TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-03-01, n. 202101344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-03-01, n. 202101344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202101344
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01344/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04002/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4002 del 2020, proposto da
FRANCESCO MARIA DE LUCA, ORESTE ROCCO, CEMENTINA AFFINITO, D Z, G C, A D F, G E, M F, A I, G MA, L A M, M N, M P, FRANCESCA PONZANO, A A S, GIUSEPPE GIULIO SICA e D T, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti M L L, A T, P Amendola e Umberto Danise, con domicilio eletto in Napoli alla Via Caracciolo n. 15 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei loro difensori;



contro

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Teresa Nicoletti, con domicilio eletto in Napoli alla Via Marchese Campodisola n. 13 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
- REGIONE CAMPANIA, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

a) della delibera con la quale è stato approvato in data 27 maggio 2020 il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 16 posti a tempo indeterminato per il profilo di Assistente Amministrativo, Categoria C del CCNL Sanità – Area comparto, per le esigenze della Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) Luigi Vanvitelli;

b) della deliberazione n. 148 del 26 febbraio 2020 di indizione del suddetto concorso pubblico;

c) della deliberazione n. 552 del 29 aprile 2019, recante l’atto di ricognizione per la procedura di stabilizzazione del personale precario, nella parte in cui censisce e attesta la presenza di sole due unità di personale aventi diritto alla stabilizzazione e alla conseguente partecipazione alla procedura concorsuale riservata;

d) di ogni altro atto, eventuale, connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa la nota della DGRC Campania prot. n. 2018.0455915 del 13 luglio 2018, nella parte in cui, alla lettera g) del “rilevato”, precisa che “sono esclusi dal processo di stabilizzazione (…) I contratti di somministrazione lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni (…)”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di trasposizione del ricorso straordinario;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021 il dott. Carlo Dell’Olio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. 137/2020, come modificato dal d.l. n. 183/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, una volta proposto ricorso straordinario poi trasposto in questa sede, espongono di prestare servizio da oltre un triennio presso la AOU Luigi Vanvitelli in virtù di contratti di somministrazione lavoro e di essere in possesso dei requisiti specifici per accedere al profilo di Assistente Amministrativo presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

I medesimi impugnano le delibere dell’AOU di indizione e approvazione del concorso a 16 posti di Assistente Amministrativo, la delibera dell’AOU di ricognizione del personale precario da stabilizzare e la nota regionale emanata in materia di procedure di stabilizzazione, atti tutti meglio in epigrafe individuati, contestando la scelta della modalità assunzionale del pubblico concorso per la copertura dell’integralità dei posti vacanti e disponibili, in quanto elusiva delle stesse disposizioni adottate dall’AOU, secondo le quali essa si sarebbe impegnata a provvedere prioritariamente all’eliminazione del personale precario presente da anni in azienda per coprire le esigenze assistenziali delle unità operative.

1.1 Circa il quadro normativo e giurisprudenziale, sostengono i ricorrenti che nessuna preclusione deriverebbe dal comma 9 dell’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, atteso che esso è a loro del tutto inapplicabile, continuando a trovare applicazione, per espressa volontà legislativa, la sola disposizione speciale in vigore per il servizio sanitario nazionale contenuta nell’art. 20, comma 10, del D.lgs. n. 75/2017, che prevede la vigenza dell’art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015, il quale non pone alcuna esclusione nella nozione di lavoratore flessibile ai rapporti di lavoro in somministrazione (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza cautelare n. 2869/2020).

1.2 Si è costituita l’AOU Luigi Vanvitelli depositando scritti difensivi, nei quali formula varie eccezioni di rito e deduce, nel merito, l’infondatezza delle ragioni attoree.

Parte ricorrente insiste nelle proprie tesi con ulteriori memorie difensive; in particolare, nella memoria depositata il 26 gennaio 2021 solleva, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 20, comma 10, del D.lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015 “nella parte in cui si limita temporalmente la operatività del richiamo all’art. 1 comma 543 legge 208/2015, alle procedure “indette entro il 31.12.2019 e concluse entro il 31.12.2020” per evidente violazione del principio generale di uguaglianza sostanziale, e ragionevolezza, consacrato agli artt. 3, 97 Cost., nonché sotto il profilo dell’eccesso di delega, e per violazione dell’art. 76 Cost., in termini di totale sviamento rispetto agli obiettivi della legge delega n. 124/2015”.

La causa è stata trattenuta in decisione

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