TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2021-03-01, n. 202101237
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Pubblicato il 01/03/2021
N. 01237/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01470/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
-del provvedimento nr. 146/7-41-1-2019, del 25 gennaio 2021, emanato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti, per l'ammissione al 3° corso di formazione professionale di 1.450 allievi Vice Brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto che, prima facie, il ricorso non appare supportato da fumus boni iuris, risultando l’esistenza di una richiesta di rinvio a giudizio, e conseguentemente l’assunzione della qualità di imputato, ostativo alla partecipazione del concorso interno in esame;
Atteso che, alla luce delle concrete circostanze inerenti al ricorso, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.