TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-19, n. 202400924
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Pubblicato il 19/01/2024
N. 00924/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06944/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6944 del 2018, proposto da
S C, E S, M G C, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A L e F T, e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Palombara Sabina, alla via Ungheria n. 19, per mandato a margine del ricorso, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ArpaLazio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M G, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27;per mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
nei confronti
Leggi S.r.l., con sede in Palombara Sabina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Gigli e Attilio Gigli, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, alla piazza Carrara n. 1, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento ARPA Lazio prot. n. 0012134 del 15.02.2018, comunicato all'odierna parte ricorrente con PEC del 29/03/2018 prot. n. 0022680, in forza del quale l'Agenzia Regionale, sulla scorta dei risultati conseguiti nell'ispezione del 30.01.2018, statuiva la conformità alla normativa vigente delle emissioni acustiche prodotte dall'insediamento industriale della Leggi S.r.l.;
- del rapporto di prova misure di rumore in ambiente interno ed esterno n. RLAA02/18, prot. n. 0008322, del 02/02/2018, che descriveva le modalità di esecuzione delle rilevazioni eseguite per la rilevazione dei livelli di inquinamento ambientale, e indicava livelli di rumore ambientale ed esterno pari a 46,5 db a finestre aperte e 28,5 db a finestre chiuse, comunicato ai ricorrenti in una al provvedimento impugnato (29/03/2018 prot. n. 0022680), con richiesta di voler disporre una c.t.u. che accerti i livelli delle emissioni rumorose provenienti dallo stabilimento della Leggi S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ArpaLazio e di Leggi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 febbraio 2023 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 26 maggio 2018 e depositato il 9 giugno 2018, i signori S C, E S, M G C hanno impugnato gli atti in epigrafe meglio specificati.
1.1 Premessa la qualità di proprietari di immobili residenziali in località Ponte delle Tavole del Comune di Palombara Sabina, adiacente a stabilimento della controinteressata Leggi S.r.l. di produzione di manufatti in cemento e calcestruzzo, e quindi di attività generante immissioni acustiche e atmosferiche, e richiamate precedenti vicende contenziose civili, in relazione ai rilievi effettuati, su loro impulso, da A.R.P.A. Lazio e contestando la determinazione che in base ai medesimi ha accertato la conformità alla normativa vigente delle emissioni acustiche prodotte dall'insediamento industriale, hanno dedotto le seguenti censure:
Violazione dell’art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del decreto attuativo d.m. 16 marzo 1998 , in relazione al mancato rispetto delle modalità operative dei rilevamenti, da eseguire non già su singole fonti rumorose, bensì sul loro complesso, e al massimo della potenza produttiva, ivi compreso il traffico di automezzi per il carico e scarico di materiali e prodotti finiti (si invocano i rilievi di perizia di parte contestualmente depositata).
Violazione dell’art. 9 della legge n. 241/1990 , per non essere stata consentita ai ricorrenti e ai propri difensori e consulenti tecnici di partecipare alle attività ispettive.
Nel giudizio si è costituita A.R.P.A. Lazio, che con memorie depositate il 6 luglio 2018 e il 9 gennaio 2023 ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso in funzione della natura endoprocedimentale degli atti impugnati, privi di efficacia provvedimentale lesiva;
- l’inammissibilità del ricorso per omessa intimazione del Comune di Palombara Sabina, amministrazione competente ad adottare provvedimenti in materia;
- l’infondatezza del ricorso perché le rilevazioni svolte sono aderenti alle indicazioni di cui all’allegato D) del d.m. 16 marzo 1998, non potendosi assumere a utile confronto quelle effettuate in diverso momento e condizioni da perito di parte.
1.3 Costituitasi in giudizio, la controinteressata società Leggi S.r.l., con memorie difensive depositate il 6 luglio 2018 e l’11 gennaio 2023, ha, a sua volta, dedotto l’inammissibilità e infondatezza del ricorso in base a rilievi consimili a quelli dell’A.R.P.A. Lazio.
1.4 Con memoria di replica, depositata il 18 gennaio 2023, i ricorrenti hanno controdedotto, insistendo per l’ammissibilità e l’accoglimento del ricorso.
1.5 Con ordinanza collegiale n. 4251 del 12 luglio 2018 è stata rigettata l’istanza cautelare incidentale con la seguente motivazione:
“ Considerato che, ad un primo sommario esame, non sussistono i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta alla luce della natura del provvedimento dell’Arpa prot. n. 0012134 del 15.02.2018 e dei presupposti atti recanti i rapporti di prova delle misure di rumore impugnati, in relazione alla natura endoprocedimentale di tali atti e alla evidente non attualità e concretezza dell’interesse ad agire da parte dei ricorrenti, in assenza di ulteriori atti del procedimento da parte delle Autorità preposte;
Considerato altresì che la carenza di interesse rileva anche riguardo le considerazioni assunte dalla difesa di parte ricorrente nel corso della Camera di consiglio riguardo la necessità della sospensione dei provvedimenti impugnati per poter adire il G.O., atteso che proprio il Tribunale di Tivoli risulta destinatario (unitamente al Comune di Palombara Sabina e p.c. la Polizia Locale) degli atti impugnati contenenti gli esiti degli accertamenti effettuati dall’Arpa, per gli eventuali e ulteriori atti di esecuzione ”.
1.6 Con ordinanza n. 5980 del 10 dicembre 2018 il Consiglio di Stato – Sezione IV ha rigettato l’appello cautelare “ Considerato, quanto al fumus, che l’atto impugnato con il ricorso dinanzi al T.a.r. ha natura endoprocedimentale ”.
1.7 All’udienza pubblica di smaltimento del 10 febbraio 2023, celebrata in modalità telematica, il ricorso è stati discusso e riservato per la decisione.
2. Il ricorso in epigrafe è inammissibile risultando fondata e assorbente l’eccezione relativa alla natura non provvedimentale degli atti impugnati, secondo quanto già ritenuto in sede cautelare in primo grado e in appello.
La nota n. 0012134 di prot. del 15 aprile 2018, con allegato rapporto di prova n. RLAA02/18, è indirizzata al Tribunale di Tivoli, al Comune di Palombara Sabina e per conoscenza alla Polizia locale del suddetto Comune, e si ricollega al contenzioso civile istaurato dai ricorrenti, nell’ambito del quale, in accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c., è stato ordinato l’apprestamento di un piano di risanamento acustico.
E’ evidente, pertanto, che la nota suddetta, e men che meno il rapporto di prova, non hanno natura né efficacia provvedimentale, e le doglianze in ordine alla pretesa insufficienza e/o erroneità dei rilievi svolti possono trovare unica sede nell’ambito di ulteriori sviluppi del contenzioso civile e/o con atti d’impulso dei poteri amministrativi che competono al Comune di Palombara Sabina.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.