TAR Salerno, sez. I, sentenza 2016-01-27, n. 201600262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2016-01-27, n. 201600262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201600262
Data del deposito : 27 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02047/2013 REG.RIC.

N. 00262/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02047/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2013, proposto da:
Sele D'Oro s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. F A e dall’avv. E S, con domicilio eletto in Salerno, largo Plebiscito n. 6, presso l’avv. Scarpa;



contro

Comune di Eboli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. N B ed E I, con domicilio eletto in Salerno, via Carmine n. 92, presso l’avv. F R;
Società Consortile Mista per Azioni per l'Attuazione del P.I.P. del Comune di Eboli, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Scarpa e Biagio Matera, con domicilio eletto in Salerno, via Piave n. 1, presso l’avv. De Vita;



per la declaratoria

dell’avvenuta risoluzione ex art. 1454, comma 3, c.c. dell’atto di assegnazione in proprietà del lotto D20 in area PIP del Comune di Eboli sottoscritto in data 14.11.2007, rep. n. 4878, stante l’inadempimento dell’amministrazione comunale in ordine all’effettivo trasferimento dell’intera superficie del lotto ceduto alla società ricorrente, nonché per la condanna al risarcimento del danno conseguente alla impossibilità di realizzare il progettato impianto industriale, nella complessiva misura di € 3.249.578,18, oltre accessori


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli e della Società Consortile Mista per Azioni per l'Attuazione del P.I.P. del Comune di Eboli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Espone la ricorrente società Sele d’Oro s.r.l. di essere assegnataria, quale cessionaria di ramo d’azienda della Turismo & Agriturismo s.r.l., del lotto D20 nell'ambito del P.I.P. del Comune di Eboli, in forza dell’atto di assegnazione del 14.11.2007, rep. n. 4878, ai fini della realizzazione di un “impianto produttivo consistente in un capannone industriale per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, alimentari ed affini”.

L’atto di cessione, precisa la parte ricorrente, da’ atto che “sul lotto D20 gravano proprietà demaniali, per le quali si sta procedendo al relativo frazionamento e stato di consistenza e che per i medesimi è stata avviata procedura di sdemanializzazione, all’esito della quale si provvederà al successivo trasferimento delle relative superfici” (pag. 3).

Espone altresì che in data 5 aprile 2007 la sua dante causa aveva chiesto al Comune di Eboli il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione, sul lotto in area P.I.P. assegnatole, del previsto opificio per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli ed annessi ambienti destinati ad uffici, servizi e alloggi per il custode, e che in riscontro alla suddetta istanza il Comune di Eboli, con nota n. 33291 del 12 ottobre 2007, comunicava che dalla verifica della convenzione di trasferimento del lotto D20 “si evince che la superficie assegnata è pari a 6.685 mq, mentre da verifica urbanistica è stata fatta per la superficie urbanistica di 7.043 mq”, aggiungendo che “il sedime del capannone di progetto ricade su aree pubbliche da sdemanializzare”, sicché “prima del rilascio del permesso, occorrerà l'atto di convenzione di trasferimento terreni relativamente alle particelle in corso di sdemanializzazione e necessaria per il raggiungimento di 7.043 mq (lotto D20), superficie sulla quale è stata effettuata la verifica urbanistica e sito sul quale deve essere realizzato il capannone”.

Allega quindi la parte ricorrente che con il surrichiamato atto n. 4878 del 14 novembre 2007, stipulato tra la stessa ed il Comune di Eboli, premesso “che sul lotto D20 gravano proprietà demaniali, per le quali si sta procedendo al relativo frazionamento e stato di consistenza e che per i medesimi è stata avviata procedura di sdemanializzazione all’esito della quale si provvederà al successivo trasferimento in proprietà delle relative superfici”, si conveniva altresì che:

1. il Comune di Eboli “assegna in proprietà alla Sele d’Oro… il lotto D20, di mq 6.685, a destinazione industriale…contraddistinto in catasto del comune di Eboli al foglio 24 particelle 3066, 3054, 3056, 3047 e 3051”;

2. “il diritto di proprietà … si intende espressamente limitato alle previsioni e finalità del Piano degli Insediamenti Produttivi ed in particolare alla realizzazione dell’intervento descritto nei successivi articoli, nonché assoggettato ai vincoli stabiliti dal Bando di assegnazione e condizionato all’integrale rispetto degli obblighi pattuiti”;

3. “l’assegnatario si impegna a realizzare sull’area oggetto del presente atto ed in conformità alle previsioni del piano, l’impianto produttivo consistente in un capannone industriale per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, alimentari ed affini”;

4. “l’intestatario si impegna a redigere il progetto definitivo ed esecutivo nello scrupoloso rispetto della normativa di Piano e delle relative prescrizioni, e a non modificare nemmeno in parte la destinazione d’uso prevista dal Piano per il lotto assegnato”.

La società ricorrente allega ancora che in data 31.12.2008 presentava istanza di partecipazione al contratto di programma regionale ai fini dell’ottenimento del finanziamento del progettato investimento industriale, ma si vedeva costretta a rinunziare alla richiesta a causa del mancato rilascio del titolo edilizio da parte del Comune di Eboli.

Quindi, in data 6.6.2013, la società ricorrente diffidava le intimate amministrazioni a completare, entro e non oltre trenta giorni, il trasferimento delle superfici del lotto, libere da eventuali proprietà demaniali, al fine di consentire la realizzazione del progettato stabilimento industriale, sotto pena, in mancanza, di risoluzione contrattuale dell’atto di cessione in proprietà: l’atto di diffida, tuttavia, non è mai stato riscontrato né il Comune di Eboli ha ancora completato il trasferimento del lotto assegnatole, impedendo con il suo inadempimento di realizzare l’investimento industriale in vista del quale essa aveva acquistato il lotto in area P.I.P. e facendole perdere anche la chance di accedere al finanziamento previsto dal contratto di programma ex l.r. n. 2/2007.

Lamenta inoltre che il Comune di Eboli e la delegata Società Consortile, le quali hanno avocato a sé l’iniziativa del procedimento di sdemanializzazione, senza mai consentire all’istante di parteciparvi, pur essendo colposamente inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti, hanno utilizzato la minaccia della decadenza dell’assegnazione per costringere la ricorrente al pagamento degli oneri consortili, in aperta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ponendo in essere un comportamento che integra la fattispecie dell’”abuso del diritto”.

Quindi, sul presupposto dell’intervenuta risoluzione dell’atto di assegnazione, essendo trascorsi oltre sei anni dalla stipula dell’atto di cessione e ben otto dall’avvio del procedimento di sdemanializzazione, la società Sele d’Oro agisce davanti a questo Tribunale per ottenere:

1. la declaratoria della avvenuta risoluzione ex art. 1454, co. 3, cod. civ. dell'atto di assegnazione in proprietà del lotto D20 in area P.I.P. del Comune di Eboli, sottoscritto in data 14 novembre 2007, rep. n. 4878, stante l'inadempimento dell'amministrazione comunale in ordine all'effettivo trasferimento dell'intera superficie del lotto ceduto alla ricorrente, anche a seguito della diffida in data 2 giugno 2013;

2. la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimo e colposo comportamento delle intimate P.A. e della conseguente impossibilità di realizzare il progettato impianto industriale o comunque di utilizzare il lotto P.I.P., quantificando il risarcimento in complessivi € 3.249.578,18, atteso che “ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, il Comune di Eboli non ha completato il trasferimento del lotto in favore della ricorrente e ciò ha impedito la realizzazione dell'investimento industriale previsto e la perdita del richiesto finanziamento regionale”.

L’intimato Comune di Eboli, nell’opporsi all’accoglimento del ricorso, rileva che:

1. dalla mera lettura dell'atto contrattuale di trasferimento del 14.11.2007, rientrante nella categoria dei contratti ad esecuzione immediata e con effetti reali, si evince che l'ente non ha mai assunto, direttamente o indirettamente, obblighi di trasferimento delle particelle in proprietà del demanio, sottoposte ad un procedimento di sdemanializzazione tuttora in corso di definizione, rispetto ai quali possa profilarsi il contestato inadempimento, e che ha anche assolto al relativo obbligo informativo: l’art. 1 prevede infatti che “il Comune di Eboli (…) assegna in proprietà alla società Sele d’Oro s.r.l. il lotto D20, di mq. 6.685, a destinazione industriale, e contraddistinto in catasto al foglio 24 particelle 3066, 3054, 3056, 3047 e 3051”, e tale impegno è stato regolarmente adempiuto dal Comune di Eboli trasferendo la proprietà delle particelle suindicate, ricadenti nella sua piena titolarità;

2. il diniego dell'istanza di permesso di costruire trova fondamento nell'errore commesso dall'istante, che ha voluto esercitare lo jus ad aedificandum su particelle non trasferite dall'ente e di proprietà demaniale, mentre avrebbe dovuto avanzare l’istanza relativamente all’area effettivamente alienata, pari a mq. 6.685;

3. la parte ricorrente non ha provato che la differenza di mq. 385 debba ritenersi determinante ai fini della realizzazione dell’iniziativa industriale e della prestazione del consenso in relazione all’atto di trasferimento del 14.11.2007;

4. quanto alla pretesa responsabilità in contrahendo del Comune di Eboli, in relazione al trasferimento di un lotto inidoneo allo scopo per il quale era stato acquistato, la cessione delle particelle menzionate nell’atto di assegnazione del 14.11.2007 è avvenuta proprio sul presupposto della loro idoneità a rendere possibile la realizzazione del capannone industriale, nella consapevolezza della indisponibilità delle particelle di proprietà demaniale.

La Società Consortile Mista per Azioni per l’Attuazione del PIP del Comune di Eboli, a sua volta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo mera delegata dal Comune di Eboli alle procedure di acquisizione delle aree ai fini dell’assegnazione, restando in capo al Comune la titolarità del relativo potere, opponendosi nel merito all’accoglimento del ricorso.

In data 10.1.2014 la parte ricorrente ha depositato la perizia asseverata a firma dell’arch. F A, con la quale, dopo aver evidenziato che l’intervento previsto consiste di un capannone di superficie coperta pari a mq. 3.000, di una pensilina di superficie coperta pari a mq. 7,5, di posti auto coperti, per una superficie coperta complessiva di mq. 3.205,5, si afferma che le particelle demaniali (3357, 3358 e 3500) “vanno a dividere il lotto D20 in due parti, con l’effetto di una seria compromissione della potenzialità edificatoria del suddetto immobile”, avendo “l’effetto di suddividere il lotto D20 in due sottolotti” la cui rispettiva consistenza (pari a mq. 4.298 e mq. 2.465), alla luce della strumentazione urbanistica vigente nell’area P.I.P., consentirebbe la realizzazione su un lotto di un capannone di mc. 12.894,00 e nell’altro di mc. 7.395, entrambi non compatibili con le esigenze della società ricorrente; inoltre, resterebbe intercluso uno dei due sottolotti (quello di maggiori dimensioni), a meno di non prevedere un ulteriore varco di accesso, con l’ulteriore pregiudizio per le potenzialità edificatorie dell’immobile.

In pari data la parte ricorrente ha depositato la relazione asseverata a firma del rag. Antonio La Torraca, con la quale si evidenzia che l’unico

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