TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202300232
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Pubblicato il 10/03/2023
N. 00232/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli – Dt X – Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dall’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli – DT X – Calabria – Ufficio dei Monopoli per la Calabria – Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria, comunicato al sig. -OMISSIS-con nota prot. n. -OMISSIS- del 06.04.2022, recante soppressione rivendita n. 2 nel Comune di -OMISSIS-, non notificato al ricorrente;nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale e consequenziale, ancorché non conosciuto;nonché per la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza del 23 - 24 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli;
Vista l’ordinanza cautelare n. 146 del 16 giugno 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso con domanda cautelare notificato il 19 maggio 2022 e depositato il successivo 25 maggio, il sig. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe con il quale la Direzione Territoriale dell’Ufficio dei Monopoli per la Calabria disponeva la soppressione della rivendita di tabacchi n. 2 nel Comune di -OMISSIS- di cui era titolare dal 2015 il figlio -OMISSIS-.
1.1. L’iniziativa dell’Amministrazione trovava origine nei pregressi provvedimenti di revoca della ricevitoria del lotto annessa alla rivendita per omessi versamenti dei proventi del gioco (prot. -OMISSIS- del 13/12/2019) e di decadenza dalla titolarità della concessione di rivendita di generi di monopolio con chiusura immediata della privativa (prot. -OMISSIS- del 26/6/2020). Nel provvedimento si dà, inoltre, atto della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per la soppressione della rivendita, tenuto conto dell’omessa formulazione di eccezioni da parte dei residenti, della mancata presentazione di ‘ istanze da parte di terzi per il subentro nella gestione della rivendita ’, della protrazione dell’inattività della privativa per un tempo superiore all’esercizio finanziario e, infine, del superamento nel Comune del rapporto previsto dalla legge n. 37/2019 fra popolazione residente e numero di rivendite attive.
1.2. Premesso di essere stato autorizzato a prestare servizio nella rivendita del figlio quale primo coadiutore (anche in relazione all’attività di ricevitoria del lotto), e dato atto delle vicende contingenti, legate alla restrizione della circolazione veicolare nella zona di insistenza dell’esercizio, che conducevano al drastico calo delle vendite e, quindi, all’adozione dei citati provvedimenti di revoca e decadenza per l’impossibilità di onorare gli impegni debitori contratti con l’Agenzia, il ricorrente espone in fatto di aver richiesto a quest’ultima, nell’anzidetta qualità, con nota del 27/10/2020 la dilazione del debito, formulando, poi, il successivo 23/3/2021, un’istanza di riattivazione della rivendita da gestire personalmente. L’Amministrazione non avrebbe, tuttavia, fornito alcun riscontro a dette richieste, limitandosi, anzi, con il provvedimento impugnato a disporre la soppressione della rivendita anche sul rilievo della mancata presentazione da parte dei soggetti legittimati di istanze volte al subentro nella relativa gestione.
2. In punto di diritto, evidenziato di non aver ricevuto formale comunicazione dell’anzidetto provvedimento, il ricorrente ne denuncia l’illegittimità con un’unica doglianza in relazione ai vizi di “ travisamento fattuale - violazione e/o falsa applicazione degli 285-1083-5d93-af68-9b505e2fbe22::LRE3ED23347FA26EBB9894::1986-02-14">artt. 25, comma 6, 28 e 29 l. 22 dicembre 1957 n. 1293 ” ed “ eccesso di potere per difetto di istruttoria - difetto di motivazione ”, lamentando, sostanzialmente, che esso poggerebbe su un falso presupposto fattuale, avendo egli, contrariamente a quanto affermato, “ più volte richiesto un incontro per la riattivazione della rivendita e avanzato istanza di subentro, in qualità di primo coadiutore, nella gestione medesima ”. Palese sarebbe, dunque, la violazione degli artt. 25, co. 6, 28 e 29 l. 22 dicembre 1957, n. 1293, vietando dette norme all’Amministrazione di bandire l’asta per l’assegnazione della rivendita, o, a fortiori , di disporne la soppressione, ove dopo la revoca della concessione all’originario titolare sia stata presentata domanda di subentro nella gestione da parte di un prossimo congiunto o del coadiutore ‘ che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi ’ (ai quali l’assegnazione può essere accordata a seguito di ‘trattativa privata’). Il vizio rileverebbe anche nell’ottica dell’eccesso di potere, avendo l’Amministrazione del tutto omesso, pure a fronte dell’istanza di subentro, di procedere all’istruttoria volta alla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte per la prosecuzione dell’attività da parte dell’istante, implicanti, oltre al requisito soggettivo, la sola ‘ disponibilità del locale dove la rivendita era ubicata o di altro idoneo nelle immediate vicinanze ’. Né, sotto un distinto profilo, avrebbe potuto integrare un fattore ostativo allo scrutinio della formulata istanza di subentro, ed al relativo favorevole apprezzamento, la circostanza delle pendenze debitorie del titolare (cioè del figlio), potendo, al più, detto elemento, ai sensi dell’art. 7, co. 3, D.M. n. 38/2013, formare oggetto di valutazione in sede istruttoria senza precludere in nuce la valutazione della domanda. Parimenti erroneo risulterebbe, poi, l’enunciato riferimento in chiave ostativa al superamento nel Comune del rapporto previsto dalla legge n. 37/2019 fra popolazione residente e numero di rivendite attive, non potendo l’avvenuto rilascio da parte dell’Amministrazione di un numero di concessioni superiore a quello previsto dalla legge riverberarsi in danno della prosecuzione dell’attività della rivendita, in quanto di precedente istituzione. L’Amministrazione, in conclusione, ricevuta la domanda di subentro avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni di permanenza della rivendita con trasmissione della titolarità in capo ad un nuovo concessionario.