TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-06-27, n. 202202122
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 02122/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02423/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e con domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via F.Sco Ferrara n.8;
contro
Comune di Trabia in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS-del 27 marzo 2014, comunicato in data 5 giugno 2014, di diniego di concessione edilizia adottato dal Comune di Trabia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 giugno 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Il sig.-OMISSIS-ha inoltrato istanza di condono edilizio al Comune di Trabia in data 03/10/1986, ai sensi della legge n. 47 del 28/02/1985.
In data 28/02/2008, regolarmente notificata a mezzo raccomandata A/R, il Comune ha richiesto all'intestatario la presentazione dei documenti e degli atti tecnico - amministrativi necessari per l'istruttoria della pratica di condono edilizio in argomento.
Non essendo stati integralmente presentati i documenti richiesti con la nota sopra richiamata e necessari all'istruttoria della pratica, con successivo provvedimento del 31/12/2010, notificato a mezzo raccomandata A/R, l'Ufficio condono edilizio, ha emesso l'avvio di procedimento per il diniego della concessione in sanatoria in argomento, concedendo 10 giorni per l’invio delle controdeduzioni.
Al fine di sollecitare la ditta intestataria alla presentazione dei documenti necessari all'istruttoria della pratica de qua , è stato emanato un ulteriore provvedimento di avviso procedimento di diniego, integrativo del precedente sopra richiamato, in data 26/06/2012, anch’esso notificato a mezzo raccomandata A/R.
Infine, con provvedimento-OMISSIS-del 27 marzo 2014, comunicato in data 5 giugno 2014, il Comune di Trabia - in applicazione di quanto previsto dall’art.2, comma 37 della legge 23.12.1996, n.662 ed art. 49, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine perentorio di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune) - ha negato la concessione edilizia in sanatoria all’istante.
Con il ricorso in esame, notificato in data 4 agosto 2014, il sig.-OMISSIS-ha chiesto l’annullamento del predetto diniego.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- Violazione dell'art. 35, l. n. 47 del 1985: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo ln quanto intervenuto quando ormai si era formato il silenzio - assenso. La mancanza della presentazione di tutti i documenti non sarebbe ostativa alla formazione del silenzio assenso e, ad ogni modo, l’istante avrebbe presentato tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: il provvedimento Impugnato sarebbe del tutto carente di motivazione in quanto non riporterebbe il contenuto del provvedimento presupposto;
- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dl cui all’art. 10 bis