TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-05-11, n. 202300610
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 00610/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2017, proposto da
AN De IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Baldassarre e Silvio Verri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Baldassarre in Lecce, via Duca D’Aosta, 19;
contro
Comune di Patù, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n.16 del 07/10/2016, notificata il 28 successivo, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Patù ha intimato alla ricorrente la “ demolizione dell’immobile abusivamente realizzato in difformità dalla concessione edilizia n.32/91 ”, assegnando il termine di gg. 90 per provvedere, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente detto termine, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale di sopralluogo del 29/06/2016, mai notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 aprile 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra AN De IO ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Patù le ha ordinato la demolizione di un immobile abusivamente realizzato in difformità dalla concessione edilizia n. 32/1991 e ubicato in località “Macchia Romano” del territorio comunale, in catasto terreni identificato nelle particelle n. 404 e n. 512.
1.1. A sostegno del ricorso, ha addotto i seguenti motivi di censura: I. “ Violazione e falsa applicazione della L. n.241/90: artt.7, 8, 10 e ss. Violazione del principio di buon andamento della P.A. ”; II. “ Violazione ed omessa applicazione art. 31 D.P.R. 06/06/2001 n.380. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Carenza di istruttoria, Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio di proporzionalità ”; III. “ Violazione degli artt. 31, 34 e 37 del d.P.R. n. 380/01 sotto altro concorrente profilo. Eccesso di potere. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Illogicità e perplessità dell’azione amministrativa ”; IV. “ Violazione di legge: artt.142, 146 e 147 D. Lgs. 22/01/2004 n. 42. Violazione del P.P.T.R. - Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria ”.
1.2. Il Comune di Patù, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
1.3. Con ordinanza collegiale n. 1548/2022 del 7.10.2022, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione ha ottemperato, depositando relazione informativa, con annessa documentazione.
1.4. Previo deposito di memorie difensive a cura della parte ricorrente, all’udienza pubblica del 20 aprile 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. Come da avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., dato