TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2016-04-08, n. 201601590
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N. 01590/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03293/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3293 del 2016, proposto da:
Società Ilsa Pacifici Remo Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A M, G P e A B, con domicilio eletto presso A M in Roma, Via F. Confalonieri, 5;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Società Superbeton Spa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 22.12.15 recante l'irrogazione di sanzione pecuniaria amministrativa per aver posto in essere una complessa e continuata intesa orizzontale avente ad oggetto il coordinamento del comportamento commerciale di vendita del calcestruzzo nel mercato rilevante costituito dall'area geografica Venezia mare, comprensiva dei comuni di Caorle, San Donà di Piave e Jesolo in violazione dell'art. 2 della l. n. 287/90
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le complesse questioni dedotte necessitano di una più accurata disamina propria della fase di merito;
Rilevato altresì che la lamentata situazione finanziaria dell’impresa ricorrente non può in via astratta essere ritenuta decisiva, nel più ampio ambito dell’attuale situazione di mercato, né ai fini della valutazione degli effetti dell’illecito, né ai fini dell’individuazione di un danno grave ed irreparabile, considerando che sussiste comunque la possibilità di rateazione dell’importo e tenuto altresì conto della possibilità di recupero delle somme versate nell’ipotesi di una successiva decisione di merito favorevole;
Valutato tuttavia il rilevante importo della sanzione comminata anche in relazione alla possibile negativa incidenza sull’equilibrio finanziario della società, già oggetto di significative problematiche per come evidenziate da parte della ricorrente;
Ritenuto che l’istanza cautelare possa pertanto, medio tempore, essere accolta solo in parte in relazione al profilo da ultimo indicato, limitatamente ad un terzo della sanzione economica comminata;