TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-02-07, n. 202000083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-02-07, n. 202000083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000083
Data del deposito : 7 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2020

N. 00083/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2019, proposto da
Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F I, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Effediemme Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati I F, F U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Determinazione n. 4886/Det/161 del 25.03.2019 del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, recante ad oggetto “Istanza di concessione demaniale marittima relativa a uno specchio acqueo ubicato nel tratto di mare compreso tra l'isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci, nel mare territoriale prospicente il comune di Golfo Aranci, da destinare ad allevamento estensivo di molluschi eduli (ostriche e mitili). Conclusione della conferenza di servizi. Approvazione della concessione.”, trasmessa mezzo pec in pari data;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e di Effediemme Società Cooperativa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Effediemme Società Cooperativa ha presentato istanza all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Pesca e Acquacoltura, al fine di ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima di specchio acqueo, a scopo di allevamento di molluschi eduli (prot. n. 23963 del 19.12.2017). Tali aree venivano individuate come prospicienti al territorio del Comune ricorrente, in particolare nel tratto di mare compreso tra l’isola di Figarolo e il Porto di Golfo Aranci.

La Direzione Regionale, con nota prot. n. 248/11.6 del 10.01.2018, trasmetteva la suddetta domanda ed i relativi allegati al Comune di Golfo Aranci, affinché provvedesse alla necessaria pubblicazione dell’Avviso informativo nell’Albo pretorio comunale.

Il Comune di Golfo Aranci, con nota prot. 1045 del 24.01.2018, esprimeva parere contrario al rilascio della concessione demaniale marittima, in ragione dell’elevato rischio di un’eccessiva alterazione dello stato dei luoghi oggetto dell’istanza. Evidenziava inoltre come nell’area individuata fosse già presente un impianto di acquacoltura, e pertanto, un’eventuale approvazione della concessione a favore della Effediemme avrebbe comportato una sproporzionata occupazione dello specchio acqueo rispetto al contesto generale.

In considerazione delle motivazioni addotte dal Comune, la Direzione Regionale comunicava alla Effediemme, con nota prot. n. 3068/11.6 datata 05.03.2018, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione, ex art. 10 bis L. 241/1990.

La Effediemme presentava quindi osservazioni e controdeduzioni, che venivano trasmesse al Comune con nota della Direzione Regionale prot. n. 5394 del 16.04.2018, congiuntamente ai pareri della Capitaneria di Porto di Olbia e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Con nota prot. 5515 del 17.04.2018 il Comune di Golfo Aranci ribadiva il proprio parere contrario alla concessione demaniale marittima.

La Direzione Regionale comunicava nuovamente alla Effediemme, con nota prot. n. 5851/11.6 datata 23.04.2018, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione, ex art. 10 bis L. 241/1990.

Nonostante il parere negativo presentato dall’Amministrazione comunale, con successiva nota del 09.07.2018, prot. n. 10989/11.6, “Viste le controdeduzioni della società richiedente, considerati gli ulteriori approfondimenti effettuati…”, la Direzione Regionale riteneva di dover dare seguito all’iter procedurale, acquisendo pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle Amministrazioni competenti in materia. Veniva pertanto indetta la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990.

Nell’ambito di tale procedimento, venivano convocati l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Dogane, il Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari, il Servizio valutazioni ambientali, l’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza provincia di Sassari e Tempio-Olbia, la Provincia di Sassari, e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Sassari e Nuoro.

Nell’ambito della Conferenza di servizi, e a seguito del parere condizionato espresso dalla Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia – Tempio (prot. n. 28738/II.

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