TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-12-22, n. 201514455
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 14455/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03633/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3633 del 2012, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall’avv. E T, presso il cui studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 111, ha eletto domicilio;
contro
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
nei confronti di
SACAIM – Società per azioni cementi armati ing. Mantelli s.p.a. in amministrazione straordinaria e
A M A, n.c.
per l'annullamento
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28.2.2012, con cui è stata disposta la revoca dei sigg.ri G B, Angela V e Paolo V dall’incarico di commissari straordinari della S s.p.a. in a.s. e della nota di comunicazione in data 1.3.2012;
- della relazione al Ministro dello sviluppo economico prot. 51332 del 28.2.2012, resa dal Direttore generale del Ministero ai fini delle determinazioni conclusive nell’ambito del procedimento di revoca;
- della nota di avvio del procedimento di revoca prot. 16601 del 25.1.2012;
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.2.2012, con cui è stata disposta la nomina del prof. avv. A M A quale nuovo commissario straordinario della S e, ove occorrente, della nota di trasmissione di detto decreto prot. 55589 del 2.3.2012;
atti tutti impugnati limitatamente all’interesse del ricorrente avv. G B
nonché per la condanna
al risarcimento del danno per l’illegittimo esercizio del potere di revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 novembre 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso passato per le notificazioni il 30.4.2012 (dep. il 14.5) l’avv. G B, nel premettere:
- di essere stato nominato con d.m. 12.10.2011, unitamente agli avv.ti Angela V e Marco Cappelletto, quest’ultimo poi sostituito dal dott. Paolo V (d.m. 3.11.2011), quale componente della terna commissariale della S s.p.a. posta in amministrazione straordinaria;
- di avere in tale veste provveduto alla tempestiva predisposizione e presentazione del programma della procedura, avente particolare complessità poiché inerente a un’impresa di costruzioni con oltre ottanta cantieri attivi, e di avere assunto molteplici iniziative gestionali (prosecuzione delle commesse, evitando rescissioni in danno, limitate a soli due appalti su ottanta e determinate da ragioni antecedenti all’avvio dell’a.s.; sottoscrizione di cinque nuovi contratti per lavori e atti aggiuntivi; riavvio di importanti lavori, come quelli del Comune di Como; impulso alle trattative col Comune di Cividale del Friuli; soluzione di svariati problemi su appalti rilevanti; cura di due project financing; analisi di una serie di contratti sciolti ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 270/99, con risparmi quantificabili in 400.000,00 euro ca. per il 2012; partecipazione a decine di assemblee e consigli di amministrazione, quattro incontri con le rr.ss., tre incontri col comitato dei tecnici dell’azienda; numerosissimi incontri con committenti, fornitori e soci; rinnovo del n.o.s., con impugnativa giurisdizionale della sospensione);
- che nel mese di dicembre del 2012 il dott. V (con nota del 12.12.2011) e l’ing. A, socio unico di S (con nota del 16.12.2011), avevano inoltrato all’amministrazione alcune lamentele, in larga parte coincidenti, sull’operato dei commissari V e B (al punto che il socio unico aveva proposto ricorso giurisdizionale avverso la nomina della terna commissariale);
- che sempre nello stesso periodo erano pervenute al Ministero sei lettere di protesta, con “identiche espressioni letterali”, di altrettante aziende creditrici di S, lamentanti l’esclusione dei rispettivi crediti dal progetto di stato passivo (sulle 1.169 richieste esaminate dalla terna);
- che con nota del 25.1.2012 il Ministero, ravvisata una situazione di assenza di “reciproca stima e fiducia” tra i componenti del collegio, aveva dato avvio al procedimento di revoca dei commissari;
- di essere stato, da ultimo, rimosso dall’incarico, pur avendo inoltrato esaustive osservazioni (14.2.2012) e pur essendo stato nel frattempo nominato dallo stesso Ministero commissario straordinario di altra azienda con oltre 1.000 dipendenti, operante nel settore della formazione professionale (Cefop di Palermo);
tanto esposto, il ricorrente ha impugnato la revoca e gli altri atti indicati in epigrafe, prospettando:
I. Violazione di legge (artt. 38, co. 1, e 40 d.lgs. n. 270/99; artt. 3, 7 ss., 22 ss. L. n. 241/90) motivazione carente e incongrua; eccesso di potere (difetto di istruttoria, erronea presupposizione, sviamento, incongruenza); violazione dei principi generali in tema di esercizio dell’azione amministrativa (buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e proporzionalità) (nn. 1-3 ric.):
- gli atti impugnati sarebbero illegittimi per: i) assoluta genericità e insufficienza della motivazione; ii) carenza di istruttoria sulle specifiche lamentele (il Ministero si sarebbe limitato ad acquisire le osservazioni dei commissari); iii) assenza di autonome valutazioni sull’inidoneità della terna, inidoneità data per presupposta senza che venissero evidenziati errori o negligenze; iv) erroneità della riconduzione di tale situazione ad asseriti dissidi e a “diffusa sfiducia” all’interno dell’organo commissariale; v) erroneità dell’apprezzamento sulla necessità della revoca di tutti i componenti dell’organo, non essendosi l’amministrazione mai nemmeno rappresentata la possibilità di limitare l’atto di ritiro al solo componente dissenziente (stante l’avvenuto raggiungimento di una maggioranza stabile) in ossequio ai principi di cui agli artt. 38 e 40 d.lgs. n. 270/99 e ai canoni generali sull’azione amministrativa;
- in particolare, il Ministero non avrebbe contestato ai commissari alcuna carenza o negligenza (non risultando prese in considerazione le “lamentele” provenienti dal dott. V, dal socio unico S, da alcuni creditori, dall’Ance e dal Presidente della Regione Veneto), ma si sarebbe limitato a riscontrare l’esistenza, tra i componenti della terna, di una situazione di “dissidio” pregiudizievole per l’efficienza ed efficacia della gestione; sennonché, la natura dei rapporti tra i commissari non sarebbe di per sé elemento idoneo a comportare problemi gestionali, in assenza di specifici rilievi di pregiudizi alla tempestività o alla funzionalità dell’azione commissariale;
- in questa prospettiva, il riferimento alle disfunzioni e ai ritardi “segnalati dagli stessi commissari” sarebbe del tutto generico e dimostrerebbe la carenza di motivazione del provvedimento impugnato; così come sarebbero erronee le constatazioni, contenute nell’atto di avvio, relative al “clima di aperto dissenso”, alla conseguente impossibilità di “formazione del consenso in seno all’organo commissariale” e alla compromissione del rapporto fiduciario; ciò perché, in concreto, non solo la fiducia nel ricorrente non sarebbe mai venuta meno, ma il consenso si sarebbe sempre formato (alcune volte all’unanimità, come nel caso del programma, altre volte a maggioranza), non essendosi d’altronde mai verificato alcuno “stallo” nella procedura;
- inoltre, la genesi “travagliata” del programma non dimostrerebbe alcunché, stante la “normalità” del confronto interno, effettivamente avvenuto, sulla possibilità di dar corso a una ristrutturazione dell’azienda in presenza di pretese “condotte di natura distrattiva” contestate all’imprenditore (possibilità esclusa da un parere acquisito dalla procedura e al contrario riconosciuta in altro parere, autonomamente chiesto e prodotto dal dott. V);
- i “ricorrenti dissidi”, pur se sussistenti, non avrebbero comunque potuto assurgere a prova dell’inidoneità della terna a svolgere regolarmente i propri compiti, stante il “principio dualistico” sancito dall’art. 38, co. 1, d.lgs. n. 270/99; l’amministrazione avrebbe dovuto piuttosto riscontrare una “paralisi dell’organo” ovvero l’adozione di “atteggiamenti incoerenti tra loro a seguito della formazione di maggioranze di volta in volta differenti sullo stesso argomento”;
II. Violazione dei principi generali in tema di azione amministrativa (nn. 4-6 ric.):
- il Ministero avrebbe dovuto chiarire se la misura in concreto assunta fosse la più adeguata a risolvere i problemi (pure a volerli reputare sussistenti); in questa prospettiva, la natura di atto plurimo e scindibile del d.m. di nomina avrebbe imposto un sindacato sull’operato di ogni singolo commissario (anche per l’individuazione di eventuali responsabilità sulla situazione venutasi a determinare) e un apprezzamento sulla possibile revoca parziale; tanto che l’amministrazione, riscontrata la formazione di una “maggioranza stabile” (avv.ti B e V) e tenuto conto dell’assenza di contestazioni nei confronti dei singoli (oltre che della rinnovata manifestazione di fiducia nei confronti del ricorrente stesso), avrebbe potuto (e dovuto) sostituire il solo commissario dissenziente (dott. V);
- quanto alle “lamentele” pervenute al Ministero: i) la mancata concessione al ricorrente della