TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-05-11, n. 202300610

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-05-11, n. 202300610
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300610
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 11/05/2023

N. 00610/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00059/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2017, proposto da
A D G, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F B in Lecce, via Duca D’Aosta, 19;

contro

Comune di Patù, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza di demolizione n.16 del 07/10/2016, notificata il 28 successivo, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Patù ha intimato alla ricorrente la “ demolizione dell’immobile abusivamente realizzato in difformità dalla concessione edilizia n.32/91 ”, assegnando il termine di gg. 90 per provvedere, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente detto termine, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale di sopralluogo del 29/06/2016, mai notificato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 aprile 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Sig.ra A D G ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Patù le ha ordinato la demolizione di un immobile abusivamente realizzato in difformità dalla concessione edilizia n. 32/1991 e ubicato in località “Macchia Romano” del territorio comunale, in catasto terreni identificato nelle particelle n. 404 e n. 512.

1.1. A sostegno del ricorso, ha addotto i seguenti motivi di censura: I. “ Violazione e falsa applicazione della L. n.241/90: artt.7, 8, 10 e ss. Violazione del principio di buon andamento della P.A. ”;
II. “ Violazione ed omessa applicazione art. 31 D.P.R. 06/06/2001 n.380. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Carenza di istruttoria, Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio di proporzionalità ”;
III. “ Violazione degli artt. 31, 34 e 37 del d.P.R. n. 380/01 sotto altro concorrente profilo. Eccesso di potere. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Illogicità e perplessità dell’azione amministrativa ”;
IV. “ Violazione di legge: artt.142, 146 e 147 D. Lgs. 22/01/2004 n. 42. Violazione del P.P.T.R. - Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria ”.

1.2. Il Comune di Patù, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

1.3. Con ordinanza collegiale n. 1548/2022 del 7.10.2022, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione ha ottemperato, depositando relazione informativa, con annessa documentazione.

1.4. Previo deposito di memorie difensive a cura della parte ricorrente, all’udienza pubblica del 20 aprile 2023 la causa è stata assunta in decisione.

2. Come da avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., dato all’odierna udienza, il ricorso si appalesa improcedibile per intervenuta acquiescenza al provvedimento in questa sede impugnato, in quanto – come risulta dalla relazione, con annessa documentazione, depositata dalla P.A. in ottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Collegio – la ricorrente in data 27.11.2020 ha presentato all’Amministrazione comunale apposita C.I.L.A. per l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 16/2016, in questa sede impugnata.

2.1. Osserva il Collegio che, a seguito della spontanea ed incondizionata esecuzione del provvedimento gravato, la ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’azione annullatoria in questa sede proposta, sicché il ricorso è divenuto improcedibile per difetto di interesse.

2.2. In ogni caso il ricorso, ove non fosse stato definito in rito, non avrebbe meritato accoglimento, per le ragioni che si passano ad esporre.

3. Con i primi due motivi di ricorso, la ricorrente si duole dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che il mancato contraddittorio procedimentale, unitamente alla mancata notificazione del verbale di sopralluogo, avrebbe compresso oltre modo il suo diritto di difesa, non essendo stata posta nelle condizioni di conoscere nel dettaglio le opere abusive contestate, di verificare la correttezza dei rilievi mossi ed eventualmente di rimuovere sua sponte i manufatti realizzati sine titulo .

3.1. La difesa attorea lamenta che la P.A. - in violazione dell’art.31 del d.P.R. n. 380/2001 - abbia ingiunto la demolizione del fabbricato nella sua interezza, senza descrivere le opere realizzate sine titulo e senza differenziare la superficie e la volumetria della costruzione, assentita in virtù della concessione edilizia n. 32/1991, rispetto alla superfetazione realizzata abusivamente;
tale omissione non potrebbe essere colmata ob relationem, attraverso il rinvio al verbale di sopralluogo del 29.6.2016, in quanto detto verbale non è stato notificato alla ricorrente. Inoltre, ad avviso della difesa attorea, nella sanzione demolitoria applicata vi sarebbe sproporzione ed incongruenza tra mezzo utilizzato e fine ripristinatorio perseguito

3.2. Reputa il Collegio che la natura vincolata, sia nell’ an che nel quid , del potere sanzionatorio esercitato in materia edilizia dal Comune comporta che non sia dovuta la previa comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 della legge n. 241/90), né delle altre garanzie procedimentali previste dalla citata legge n. 241, in quanto non si configura la possibilità di un qualsiasi apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda;
in tal senso, depone anche l’applicazione dell’art. 21 octies del medesimo testo legislativo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2953 del 2017;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 5128 del 2018).

3.3. È legittimo e rispondente ad un criterio di economia degli atti giuridici, il rimando – contenuto nell’ordinanza che ne occupa – ai documenti istruttori e di accertamento presupposti, ed in particolare alla relazione del 29.6.2016, inerente alle operazioni di sopralluogo effettuate dal Responsabile dell’Area Tecnica, dall’Istruttore Tecnico e dai rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato - sezione di Tricase.

3.4. Sul punto, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’amministrazione, i quali devono essere indicati e comunque resi disponibili, nel senso di consentire all’interessato di prenderne visione, di reclamarne ed ottenerne copia, in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e di chiederne la produzione in giudizio. Ne consegue che non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 2 maggio 2018, n. 2930).

3.5. Peraltro, a seguito dell’istruttoria disposta con la sopra menzionata ordinanza collegiale n. 1548/2022, che la ricorrente sia stata posta nella condizione di individuare e differenziare gli abusi sanzionati dall’ordinanza di demolizione è dimostrato dal fatto che quelle stesse opere sono state oggetto dell’istanza prot. n. 1306 del 15.3.2018, con cui la Sig.ra De Giorgi ha chiesto l’accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004.

3.6. Inoltre, in disparte il rilievo dell’inefficacia della concessione edilizia n. 32/1991 illo tempore rilasciata dal Comune di Patù in favore della ricorrente, in quanto non oggetto di comunicazione di inizio lavori (cfr. T.A.R. Salerno, Sez. II, 15/03/2021, n. 658), dall’istruttoria espletata è emerso che le opere realizzate - ovvero quelle situate al piano terra dell’opera de qua - sono del tutto difformi rispetto a quanto autorizzato dall’Amministrazione comunale con il predetto titolo edilizio.

4. Con il terzo motivo di ricorso, la parte attrice stigmatizza la circostanza che nel provvedimento gravato non siano esplicitate le ragioni per cui è stata prevista l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, oltre all’area di sedime delle opere abusive, anche dell’ulteriore area di mq. 1224,00.

4.1. Anche tale motivo è infondato.

4.2. Quanto alla disposta acquisizione di un’ulteriore superficie, coincidente con l’intera superficie della particella su cui insistono le opere abusive, il Collegio aderisce a quella giurisprudenza secondo cui “ Per la determinazione dell’ulteriore area da acquisire è necessario che l’ordinanza di acquisizione (e non quella di demolizione) individui e l’espliciti le ragioni che rendono necessario disporne l’acquisto nonché dei criteri di determinazione di detta area” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 marzo 2023, n. 921; Id., 17 giugno 2021, n. 1970).

4.3. L’esatta indicazione dell’area di sedime e dell’ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia deve essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (T.A.R. Lecce n. 160/2019; Id . n. 1710/2018;
T.A.R. Lazio - Roma n. 9074/2018).

5. Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, si assume che il provvedimento sanzionatorio sarebbe lacunoso ed incompleto, essendo privo di indicazioni specifiche con riferimento alla tutela paesaggistica cui è assoggettato e precludendo al destinatario di comprendere l’ambito paesaggistico in cui insiste, le sue caratteristiche ambientali, gli obiettivi di qualità paesaggistica, il regime di tutela e le specifiche normative d’uso cui è soggetto, in raccordo con la disciplina urbanistica del Comune di Patù.

5.1. La doglianza è infondata in fatto, giacché nel provvedimento gravato è chiaramente indicato che « il terreno sul quale sono state realizzate le opere è tipizzato “zona E3 - verde agricolo extra urbano — fascia costiera di interesse panoramico” nel vigente strumento urbanistico, e ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23, nonché in aree oggetto di “Dichiarazione di notevole interesse pubblico istituito ai sensi della L. 1497/39” di cui al D.M. 01/09/1970 e che, in quanto tale, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. ».

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e risulta, comunque, infondato nel merito.

7. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Patù.

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