TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-06-17, n. 202107269

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-06-17, n. 202107269
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107269
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2021

N. 07269/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06252/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6252 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-Clarizia, Stefano D'Acunti, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio -OMISSIS-Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-Clarizia, Stefano D'Acunti, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio -OMISSIS-Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Govi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Galoppi in Roma, via Sistina n. 42;

per l'annullamento

- dell’avviso in data 8 marzo 2019, recante in oggetto: Concorso pubblico, per esami, a 69 posti di dirigente di II fascia Operazioni di ripristino dell’anonimato degli elaborati da sottoporre a nuova correzione, con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha di fatto manifestato la volontà di proseguire il predetto concorso;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso l’avviso del 14 marzo 2019, per quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti;

con atto contenente motivi aggiunti depositati il 10 settembre 2019;

- della determinazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione esaminatrice in sostituzione dei componenti supplenti dimissionari ed è stato nominato il nuovo segretario della stessa Commissione esaminatrice in sostituzione del precedente segretario dimissionario;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 18 maggio 2020:

- della determinazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Direttore del Personale ha nominato la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, dirigente di prima fascia dell'Agenzia delle Entrate, quale componente titolare della commissione esaminatrice, in sostituzione della dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS-, dimissionaria;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le note prot. n. -OMISSIS-, per quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2020:

- dei documenti trasmessi con nota prot. n. 170842/RU dell'8/6/2020;
della nota prot. n. 38903/RU del 2 aprile 2019;
della nota prot. n. 71847/RU dell'11 luglio 2019;
della nota prot. n. 79692/RU dell'11 luglio 2019;
della nota prot. n. 71834/RU dell'11 luglio 2019;
della determinazione n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di -OMISSIS--OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 17, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disciplinante le udienze da remoto;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. -OMISSIS-Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico a 69 posti da dirigente di seconda fascia bandito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota prot. 146312 del 16 dicembre 2011, senza superare le prove.

Nel corso del suo svolgimento, il concorso è stato interessato da un lungo e complesso contenzioso in sede giurisdizionale (amministrativa, penale, civile) i cui tratti salienti vengono di seguito esposti.

In sede amministrativa, il contenzioso si è dipanato nei seguenti mezzi processuali: a) annullamento da parte della Sezione, con le sentenze nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-, degli atti della procedura concorsuale a partire dalla svolgimento delle prove scritte per violazione del principio di collegialità in relazione alla correzione di taluni elaborati da parte della Commissione esaminatrice;
b) parziale annullamento delle pronunce di primo grado da parte del Consiglio di Stato, Sez. IV, con le sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, con ricorrezione dei soli elaborati per i quali era stata in concreto ravvisata la violazione del principio di collegialità (549 elaborati);
c) nuovo intervento del Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-che ha fornito chiarimenti sulle modalità esecutive delle sentenze n. -OMISSIS-;
d) ulteriore intervento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, che ha respinto l’impugnazione straordinaria da parte dei candidati esclusi dalle prove scritte delle sentenze n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, rispettivamente per revocazione ed opposizione di terzo, finalizzate all’annullamento del concorso in considerazione del giudizio penale r.g. -OMISSIS-pendente sull’accertamento delle condotte illecite poste in essere da alcuni candidati che erano stati trovati in possesso di testi di Gazzette Ufficiali e di Regolamenti dell’UE contraffatti recanti al proprio interno l’esposizione delle tracce proposte nelle prove scritte.

Terminato il contenzioso giudiziario, si procedeva alla ri-correzione di parte degli elaborati come disposto dal giudice d’appello (nota ADM prot. 25702 del 7 marzo 2019). I lavori di correzione proseguivano con una Commissione composta da tre nuovi membri supplenti i quali avvicendavano i precedenti supplenti dimissionari e sostituivano i membri titolari che nel frattempo si erano astenuti dal proseguire nei lavori. Una volta terminata questa fase, si sarebbe dovuto concludere il procedimento concorsuale attraverso la approvazione della graduatoria finale ed il reclutamento dei 69 dirigenti.

Nel frattempo il procedimento penale r.g. -OMISSIS-giungeva alla fase del rinvio a giudizio che veniva disposto dal GIP del Tribunale di Roma in data 29.3.2019 nei confronti di due Commissari, tra cui il Presidente della Commissione, e di nove candidati imputati, a vario titolo, per i reati di tentata truffa aggravata (61e9::LR85894F7E2AAD850123C8::1942-04-04" href="/norms/codes/itatextxiy5esgw507cfi/articles/itaart74uevlgurdorpro?version=303cb8f5-7409-5ae9-92ef-57c7a47561e9::LR85894F7E2AAD850123C8::1942-04-04">artt. 56, 110, 640 comma 2 n. 1, 61 n. 9, c.c.), di rilevazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) e di violazione dell’art. 3 della legge n. 475/1975. Il procedimento penale si trova oggi in fase dibattimentale.

I ricorrenti ritengono che i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, con cui l’amministrazione ha riavviato la procedura concorsuale, sarebbero illegittimi in virtù delle gravi condotte illecite di rilevanza penale riscontrate nel corso della procedura che sarebbe dovuta essere semmai annullata.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio replicando puntualmente alle varie censure formulate.

Sono quindi intervenuti ad opponendum i dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, i quali hanno sostenuto la legittimità dell’operato dell’amministrazione.

2. Parallelamente al giudizio penale, e in costanza della procedura concorsuale in itinere, l’amministrazione decise, con nota del 14 febbraio 2020, di effettuare una verifica interna sulla “correttezza dell’operato dell’Agenzia”. Il controllo in via amministrativa sui lavori della Commissione veniva affidato all’Audit interno dell’Agenzia che procedeva alla comparazione tra gli elaborati consegnati e il materiale sequestrato dall’Autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale.

L’organo di controllo nella relazione del 18 maggio 2020 dava atto dell’esito delle attività compiute, precisandosi che per l’attività di comparazione “si è fatto riferimento a quanto riportato nelle annotazioni del -OMISSIS- dei Carabinieri” (a cui erano accluse le compie dei testi contraffatte) e che la comparazione era stata effettuata “tra i titoli delle tracce rivenuti tra il materiale cartaceo e informativo agli atti del procedimento penale rgnr -OMISSIS-e i titoli delle tracce, sia quelle estratte sia quelle non estratte, proposte dai commissari della Commissione esaminatrice per le due prove scritte;
… tra gli stralci dei documenti contraffatti … e gli elaborati di entrambe le prove scritte consegnati dai tutti i 117 candidati che risultano aver superato la prova scritta;
… tra il contenuto dei file informatici sequestrati dalla Procura, aventi ad oggetto le tracce estratte, e il contenuto degli elaborati…”.

La relazione del 2020 concludeva nel senso che dagli “elaborati consegnati dai 117 candidati che risultano aver superato entrambe le prove scritte, dall’analisi della documentazione elaborata dalla task-force, si rileva che in 39 elaborati riferimenti alla prima prova e in 48 elaborati riferiti alla seconda prova sono stati rivenuti elementi di identità o di marcata assonanza con i documenti comparativi (anche se con percentuali variabili)… Complessivamente, quindi, la percentuale di elaborati in cui la task-forse ha rinvenuto elementi di identità o di marcata assonanza con i documenti oggetto di comparazione è pari, nel caso della prima prova, al 33,33% (ovvero al 57,35% dei posti da dirigente messi a concorso) e, nel caso della seconda prova, al 41,02% degli elaborati (ovvero 69,56% dei posti da dirigente messi a concorso)”.

3. L’insieme delle violazioni riscontrate nel corso dei controlli interni ha indotto l’amministrazione ad agire in autotutela procedendo all’annullamento degli atti concorsuali e alla revoca del bando con il provvedimento prot. -OMISSIS-. L’autotutela è stata disposta quando era ancora in corso l’attività della Commissione esaminatrice la quale aveva esaurito la fase di ri-correzioni dei 549 elaborati.

Il provvedimento di autotutela, come testualmente viene riportato, trova “fondamento in due ordine di motivi differenti: a. le gravi irregolarità verificatesi nello volgimento della prove scritte concorsuali, fatti su cui è stata avviata una indagine penale nel 2016 e una verifica audit nel 2020 e per i quali è pendente un giudizio penale che vede al momento coinvolti e rinviati a giudizio due commissari e nove concorrenti;
b. la mancanza di attualità del bando relativo al concorso de quo, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto e di diritto e alle necessità gestionali dell’Agenzia sopravvenute tra la data di indizione del bando nel 2011 e la data odierna”.

4. Da ultimo i ricorrenti, nella memoria depositata in data 6 maggio 2021, hanno evidenziato che il gravame “potrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse degli odierni ricorrenti, considerato che le operazioni concorsuali sono già state annullate in autotutela con determinazione prot. n. -OMISSIS-”.

5. In vista dell’udienza del 9 giugno 2021, le parti si sono scambiate articolate memorie difensive. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è improcedibile.

Con le sentenze nn. 7200, 7202, 712, del 16 giugno 2021, la Sezione ha respinto, siccome infondati, i ricorsi che gli odierni interventori ad opponendum avevano proposti, in separati giudizi (rg. 9741/2020, rg. 9684/2020, rg. 10201/2020), nei confronti della determinazione prot. n. -OMISSIS- con la quale l’Agenzia ha revocato il bando di concorso del 2011 - a cui i ricorrenti avevano partecipato senza superare le prove scritte - ed ha annullato la procedura concorsuale.

Ne consegue che, cadendo il bando di concorso e le successive operazioni concorsuali medio tempore poste in essere dall’amministrazione, è venuto meno l’interesse ad impugnare gli atti amministrativi adottati “a valle” del concorso in itinere, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti.

7. Il Collegio, nel prendere atto di quanto sopra, constata la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti e dichiara improcedibile l’intero gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. e), c.p.a..

In considerazione della particolarità della questione e della natura processuale della decisione che definisce in rito il giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

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