TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-06-10, n. 201501563
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Testo completo
N. 01563/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2002, proposto da:
Analisi Cliniche <San Luca> Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Panebianco e Salvatore Privitera, con domicilio eletto presso il primo in NI, Via F. Riso, n.95;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale n.5 - Messina, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Ferrari, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR NI in NI, Via Milano n. 42/a;
per l’opposizione
al Decreto Ingiuntivo n. 48/2002 del Giudice Delegato dal Presidente del TAR NI emanato in favore del Laboratorio Diagnostico Analisi Cliniche <San Luca> Sas ;
Visti il decreto ingiuntivo in epigrafe;
Visto l'atto di opposizione al citato decreto proposta dall’Azienda Unita' Sanitaria Locale n.5 - Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il laboratorio di anali cliniche “San Luca” s.a.s. di TO e soci, in forza del rapporto (allora) di convenzionamento con la USL n. 5 di Messina per la prestazione di analisi cliniche, avendo erogato dal mese di gennaio a quello di dicembre dell’anno 2000 prestazioni per il valore di lire 258.318.349, ed avendo ricevuto in pagamento dalla USL n. 5 di Messina con riferimento al medesimo periodo la somma di lire 223.918.054, si riteneva creditore del medesimo ente per la residua somma di lire 34.400.295; agiva pertanto per ottenerne coattivamente la riscossione dinnanzi a questo TAR, in forza della giurisdizione esclusiva attribuita al G.A. in materia di servizi pubblici dall’art. 7,