TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-02-05, n. 202400060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-02-05, n. 202400060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400060
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00060/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2023, proposto da
Legambiente Circolo F G Aps, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, e dai signori L P, Alessandra D'Incecco, V S, N D B, R G, G F C, A B, M C, J L, A C, L Z, A B, C G, P C, M T F, R C, A L, A L, A M, A P, F Q, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati V D e A Serotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pordenone, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvia Bressan e Francesca Mussio dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in persona del rappresentante legale pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 231/2023 del 11/08/2023, avente a oggetto «opera n. 60.21. Unione europea – Next Generation Eu. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 componente 2 investimento 2.1 “rigenerazione urbana”. “rigenerazione dell'ambito ex Fiera*via Varie*demolizione, costruzione nuove e restauro ex casa del Balilla”. C.U.P. B59j21002950005. Approvazione del progetto definitivo» ;

- e di tutti gli atti connessi e presupposti tra cui,

- il provvedimento reso dal Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, datato 25/7/2023, avente ad oggetto «PORDENONE. Ex Fiera. Ex Casa del Balilla. Tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004, art. 10, c. 1 e art. 12. PNRR – M5C2 – Investimento 2.1: Rigenerazione urbana. Progetto: Rigenerazione dell’ambito Ex Fiera. Demolizioni, nuove costruzioni, restauro Ex Casa del Balilla. Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis della L. n. 241/1990. Richiedente: Comune di Pordenone. PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI»;

- le determine dirigenziali di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ai fini dell'ottenimento dei pareri sul progetto definitivo, n. 2023/105 d.d. 09/08/2023, e det. 2023/106 d.d. 10/08/2023;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 40/2023, avente a oggetto «approvazione deroga generale allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 35 comma 1 l.r. 19/2009, per l'esecuzione dell'opera denominata "opera 60.21 “rigenerazione nell’ambito ex fiera *via Varie* demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” – Unione europea – Next Generation Eu. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 componente 2 investimento 2.1 “rigenerazione urbana” (C.U.P. B59j21002950005)"»;

- il decreto 4/4/2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana - finanziamento PNRR;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio el Comune di Pordenone e del Ministero della Cultura, del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso collettivamente proposto, notificato in data 28 ottobre 2023 e depositato il successivo 3 novembre 2023, la Legambiente Circolo F G Aps e i signori L P, Alessandra D'Incecco, V S, N D B, R G, G F C, A B, M C, J L, A C, L Z, A B, C G, P C, M T F, R C, A L, A L, A M, A P e F Q hanno impugnato, invocandone l’annullamento, gli atti e i provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, relativi al progetto del Comune di Pordenone denominato “Opera 60.21 - Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzioni nuove e restauro Ex Casa del Balilla”, finanziato con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" , nella parte in cui prevede, tra l’altro, l’abbattimento di 53 tigli sani, asseritamente centenari.

1.1. I ricorrenti - che premettono che “l’area su cui si intende realizzare il progetto in questione è soggetta a diversi vincoli e tutele, sia di natura architettonico-culturale che paesaggistica”, che ribadiscono che la loro “preoccupazione (…), rispetto alla realizzazione del progetto in questione è legata, (…), in primo luogo, agli impatti ambientali e sociali connessi all’abbattimento delle alberature” e che reputano “la scelta progettuale operata dal Comune di Pordenone (…) davvero irragionevole e pericolosa (…) anche in ragione dei danni che la deprivazione di aree forestali determina a carico del territorio e della popolazione” , soffermandosi a dettagliare il “ danno ambientale – ed erariale - che sarebbe cagionato al territorio abbattendo le piante del bosco urbano oggetto del progetto de quo” – denunciano l’illegittimità degli atti e provvedimenti gravati sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

I PROFILI AMBIENTALI

1) “Violazione di legge: art. 10, 12, d.lgs. 42/2004;
art. 9 Cost.”

2) “Violazione di legge art. 3 quater d.lgs. 152/2006, art. 9, 32 e 97 Cost., l. 108/2021, d.lgs. 152/2006. eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione”

I PROFILI URBANISTICI

3) “Violazione di legge: dm 1444/1968, art. 41 quinquies, l. n. 1150 del 1942. Eccesso di potere per sviamento di potere”

4) “Violazione di legge: art. 120 NTA PRGC. Eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria”

IL PNRR

5) “Violazione di legge: dPCM 21/1/2021. Eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento di poteri”

6) “Violazione di legge: art. 10 e 12 d.lgs. 42/2004;
art. 29 d.l. 31.05.2021, n. 77 convertito con l. 29.7. 2021 n. 108, l. 41/2023. Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e motivazione”

7) “Violazione di legge regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del 12/2/2021”

I PROFILI PROGETTUALI

8) “Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà. violazione di legge: art. 14 del d.p.r. 207/2010, artt. 23 e 183 del d.lgs. 50/2016, art. 62 del d.l. 50/2017, art. 4 del dlgs 38/2021 (erroneamente numerato di nuovo con il “VII” in ricorso).

1.2. Con successiva e autonoma istanza, notificata e depositata in data 15 dicembre 2023, i ricorrenti hanno, inoltre, chiesto la concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., assumendo che il presupposto di periculum sarebbe rinvenibile nella intervenuta pubblicazione della determinazione del dirigente (e RUP) n. 3277 del 30 novembre 2023 (non oggetto d’impugnazione), con cui il Comune si è riservato di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

2. Nel rispetto dei termini di rito è stata, quindi, fissata per la trattazione di tale istanza la prima udienza camerale utile ovvero quella del 10 gennaio 2024, in vista della quale il Comune di Pordenone e il Ministero della Cultura (anche per la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia) unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno, costituiti con separate memorie in resistenza al ricorso, hanno diffusamente sviluppato i rispettivi assunti difensivi, soffermandosi, dapprima, a formulare alcuni rilievi preliminari e, poi, a controdedurre nel merito alle avverse censure, con il supporto dei documenti dimessi.

2.1. In particolare, le Amministrazioni patrocinate dalla difesa erariale hanno:

- preliminarmente sollevato dubbi in merito alla legittimazione processuale dei ricorrenti, sotto plurimi profili [legittimazione attiva di Legambiente Circolo F G Aps, quale mero circolo territoriale (con sede in Pordenone alla via Carnaro n. 10) dell’ente associativo nazionale “Legambiente”; legittimazione processuale dei singoli cittadini proponenti il ricorso, che non hanno dimostrato di essere titolari di un interesse sufficientemente differenziato e qualificato rispetto ai provvedimenti impugnati;
legittimazione “collettiva” dei cittadini, che non hanno allegato, né comprovato l’esistenza di una minima struttura organizzativa, ad esempio sotto forma di un comitato;
nessuno dei ricorrenti ha allegato o dimostrato una personale posizione di contiguità/ vicinitas rispetto all’opera pubblica della quale si impugnano gli atti approvativi, in uno alla possibile incidenza o pregiudizio che la realizzazione di tale opera potrebbe avere sul godimento dei suoi beni, condizioni che sarebbero valse a qualificare come sufficientemente differenziato l’interesse della parte che agisce in giudizio];

- eccepito il difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;

- svolto argomentazioni a confutazione di quasi tutti i motivi di ricorso, eccependone, preliminarmente, anche la tardività e/o l’inammissibilità per genericità in violazione dell’obbligo di specificità dei motivi di cui all’art. 40 c.p.a.

2.2. Il Comune di Pordenone ha preliminarmente eccepito:

- l’insussistenza dei presupposti legittimanti la proposizione di un ricorso in forma collettiva;

- l’indimostrata sussistenza in capo ai singoli cittadini ricorrenti della titolarità di un interesse sufficientemente differenziato e qualificato rispetto ai provvedimenti impugnati. In particolare, nessuno ha allegato o dimostrato né una personale posizione di vicinitas rispetto all’opera pubblica della quale sono stati impugnati gli atti approvativi, né la sussistenza di un reale pregiudizio derivante dalla sua realizzazione;

- il difetto di legittimazione attiva a proporre il ricorso di “Legambiente Circolo F G Aps”;

- il difetto di legittimazione attiva della signora N D B ad impugnare gli atti emessi dal Comune di Pordenone, in quanto consigliere comunale.

2.2.1. Ha, poi, eccepito l’inammissibilità per genericità dei motivi 1, 2, 5, 6 (in parte) e 7, l’irricevibilità per tardività del motivo 3 e l’inammissibilità, sempre per genericità, del motivo 8 o, comunque, la sua irricevibilità. Nel merito, ne ha, comunque, contestato la fondatezza.

3. I ricorrenti hanno dimesso corpose “Note per l’udienza del 10/1/2024”, sostanzialmente riproduttive degli assunti già sviluppati in ricorso.

4. Il Comune in data 8 gennaio 2024 ha dimesso “Note illustrative a margine del deposito documenti” effettuato in pari data, relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica della “opera n. 33.24. Area verde Polo Young” presentato in data 3/1/2024 dai progettisti incaricati, “già stralciato dalla progettazione definitiva dell’intera opera per renderla oggetto di un intervento ad hoc, allo scopo di una migliore valorizzazione del verde <in ottemperanza ai pareri espressi dalla Soprintendenza Speciale PNRR e del Settore

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