strada Prov.le per Forlì”. Quindi, lo Stradario Comunale, qualifica la “Via Mercatale” come strada pubblica solo nel tratto che va dalla Strada Provinciale fino al vecchio Palazzo Oratorio;mentre il tratto a nord, oggetto del presente giudizio, è privo di denominazione, è escluso dall'elenco delle strade comunali e non compare come strada in nessun motore di ricerca satellitare su Google Maps, Tuttocittà e in Strade Comuni Italiani. Ciò sarebbe confermato anche dagli esiti della CTU esperita nel parallelo processo penale che vede come imputati Sindaco e funzionari comunali del Comune di Galeata, per essersi – tra l’altro (– vedasi allegato 2 – capo E imputazione) introdotti e trattenuti nella proprietà privata della C, e la stessa imputazione della Procura di Forli’ riterrebbe confermata la tesi sostenuta dalla odierna ricorrente.
Nell’odierna udienza, viste anche le memorie difensive del Comune, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
In via preliminare ritiene il Collegio di poter prescindere da rilevare profili, quantomeno, di irregolarità del ricorso e dei motivi aggiunti – irritualmente redatti in originale analogico sottoscritto con firma autografa comunque privi di autenticazione all’originale come richiesto dall’art.136 comma 2 c.p.a. e depositato in formato di copia per immagine, non consentito per gli atti di causa ai sensi dell’All.2 del d.P.C.M. n.40/2016 all’epoca vigente- stante l’infondatezza degli stessi.
Quanto all’oggetto del contendere, giova precisare che l’oggetto del contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo non può che essere limitato al sindacato di legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione, mentre esula dai poteri allo stesso attribuiti l’accertamento della proprietà pubblica o privata dell’area in cui tali interventi erano stati eseguiti, aspetto peraltro irrilevante potendo l’ordine di demolizione di manufatti abusivi colpire sia quelli realizzati in proprietà privata che quelli realizzati in proprietà pubblica.
In particolare, a seguito di sopralluogo effettuato in data 08.05.2017, il Comune di Galeata accertava che la sig.ra C aveva realizzato, in assenza di titolo abilitativo, in zona sottoposta a vincolo, le seguenti opere edilizie (sinteticamente):