TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-04-02, n. 201900383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-04-02, n. 201900383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900383
Data del deposito : 2 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2019

N. 00383/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00570/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2018, proposto da:
M D, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Torino, via G.B. Vico 10;

contro

COMUNE DI RONDISSONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S C e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S C in Giustizia, Pec Registri;

nei confronti

MERLO GIORGIO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via G. Giusti n. 3;

per l'annullamento

- del provvedimento 23 aprile 2018 prot. 1608, notificato il 27.4.2018, di “annullamento di ufficio della DIA n. 48 del 15.12.2015, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19 e 21 della L.

7.8.1990 n. 241”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rondissone e del sig. G Merlo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Le signore D e S M presentavano al Comune di Rondissone, in data 15 dicembre 2015, una DIA sostitutiva di permesso di costruire finalizzata all’ampliamento di un edificio esistente sito in Rondissone, via Mazzini n.2, di cui sono comproprietarie, in deroga al vigente PRGC e in applicazione delle norme del c.d. “Piano casa” ex L.R. n. 20/1999, mediante la realizzazione:

- di un nuovo locale al piano terreno, composto da camera, bagno e disimpegno;

- di un terrazzo coperto al primo piano, con ampliamento del tetto a copertura dell’abitazione;

- di una scala esterna, in sostituzione di quella esistente, per collegare i due piani.

Nella DIA le interessate dichiaravano, tra l’altro, che “non esistono diritti reali di terzi soggetti”.

2. Il 23 ottobre 2017 perveniva al Comune l’esposto del signor G Merlo, comproprietario assieme alle signore D e S M del fondo individuato catastalmente al foglio 11, particella n. 568, confinante sia a sud che ad ovest con l’area oggetto dell’intervento in corso di realizzazione;
l’esponente chiedeva all’amministrazione di verificare se l’intervento di ampliamento rispettasse la distanza dal confine con il fondo di sua (com)proprietà, non avendo egli rilasciato alcun assenso a derogare alle distanze previste dalla vigente disciplina di piano regolatore.

3. Il Comune, dopo aver disposto l’immediata sospensione del lavori, avviava una lunga e complessa attività istruttoria, in contraddittorio con i diretti interessati e con i rispettivi legali, all’esito della quale adottava il provvedimento prot. 1608 del 23 aprile 2018, notificato il 27 aprile 2018, con il quale, sulla scorta di un’articolata motivazione, disponeva l’annullamento d’ufficio della DIA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 21-nonies della L. n. 241/90, sul rilievo della “non conformità dell’intervento alla disciplina pianificatoria e legale vigente, non essendo rispettata la distanza di 5 m. dal confine tra l’area catastalmente individuata al foglio 11, particella 502, sub 1 e 2, di proprietà delle signore D e S M e l’area cortilizia di cui al foglio 11, particella 568 la cui proprietà è condivisa dalle predette D e S M e dal signor G Merlo, di cui non è pervenuto l’assenso all’intervento, sussistendo altresì i presupposti [di interesse pubblico] di cui agli articoli 19 e 21 nonies della legge 241/1990, succintamente indicati in premessa”.

4. Tale provvedimento era impugnato dalla sig.ra D Merlo con ricorso notificato il 14 giugno 2018 e ritualmente depositato, sulla base di tre distinte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

5. Il Comune di Rondissone si costituiva in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di uno dei capi autonomi della motivazione, quello concernente la non veridicità della dichiarazione resa nella DIA in ordine all’inesistenza di diritti reali di terzi in relazione all’intervento;
in subordine, nel merito, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

6. Si costituiva anche il controinteressato sig. G Merlo, contestando con memoria la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

7. La difesa di parte ricorrente depositava alcune note di replica in prossimità della camera di consiglio dedicata alla trattazione della domanda cautelare.

8. Con ordinanza n. 271/2018, la Sezione respingeva la domanda cautelare ritenendo insussistenti profili di fumus boni iuris .

9. In prossimità dell’udienza di merito, le parti depositavano scritti conclusivi e di replica nei termini di rito.

10. All’udienza pubblica del 13 marzo 2019, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare formulata dalla difesa del Comune, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato “Violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990, nonché eccesso di potere”, sulla base delle seguenti considerazioni: l’intervento di ampliamento oggetto della DIA presentata dalla ricorrente avviene in deroga al piano regolatore, in forza delle previsioni del c.d. “Piano casa” di cui alla L.R. 20/99;
è vero che la disciplina del c.d. “Piano casa”, pur ammettendo la possibilità di edificazione in deroga al piano regolatore, fa espressamente salva la disciplina pianificatoria sulle distanze dai confini;
ciò, però, soltanto nel caso in cui esista una disciplina pianificatoria sulle distanze dai confini in relazione all’area normativa oggetto dello specifico intervento;
nel caso di specie, l’ampliamento oggetto di DIA interessa un edificio di tipo “C2” insistente su “area di interesse ambientale e documentario e tipologico” disciplinata dall’art. III.

3.3. del PRGC, corrispondente alle zone A del D.M. 1444/1968;
in relazione alle aree di interesse ambientale, il piano regolatore di Rondissone non prevede alcuna disciplina sulle distanze dai confini, neppure in relazione agli edifici di tipologia R3, gli unici in relazione ai quali sono ammessi eccezionalmente, a talune condizioni, interventi di ampliamento;
il che comporta che la ricorrente non era tenuta ad osservare alcuna distanza dal confine con il fondo in comproprietà con il sig. Merlo.

La censura è infondata.

1.1. La norma dello strumento urbanistico comunale di Rondissone che disciplina, in generale, gli interventi di ampliamento di edifici esistenti è l’art. IV.

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