TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202100430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202100430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100430
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2021

N. 00430/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2021, proposto da
A O T, rappresentato e difeso dall'avvocato M R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche - Dipartimento Provinciale di Ancona;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche - Resp. Servizio Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

nei confronti

Nuova Società Agricola Fileni S.r.l.;

per l'annullamento

- del provvedimento del Direttore Amministrativo e del Direttore del Dipartimento Provinciale di Ancona di ARPAM direzione amministrativa, fascicolo 40.10/202/ LEGAL / 4052 avente ad oggetto: richiesta di accesso atti inerenti “controlli effettuati dall'ARPAM sul PMC ed interventi straordinari relativi all'allevamento intensivo di proprietà della Ditta Fileni, in località Cannuccia a Jesi” di cui alla pec del 20.01.2021 (prot. n. 1837/2021) – DINIEGO;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale o successivo ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 comma 4 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2020 e ss.mm.ii.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente allega di essere proprietario di alcuni terreni e di una abitazione (in cui risiede) nelle vicinanze dell’allevamento avicolo, intrapreso dalla controinteressata, in Jesi, Località Cannuccia.

In tale veste, con istanza inoltrata in data 20/1/2021 all’ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ancona, chiedeva copia dei seguenti documenti relativi all’allevamento in questione (costituente industria salubre di prima classe per il quale era necessario il rilascio dell’AIA):

- schema del PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo) annuale approvato nel PAUR regionale,

- PMC annuale consegnato dalla Società Fileni ad ARPAM relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 inerente a: Consumo delle materie prime, Prodotti finiti, Risorse idriche, Consumo Energia, Combustibili e carburanti, Azoto e fosforo escreti;

- PMC annuale consegnato dalla Società Fileni ad ARPAM relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 riguardante i dati delle emissioni in area (NH3, H2S, PM10, PM2,5, Odori) anche in rapporto ai dati relativi al ciclo di allevamento ed alle condizioni atmosferiche (vento, temperatura, umidità) al momento del rilevamento;

- PMC annuale consegnato dalla Società Fileni ad ARPAM relativo ai dati del monitoraggio delle acque reflue e di lavaggio ed il loro eventuale riutilizzo/smaltimento relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;

- documentazione relativa alle ispezioni ed ai controlli effettuati dall’ARPAM su detto impianto negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;

- documentazione relativa alla destinazione finale ed al quantitativo della pollina prodotta nell’impianto e delle acque reflue secondo il PUA, analisi relative alla sostanza secca della lettiera per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;

- documentazione relativa agli interventi ed alle verifiche effettuati dall’ARPAM con riguardo ai parametri delle emissioni nell’impianto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;

- documentazione relativa agli interventi ed alle verifiche effettuati dall’ARPAM su segnalazione di terzi e relativa ad eventuali infrazioni o denunce riguardanti problemi ambientali verificatasi nell’impianto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Nell’istanza venivano richiamate le seguenti disposizioni normative: art. 3 D.Lgs. n. 195/2005;
art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013;
art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 184/2006;
artt. 21, comma 2 e 23, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006;
art. 24, comma 7, Legge n. 241/90.

Infine nell’istanza si specificava che: “Il richiedente ha interesse l’accesso agli atti in quanto necessari per l’attività giudiziale collegata ad un ricorso al TAR, oltre ad essere legittimato alla richiesta dai DLS 33/2013 e 195/2005”.

Con l’impugnato provvedimento veniva tuttavia opposto diniego all’accesso in forza delle seguenti argomentazioni:

- l’istanza recava equivoci riferimenti alla Legge n. 241/1990 (accesso documentale), al D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico semplice e generalizzato) e al D.Lgs. n. 95/2005 (accesso all’informazione ambientale), pertanto veniva complessivamente ricondotta al solo accesso documentale di cui alla Legge n. 241/1990;

- la relativa motivazione (interesse all’accesso necessario per l’attività giudiziale collegata ad un ricorso al TAR) non veniva considerata sufficiente in relazione al nesso di strumentalità tra l’accesso (riguardante atti relativi a soggetti terzi) e la tutela giudiziale della posizione del richiedente;

- la genericità dell’istanza e la mole indefinita dei documenti richiesti (attinenti a distinti procedimenti su notevole arco temporale) appariva mirata ad un mero sindacato ispettivo, nei confronti dell’amministrazione, incompatibile con il diritto di accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990.

L’ARPAM si è costituita per resistere al gravame.

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