TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202417011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202417011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417011
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 17011/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05284/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5284 del 2024, proposto da:
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P R M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G C, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

nei limiti dell''interesse del ricorrente

- della Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024, pubblicata in data 14 febbraio 2024, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/486/2024 del 18 marzo 2024, pubblicata in data 18 marzo 2024 e con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/670/2024 del 10 aprile 2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito nell’ambito della quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria dei soggetti riservatari, di cui all’Allegato C della predetta determinazione;

- di tutti provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, fra cui i verbali della Commissione di valutazione, il Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse, gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori;
dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato a Roma Capitale ed alla controinteressata e depositato il giorno 11.5.2024, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- della Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024, pubblicata in data 14 febbraio 2024, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/486/2024 del 18 marzo 2024, pubblicata in data 18 marzo 2024 e con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/670/2024 del 10 aprile 2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito nell’ambito della quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria dei soggetti riservatari, di cui all’Allegato C della predetta determinazione;

- di tutti provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, fra cui i verbali della Commissione di valutazione, il Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse, gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori;
dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio.



2. Con l’odierna iniziativa processuale, il ricorrente avversa la determinazione con cui Roma Capitale, nell’approvazione della graduatoria afferente al bando del concorso pubblico indetto per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori – Famiglia Vigilanza, ha escluso, a danno del ricorrente, l’applicazione del beneficio della cd. riserva dei posti, di cui all’art.7 del bando.

Nello specifico, sulla base della complessiva esposizione della vicenda a cura delle parti, si evince che:

- il ricorrente presentava domanda di partecipazione, sottomessa a mezzo dell’applicativo informatico all’uopo predisposto dall’Amministrazione. Il ricorrente, nella domanda, non dichiarava alcunchè nella sezione relativa alla “riserva” di posti, mentre dichiarava, nella sezione relative alle “preferenze”, di appartenere alla seguente categoria: “Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”;

- prima della pubblicazione della graduatoria, il ricorrente comunicava all’Amministrazione di volersi avvalere della riserva, vantando il titolo di volontario congedato senza demerito all’esito di “ferma prefissata”;

- espletate favorevolmente le prove concorsuali e approvata la graduatoria finale, il ricorrente veniva inserito fra gli idonei, ma non fra i soggetti riservatari. In particolare, l’Amministrazione riteneva che, in forza di quanto previsto dall’art.3, lett. n) del relativo elenco del bando (“l’eventuale possesso di titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. ovvero il possesso di eventuali ulteriori titoli di riserva stabiliti dalla legge (l’assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio”), non si potesse riconoscere l’inquadramento nella categoria dei riservatari, stante l’assenza di espressa dichiarazione in merito all’atto della domanda;

- con apposita istanza di riesame in autotutela della posizione del candidato, l’interessato palesava l’illegittimità della posizione assunta dall’Amministrazione, facendo rilevare, inter alias, di non avere potuto compilare a sistema l’informazione relativa al possesso del titolo di riserva in quanto l’applicativo informatico richiedeva necessariamente l’allegazione del titolo (ossia la certificazione rilasciata dal Ministero della Difesa), di cui il medesimo non disponeva al momento;

- nonostante l’invio di istanza di autotutela, l’Amministrazione non modificava il proprio orientamento e, di conseguenza, l’interessato adiva questo Tribunale.

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